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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 47367/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente i.vm.fie,beca — SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 1 luglio 2022 ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. commesso il 26 maggio 2015.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 163 cod. pen.).

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non si applica nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato condanne a pena sospesa per un reato depenalizzato.

Per le condotte precedenti al 24 giugno 2011 il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter (o quater) d.

Igs.

N. 286 del 1998 deve ritenersi come fosse abrogato, per gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia (vedi Corte costituzionale n. 241 del 2005).

Per la sentenza impugnata, invece, l'appellante sarebbe stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli art. 494 cod. pen. e 14, comma 5 ter del d.

Igs. 286 del 1998.

La decisione non ha considerato che il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter d.

Igs. 286 del 1998 è stato depenalizzato.

Il precedente considerato, quindi, oltre a non risultare sintomatico per una inclinazione dell'imputato a commettere delitti in materia di droga, non poteva essere considerato per escludere la sospensione condizionale della pena.

Le precedenti condanne per fatti non più costituenti reato, per abolitio criminis, non sono preclusive alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. La Corte di appello sulla sospensione condizionale della pena adeguatamente motiva, con applicazione corretta delle decisioni in materia della Corte di Cassazione, rilevando come la propensione dell'imputato a violare le norme, desumibile dai suoi precedenti e dalle diverse generalità da lui fornite alla P.G. (precedenti dattiloscopici) e i plurimi involucri contenenti stupefacenti di diversa tipologia, rinvenuti nella sua persona, sono chiaramente indicativi di una organizzata e non occasionale attività di spaccio e della propensione del ricorrente a procurarsi i mezzi necessari per vivere attraverso la vendita della droga.

Non risulta, quindi, possibile un giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell'imputato.

Solo una prognosi favorevole (sulla astensione dal commettere ulteriori reati) avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio logicamente escluso dalla prognosi sfavorevole.

Infatti, per l'art. 164 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. (valutabili anche per la determinazione del trattamento sanzionatorio) il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La prognosi favorevole di "commissione di analoghi delitti", espressamente formulata nella sentenza impugnata e neanche contestata dal ricorso in cassazione, ha legittimamente fatto escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata.

Il ricorso si sofferma solo sulla "abolitio criminis" di un precedente, che, tuttavia, non è stato il motivo determinante per l'esclusione della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, "Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico)" (Sez. 5, Sentenza n. 34682 del 11/02/2005 Ud. (dep. 28/09/2005 ) Rv. 232312 - 01).

Infatti, un conto è la possibilità della concessione della sospensione condizionale della pena ("In tema di sospensione condizionale della pena, poichè la sopravvenuta aboliti° criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato" Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 20/02/2004 Cc. (dep. 26/03/2004 ) Rv. 229631 - 01) altro la valutazione, di merito, di plurimi elementi che impediscono una prognosi favorevole sull'astensione dal commettere ulteriori reati.

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente i.vm.fie,beca — SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 1 luglio 2022 ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. commesso il 26 maggio 2015. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 163 cod. pen.). Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non si applica nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato condanne a pena sospesa per un reato depenalizzato. Per le condotte precedenti al 24 giugno 2011 il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter (o quater) d. Igs. N. 286 del 1998 deve ritenersi come fosse abrogato, per gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia (vedi Corte costituzionale n. 241 del 2005). Per la sentenza impugnata, invece, l'appellante sarebbe stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli art. 494 cod. pen. e 14, comma 5 ter del d. Igs. 286 del 1998. La decisione non ha considerato che il delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter d. Igs. 286 del 1998 è stato depenalizzato. Il precedente considerato, quindi, oltre a non risultare sintomatico per una inclinazione dell'imputato a commettere delitti in materia di droga, non poteva essere considerato per escludere la sospensione condizionale della pena. Le precedenti condanne per fatti non più costituenti reato, per abolitio criminis, non sono preclusive alla concessione della sospensione condizionale della pena. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. La Corte di appello sulla sospensione condizionale della pena adeguatamente motiva, con applicazione corretta delle decisioni in materia della Corte di Cassazione, rilevando come la propensione dell'imputato a violare le norme, desumibile dai suoi precedenti e dalle diverse generalità da lui fornite alla P.G. (precedenti dattiloscopici) e i plurimi involucri contenenti stupefacenti di diversa tipologia, rinvenuti nella sua persona, sono chiaramente indicativi di una organizzata e non occasionale attività di spaccio e della propensione del ricorrente a procurarsi i mezzi necessari per vivere attraverso la vendita della droga. Non risulta, quindi, possibile un giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell'imputato. Solo una prognosi favorevole (sulla astensione dal commettere ulteriori reati) avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio logicamente escluso dalla prognosi sfavorevole. Infatti, per l'art. 164 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. (valutabili anche per la determinazione del trattamento sanzionatorio) il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La prognosi favorevole di "commissione di analoghi delitti", espressamente formulata nella sentenza impugnata e neanche contestata dal ricorso in cassazione, ha legittimamente fatto escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata. Il ricorso si sofferma solo sulla "abolitio criminis" di un precedente, che, tuttavia, non è stato il motivo determinante per l'esclusione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, "Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio deciso dal giudice di merito sulla base della valutazione di precedenti condanne dell'imputato per emissione di assegni senza copertura, significative ai fini del giudizio prognostico)" (Sez. 5, Sentenza n. 34682 del 11/02/2005 Ud. (dep. 28/09/2005 ) Rv. 232312 - 01). Infatti, un conto è la possibilità della concessione della sospensione condizionale della pena ("In tema di sospensione condizionale della pena, poichè la sopravvenuta aboliti° criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, è possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato già concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non più costituente reato" Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 20/02/2004 Cc. (dep. 26/03/2004 ) Rv. 229631 - 01) altro la valutazione, di merito, di plurimi elementi che impediscono una prognosi favorevole sull'astensione dal commettere ulteriori reati. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 47367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris