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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 22684/2022

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16463/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma via Valadier n. 43 -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7762/2020, depositata il 9.12.2020 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12.4.2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA]’ il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], Giudice di Pace dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso al TAR Liguria domandò l’accertamento del suo diritto ad ottenere lo status giuridico di p ubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell’ambito della magistratura o, in subordine, nell’ambito del personale del Ministero della giustizia, con conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale, oltre che al risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione di contratti a termine.

Ancora in subordine domandò, in caso di mancato riconoscimento dello status di pubblico dipendente, il risarcimento dei danni per il comportamento illecito del legislatore, in violazione della [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]. 2 Con sentenza n. 652/2019 il TAR Liguria, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda e il Consiglio di Stato - adito dal soccombente - con sentenza n. 7762/2020 ha respinto l’appello, motivando la decisione per relationem, attraverso il richiamo integrale ad una sua precedente sentenza (la n. 1326/2020), stante la mancata prospettazione, da parte dell’appellante, di nuovi e/o diversi elementi o circostanze da valutare.

Ha quindi ritenuto: -che non sussisteva il vizio di omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. avendo il primo giudice posto in evidenza le differenze rinvenibili, più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento e nel diverso rapporto di servizio rispetto a quello del pubblico impiegato anche con riferimento al compenso; -che era infondata la censura relativa alla violazione, da parte delle norme recanti la disciplina del Giudice di Pace, dell’art. 117 Cost. per contrasto tra legge nazionale e la [OSCURATO:PERSONA], il che rendeva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme; -che non sussisteva neppure la dedotta violazione della direttiva 1999/70/CE (di recepimento dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) nonché della direttiva 1997/81/CE (di recepimento dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) e pertanto non si rendeva necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione circa la applicabilità ai magistrati in generale ed ai Giudici di Pace in particolare, della clausola 2 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale di cui alla direttiva 1997/81/CE nonché della clausola 2 comma 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell’altra questione volta ad accertare se spetti al diritto nazionale operare tale valutazione anche nella prospettiva della ammissibilità del reiterato rinnovo dei rapporti a tempo determinato.

Il Consiglio di Stato, nel corpo della motivazione per relationem, ha infine riportato un ultimo passaggio della sentenza richiamata (la n. 1326/2020) con cui è stato altresì respinto un motivo di appello (il quarto ed ultimo) in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte in via subordinata (di riconoscimento dello status di dipendente pubblico operante nel settore giustizia, di risarcimento dei danni per abuso della reiterazione dei contratti a termine e per i danni conseguenti alle scelte legislative ritenute contrarie al dettato della cartasociale e delle direttive U.E.). 3 Contro tale sentenza la Cervasio propone ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, affidato a due censure (precedute da alcune osservazioni preliminari sulla possibilità di adire la Corte di Cassazione per l’impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione).

Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Visonà ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo la parte ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 362 cpc, la violazione degli artt. 9 e 11 comma 1 del codice del processo amministrativo, dolendosi del diniego di giurisdizione.

Rimprovera in particolare al Consiglio di Stato di non avere dichiarato nel dispositivo della sentenza il difetto di giurisdizione in ordine alle domande subordinate, difetto su cui si era però soffermato in motivazione alle pagg. 12 e

13. Precisa che – secondo l’interpretazione dell’art. 9 del codice del processo amministrativo offerta dallo stesso consesso con la sentenza n. 5551/2018 - pur in mancanza di una espressa impugnazione riferibile al difetto di giurisdizione del G.A., era specifico obbligo del Consiglio di Stato di dichiarare nel dispositivo della sentenza il difetto di giurisdizione su parte della domanda.

Rileva che il mero rigetto dell’appello determinerebbe la formazione del giudicato anche sulla parte di domanda non esaminata dal secondo giudice ed in tal modo gli verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario per l’esame della stessa.

In tal modo – aggiunge la parte ricorrente –si vedrebbe privato del diritto al doppio grado di giudizio su parte della domanda, in violazione dell’art. 6 CEDU che assicura a ciascuno il diritto all’esame della propria causa da parte di un Tribunale.

Rileva di avere segnalato tale omissione anche in sede di correzione di errore materiale della sentenza e precisa che un eventuale correzione in quella sede renderebbe superata la censura.

Il motivo è inammissibile.

Già da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (v. tra le varie, Sez.

U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008 Rv. 605701 e Sez.

U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 Rv. 604576; Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011 Rv. 619567; più di recente v.

Sez.

U, Sentenza n. 10265 del 27/04/2018 Rv. 648268).

Tale principio, di carattere generale, è stato applicato anche alle pronunce del giudice contabile, sicché il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (così S.U. n. 28503/17, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso decisione di appello della Corte dei conti, proposto per motivo di giurisdizione, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata impugnata la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato implicito, preclusivo dell'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione anche in sede di legittimità).

Nel codice del processo amministrativo esiste poi una espressa previsione nell’art. 9, a norma del quale “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.

Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”.

Così non è stato nel caso di specie, in quanto dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso per cassazione risulta che contro la decisione di primo grado erano state proposte solo censure di merito.

Era stata infatti dedotta: “I) errata qualifica del rapporto di lavoro come onorario invece che come rapporto di pubblico impiego; violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla dedotta violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale; II) violazione dell’art. 117 della Costituzione per contrasto tra la legge nazionale e l’art. 12 e l’art.

E della Carta sociale europea riveduta, ratificata con legge n. 30 del 1999; violazione della raccomandazione CM/REC (2010) del CEDS dei Ministri del Consiglio d’Europa; richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale; III) violazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE ed in particolare della clausola 2, della clausola 4, commi 1 e 2, e della clausola 5, punto 1; violazione della clausola 4, commi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione degli artt. 1, 2, c. 2, lett. a), e 6 delle direttiva 2000/78/CE; richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE; IV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 1 legge n.1 del 1948; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dello status di pubblico dipendente; V) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ed il conseguente diritto alle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; VI) violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, clausola 5, punto 1, lett. a)-c), in correlazione con l’art. 36 TUPI; VII) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 ed E della [OSCURATO:PERSONA] e delle direttive UE con particolare riferimento al principio di non discriminazione in combinato disposto con il diritto alla sicurezza sociale”.

Orbene, le questioni di giurisdizione non sorgono secondo l'esito della lite, ma derivano da due invarianti primigenie, ossia il petitum sostanziale della domanda e il tipo di esercizio del potere giurisdizionale che la parte attrice richiede al giudice (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 10265/2018 cit.).

Non sussiste quindi “l’omessa dichiarazione del difetto di giurisdizione nel dispositivo della sentenza, come peraltro già chiarito nell’ordinanza 4326/2021 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza oggi impugnata per motivi di giurisdizione.

Il Consiglio di Stato investito dell’appello contro la decisione del TAR Liguria (originariamente adito dall’odierno ricorrente) era tenuto a pronunciarsi solo sui motivi ad esso specificamente devoluti (come sopra riassunti) e quindi il fatto che il precedente giurisprudenziale (n. 1236/2020) richiamato per relationem in motivazione abbia affrontato - precisamente nell’esame del quarto ed ultimo motivo di ricorso di quel diverso giudizio -una questione di giurisdizione che però non riguardava il caso di specie, non aveva alcun rilievo ai fini della completezza della sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione: si è trattato, al più, di una mera imprecisione, consistente nell’avere trascritto anche un passaggio motivazionale non necessario ai fini del decidere.

Né giova alla parte ricorrente il principio di diritto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5551/2018 richiamata in ricorso perché da una corretta lettura di tale pronuncia – che, si badi bene, aveva dichiarato di ufficio inammissibile un motivo di ricorso al TAR in una vicenda relativa ad una gara di appalto – emerge che il principio dell’esercizio dei poteri-doveri officiosi di verifica dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado vale per “gli altri” presupposti processuali “in assenza di una specifica previsione legislativa”, ma non certo per il difetto di giurisdizione, che invece è espressamente regolato dalla legge e posto in via del tutto eccezionale, “ sotto il riparo del giudicato implicito” dall’art. 9 c.p.a. in considerazione dell’unitarietà del c.d “servizio giustizia” (cfr.

Cons.

Stato sez.

III n. 5551/2018 in motivazione; Cons.

St., sez.

V, 6 settembre 2017, n. 4215). 2Col secondo motivo la parte ricorrente denunzia un error in iudicando ai sensi dell’art. 362 cpc per violazione degli artt. 267 TFUE e 4 TUE dolendosi dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, benché si discutesse dell’interpretazione e applicazione di norme sovranazionali contenute in fonti di matrice eurounitaria. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente il Consiglio di Stato, avvalendosi di attribuzioni esegetiche di cui è assolutamente privo, ha omesso di confrontarsi con un precedente in termini della Corte di Giustizia (la sentenza Ux/Repubblica Italiana) e non ha neppure considerato la pendenza di una identica questione pregiudiziale già rimessa dal TAR [OSCURATO:PERSONA]–Bologna, optando invece per una lettura costituzionalmente orientata della legislazione interna e di quella sovranazionale, in violazione delle attribuzioni riservate alla Corte di Giustizia ed alterando la portata dell’interpretazione conforme al diritto UE, che deve riguardare tutte le norme interne e tutti i giudici.

La parte ricorrente richiama il contenuto della sentenza Ux/Repubblica Italiana evidenziando il difettoso approccio alla normativa europea da parte dei giudici amministrativi, i quali hanno utilizzato una motivazione per relationem richiamando un precedente del 21.2.2020 per mancata prospettazione di nuovi e/o diversi elementi o circostanze da valutare, benché il successivo 16 luglio 2020 fosse intervenuta la citata sentenza della C.G. ed omettendo perfino di sospendere il processo in attesa della pronuncia sulle medesime questioni rimesse dal TAR [OSCURATO:PERSONA]Bologna (questioni ormai decise con la pronuncia, intervenuta il 7 aprile 2022 nella causa C 236/2020, ndr).

Si sofferma ancora sulla ratio del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, da rinvenirsi anche nel contrasto delle decisioni del Consiglio di Stato col diritto dell’Unione e segnala in proposito l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 19598/2020 di rimessione alla Corte di Giustizia della specifica questione, riportandone i passaggi motivazionali essenziali.

Infine, rimprovera al Consiglio di Stato di avere malamente interpretato la teoria dei controlimiti.

Anche questo motivo è inammissibile.

L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”.

L'articolo 110 del codice del processo amministrativo. («Motivi di ricorso») recita: “Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le varie, v.

Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Cass. Sez.

Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez.

Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez.

Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez.

Unite, 25 marzo 2019, n. 8311).

Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti la giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. [OSCURATO:PERSONA] ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente.

Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale.

Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione.

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”.

Secondo il giudice delle leggi, “l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici .

Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”.

Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.).

Non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass.

Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass.

Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass.

Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass.

Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301).

L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass.

Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass.

Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass.

Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass.

Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). 2.1 Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha però sollecitato a questa Corte un nuovo rinvio pregiudiziale osservando che la Corte di Giustizia con la recente pronunzia del 21.12.2021 in C 497/2020Randstad Italia, non ha preso posizione su uno dei quesiti posti con la citata ordinanza interlocutoria, il secondo, volto a stabilire “se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l'applicazione del diritto dell'Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell'Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l'effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del) l'eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell'Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell'Unione”.

La parte ricorrente rileva che il mancato esame del secondo quesito è stato giustificato per l’irrilevanza ai fini della soluzione della controversia, in mancanza di uno specifico motivo di ricorso per cassazione che denunciasse la mancata sottoposizione alla Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale; ritiene pertanto necessario un nuovo rinvio pregiudiziale per fare definitiva chiarezza su tutte le questioni, compresa quella che ha formato oggetto del secondo quesito non esaminato nella precedente pronuncia, precisando che - a differenza dell’altro proce dimento (sfociato nell’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 e poi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21.12.2021) - nel ricorso oggi all’esame del Collegio è stato formulato uno specifico motivo proprio sul mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 terzo comma TFUE.

La richiesta non può essere accolta perché - come si è visto - vi osta, a monte, lo sbarramento dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per errores in iudicando e procedendo e non già per motivi inerenti alla giurisdizione (v.

Cass.

Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454 cit.; Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit).

Sulla scorta di quanto esposto, non viè spazio per una nuova rimessione alla Corte di Giustizia da parte di questo Collegio. 2.2 L’inammissibilità del ri corso (perché proposto per motivi non attinenti alla giurisdizione) assorbe logicamente l’esame dell’altra questione, pure sollevata in memoria, di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3,24,111 commi 1 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 3,36,38 e 117 della Costituzione - dell’art. 29 del DLGS n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 234 del 30.12.2021 art. 1 comma 629 (legge di Bilancio 2022) in tema di stabilizzazione dei magistrati onorari e di rinunzia alle pretese afferenti al rapporto onorario pregresso ed assorbe altresì l’esame della nuova questione pregiudiziale sollevata, sempre in memoria, in relazione a dette nuove disposizioni legislative che si assumono violative del diritto di accesso alla giustizia.

Ed infatti, l'oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, risultando, di conseguenza, irrilevanti questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e questioni di costituzionalità riguardanti il merito e prive di influenza sulla attribuzione della giurisdizione; è, pertanto, inammissibile il suddetto regolamento se proposto al fine di sollecitare la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, ma attengono alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata (cfr. Sez.

U - , Ordinanza n. 1083 del 14/01/2022 Rv. 663590, principio applicabile alla presente fattispecie).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma la complessità della vicenda e l’esistenza di precedenti non uniformi costituiscono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16463/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma via Valadier n. 43 -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7762/2020, depositata il 9.12.2020 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12.4.2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA]’ il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], Giudice di Pace dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ricorso al TAR Liguria domandò l’accertamento del suo diritto ad ottenere lo status giuridico di p ubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell’ambito della magistratura o, in subordine, nell’ambito del personale del Ministero della giustizia, con conseguente condanna dell’amministrazione alla ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale, oltre che al risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione di contratti a termine. Ancora in subordine domandò, in caso di mancato riconoscimento dello status di pubblico dipendente, il risarcimento dei danni per il comportamento illecito del legislatore, in violazione della [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]. 2 Con sentenza n. 652/2019 il TAR Liguria, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda e il Consiglio di Stato - adito dal soccombente - con sentenza n. 7762/2020 ha respinto l’appello, motivando la decisione per relationem, attraverso il richiamo integrale ad una sua precedente sentenza (la n. 1326/2020), stante la mancata prospettazione, da parte dell’appellante, di nuovi e/o diversi elementi o circostanze da valutare. Ha quindi ritenuto: -che non sussisteva il vizio di omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. avendo il primo giudice posto in evidenza le differenze rinvenibili, più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento e nel diverso rapporto di servizio rispetto a quello del pubblico impiegato anche con riferimento al compenso; -che era infondata la censura relativa alla violazione, da parte delle norme recanti la disciplina del Giudice di Pace, dell’art. 117 Cost. per contrasto tra legge nazionale e la [OSCURATO:PERSONA], il che rendeva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle suddette norme; -che non sussisteva neppure la dedotta violazione della direttiva 1999/70/CE (di recepimento dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) nonché della direttiva 1997/81/CE (di recepimento dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) e pertanto non si rendeva necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione circa la applicabilità ai magistrati in generale ed ai Giudici di Pace in particolare, della clausola 2 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale di cui alla direttiva 1997/81/CE nonché della clausola 2 comma 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE e dell’altra questione volta ad accertare se spetti al diritto nazionale operare tale valutazione anche nella prospettiva della ammissibilità del reiterato rinnovo dei rapporti a tempo determinato. Il Consiglio di Stato, nel corpo della motivazione per relationem, ha infine riportato un ultimo passaggio della sentenza richiamata (la n. 1326/2020) con cui è stato altresì respinto un motivo di appello (il quarto ed ultimo) in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte in via subordinata (di riconoscimento dello status di dipendente pubblico operante nel settore giustizia, di risarcimento dei danni per abuso della reiterazione dei contratti a termine e per i danni conseguenti alle scelte legislative ritenute contrarie al dettato della cartasociale e delle direttive U.E.). 3 Contro tale sentenza la Cervasio propone ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, affidato a due censure (precedute da alcune osservazioni preliminari sulla possibilità di adire la Corte di Cassazione per l’impugnazione di una sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione). Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] Visonà ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo la parte ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 362 cpc, la violazione degli artt. 9 e 11 comma 1 del codice del processo amministrativo, dolendosi del diniego di giurisdizione. Rimprovera in particolare al Consiglio di Stato di non avere dichiarato nel dispositivo della sentenza il difetto di giurisdizione in ordine alle domande subordinate, difetto su cui si era però soffermato in motivazione alle pagg. 12 e 13. Precisa che – secondo l’interpretazione dell’art. 9 del codice del processo amministrativo offerta dallo stesso consesso con la sentenza n. 5551/2018 - pur in mancanza di una espressa impugnazione riferibile al difetto di giurisdizione del G.A., era specifico obbligo del Consiglio di Stato di dichiarare nel dispositivo della sentenza il difetto di giurisdizione su parte della domanda. Rileva che il mero rigetto dell’appello determinerebbe la formazione del giudicato anche sulla parte di domanda non esaminata dal secondo giudice ed in tal modo gli verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario per l’esame della stessa. In tal modo – aggiunge la parte ricorrente –si vedrebbe privato del diritto al doppio grado di giudizio su parte della domanda, in violazione dell’art. 6 CEDU che assicura a ciascuno il diritto all’esame della propria causa da parte di un Tribunale. Rileva di avere segnalato tale omissione anche in sede di correzione di errore materiale della sentenza e precisa che un eventuale correzione in quella sede renderebbe superata la censura. Il motivo è inammissibile. Già da tempo le Sezioni Unite hanno chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27531 del 20/11/2008 Rv. 605701 e Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 Rv. 604576; Sez. 3, Sentenza n. 19792 del 28/09/2011 Rv. 619567; più di recente v. Sez. U, Sentenza n. 10265 del 27/04/2018 Rv. 648268). Tale principio, di carattere generale, è stato applicato anche alle pronunce del giudice contabile, sicché il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum (così S.U. n. 28503/17, che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso decisione di appello della Corte dei conti, proposto per motivo di giurisdizione, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata impugnata la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato implicito, preclusivo dell'eventuale rilievo del difetto di giurisdizione anche in sede di legittimità). Nel codice del processo amministrativo esiste poi una espressa previsione nell’art. 9, a norma del quale “il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”. Così non è stato nel caso di specie, in quanto dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso per cassazione risulta che contro la decisione di primo grado erano state proposte solo censure di merito. Era stata infatti dedotta: “I) errata qualifica del rapporto di lavoro come onorario invece che come rapporto di pubblico impiego; violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla dedotta violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale; II) violazione dell’art. 117 della Costituzione per contrasto tra la legge nazionale e l’art. 12 e l’art. E della Carta sociale europea riveduta, ratificata con legge n. 30 del 1999; violazione della raccomandazione CM/REC (2010) del CEDS dei Ministri del Consiglio d’Europa; richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale; III) violazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE ed in particolare della clausola 2, della clausola 4, commi 1 e 2, e della clausola 5, punto 1; violazione della clausola 4, commi 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE; violazione degli artt. 1, 2, c. 2, lett. a), e 6 delle direttiva 2000/78/CE; richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE; IV) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 1 legge n.1 del 1948; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dello status di pubblico dipendente; V) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ed il conseguente diritto alle differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; VI) violazione e/o falsa applicazione della direttiva 99/70/CE, clausola 5, punto 1, lett. a)-c), in correlazione con l’art. 36 TUPI; VII) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 ed E della [OSCURATO:PERSONA] e delle direttive UE con particolare riferimento al principio di non discriminazione in combinato disposto con il diritto alla sicurezza sociale”. Orbene, le questioni di giurisdizione non sorgono secondo l'esito della lite, ma derivano da due invarianti primigenie, ossia il petitum sostanziale della domanda e il tipo di esercizio del potere giurisdizionale che la parte attrice richiede al giudice (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10265/2018 cit.). Non sussiste quindi “l’omessa dichiarazione del difetto di giurisdizione nel dispositivo della sentenza, come peraltro già chiarito nell’ordinanza 4326/2021 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza oggi impugnata per motivi di giurisdizione. Il Consiglio di Stato investito dell’appello contro la decisione del TAR Liguria (originariamente adito dall’odierno ricorrente) era tenuto a pronunciarsi solo sui motivi ad esso specificamente devoluti (come sopra riassunti) e quindi il fatto che il precedente giurisprudenziale (n. 1236/2020) richiamato per relationem in motivazione abbia affrontato - precisamente nell’esame del quarto ed ultimo motivo di ricorso di quel diverso giudizio -una questione di giurisdizione che però non riguardava il caso di specie, non aveva alcun rilievo ai fini della completezza della sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione: si è trattato, al più, di una mera imprecisione, consistente nell’avere trascritto anche un passaggio motivazionale non necessario ai fini del decidere. Né giova alla parte ricorrente il principio di diritto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5551/2018 richiamata in ricorso perché da una corretta lettura di tale pronuncia – che, si badi bene, aveva dichiarato di ufficio inammissibile un motivo di ricorso al TAR in una vicenda relativa ad una gara di appalto – emerge che il principio dell’esercizio dei poteri-doveri officiosi di verifica dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado vale per “gli altri” presupposti processuali “in assenza di una specifica previsione legislativa”, ma non certo per il difetto di giurisdizione, che invece è espressamente regolato dalla legge e posto in via del tutto eccezionale, “ sotto il riparo del giudicato implicito” dall’art. 9 c.p.a. in considerazione dell’unitarietà del c.d “servizio giustizia” (cfr. Cons. Stato sez. III n. 5551/2018 in motivazione; Cons. St., sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215). 2Col secondo motivo la parte ricorrente denunzia un error in iudicando ai sensi dell’art. 362 cpc per violazione degli artt. 267 TFUE e 4 TUE dolendosi dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, benché si discutesse dell’interpretazione e applicazione di norme sovranazionali contenute in fonti di matrice eurounitaria. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente il Consiglio di Stato, avvalendosi di attribuzioni esegetiche di cui è assolutamente privo, ha omesso di confrontarsi con un precedente in termini della Corte di Giustizia (la sentenza Ux/Repubblica Italiana) e non ha neppure considerato la pendenza di una identica questione pregiudiziale già rimessa dal TAR [OSCURATO:PERSONA]–Bologna, optando invece per una lettura costituzionalmente orientata della legislazione interna e di quella sovranazionale, in violazione delle attribuzioni riservate alla Corte di Giustizia ed alterando la portata dell’interpretazione conforme al diritto UE, che deve riguardare tutte le norme interne e tutti i giudici. La parte ricorrente richiama il contenuto della sentenza Ux/Repubblica Italiana evidenziando il difettoso approccio alla normativa europea da parte dei giudici amministrativi, i quali hanno utilizzato una motivazione per relationem richiamando un precedente del 21.2.2020 per mancata prospettazione di nuovi e/o diversi elementi o circostanze da valutare, benché il successivo 16 luglio 2020 fosse intervenuta la citata sentenza della C.G. ed omettendo perfino di sospendere il processo in attesa della pronuncia sulle medesime questioni rimesse dal TAR [OSCURATO:PERSONA]Bologna (questioni ormai decise con la pronuncia, intervenuta il 7 aprile 2022 nella causa C 236/2020, ndr). Si sofferma ancora sulla ratio del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, da rinvenirsi anche nel contrasto delle decisioni del Consiglio di Stato col diritto dell’Unione e segnala in proposito l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 19598/2020 di rimessione alla Corte di Giustizia della specifica questione, riportandone i passaggi motivazionali essenziali. Infine, rimprovera al Consiglio di Stato di avere malamente interpretato la teoria dei controlimiti. Anche questo motivo è inammissibile. L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”. L'articolo 110 del codice del processo amministrativo. («Motivi di ricorso») recita: “Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le varie, v. Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311). Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti la giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. [OSCURATO:PERSONA] ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente. Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”. Secondo il giudice delle leggi, “l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici . Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”. Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.). Non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). 2.1 Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha però sollecitato a questa Corte un nuovo rinvio pregiudiziale osservando che la Corte di Giustizia con la recente pronunzia del 21.12.2021 in C 497/2020Randstad Italia, non ha preso posizione su uno dei quesiti posti con la citata ordinanza interlocutoria, il secondo, volto a stabilire “se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art, 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l'applicazione del diritto dell'Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell'Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l'effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del) l'eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell'Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell'Unione”. La parte ricorrente rileva che il mancato esame del secondo quesito è stato giustificato per l’irrilevanza ai fini della soluzione della controversia, in mancanza di uno specifico motivo di ricorso per cassazione che denunciasse la mancata sottoposizione alla Corte di Giustizia di una questione pregiudiziale; ritiene pertanto necessario un nuovo rinvio pregiudiziale per fare definitiva chiarezza su tutte le questioni, compresa quella che ha formato oggetto del secondo quesito non esaminato nella precedente pronuncia, precisando che - a differenza dell’altro proce dimento (sfociato nell’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 e poi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21.12.2021) - nel ricorso oggi all’esame del Collegio è stato formulato uno specifico motivo proprio sul mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 terzo comma TFUE. La richiesta non può essere accolta perché - come si è visto - vi osta, a monte, lo sbarramento dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per errores in iudicando e procedendo e non già per motivi inerenti alla giurisdizione (v. Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit). Sulla scorta di quanto esposto, non viè spazio per una nuova rimessione alla Corte di Giustizia da parte di questo Collegio. 2.2 L’inammissibilità del ri corso (perché proposto per motivi non attinenti alla giurisdizione) assorbe logicamente l’esame dell’altra questione, pure sollevata in memoria, di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3,24,111 commi 1 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 3,36,38 e 117 della Costituzione - dell’art. 29 del DLGS n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 234 del 30.12.2021 art. 1 comma 629 (legge di Bilancio 2022) in tema di stabilizzazione dei magistrati onorari e di rinunzia alle pretese afferenti al rapporto onorario pregresso ed assorbe altresì l’esame della nuova questione pregiudiziale sollevata, sempre in memoria, in relazione a dette nuove disposizioni legislative che si assumono violative del diritto di accesso alla giustizia. Ed infatti, l'oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione verte sulla individuazione del giudice al quale spetta la competenza giurisdizionale a decidere la controversia, risultando, di conseguenza, irrilevanti questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e questioni di costituzionalità riguardanti il merito e prive di influenza sulla attribuzione della giurisdizione; è, pertanto, inammissibile il suddetto regolamento se proposto al fine di sollecitare la risoluzione preventiva di questioni, che non sono di giurisdizione, ma attengono alla sussistenza o meno, secondo la disciplina sostanziale, dei diritti azionati dinanzi al giudice presso il quale la controversia è incardinata (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 1083 del 14/01/2022 Rv. 663590, principio applicabile alla presente fattispecie). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma la complessità della vicenda e l’esistenza di precedenti non uniformi costituiscono gravi ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulterior
Sentenza Cassazione n. 22684/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris