CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40682/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Torino che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di furto aggravato, condannandolo a pena che il secondo giudice ha ridotto a due mesi di reclusione e sessanta euro di multa, é inammissibile. Invero, egli si duole dell'affermazione di responsabilità sostenendo che si sarebbe dovuta emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso l'imputato il fatto, evocando altresì la violazione dell'art. 63, co. 2 cod. proc. pen. Tuttavia a tali indicazioni non è associata alcuna esplicazione di ciò che darebbe concretezza ed evidenza di tale vizio. Vale rammentare Va rammentato che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" e che l'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129). 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20/4.. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] vere Frances a