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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 47559/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1966; avverso sentenza del 12 maggio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 gennaio 2016, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concor- data con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge Y-• e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimen- tari; - che il motivo è inammissibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che la determinazione concreta delle pene accessorie non ha condotto alla irrogazione di una pena illegale (anni cinque di inabilitazione all'esercizio di un'im- presa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im- presa); - che a nulla rileva che la determinazione delle pene accessorie fallimentari non risulta oggetto di accordo, attesa la previa rinuncia a tutti i motivi di ricorso ad esclusione di quelli attinenti alla pena, che, però, è stata concordata nei termini suindicati e coerentemente determinata dalla Corte territoriale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1966; avverso sentenza del 12 maggio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 gennaio 2016, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concor- data con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge Y-• e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimen- tari; - che il motivo è inammissibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che la determinazione concreta delle pene accessorie non ha condotto alla irrogazione di una pena illegale (anni cinque di inabilitazione all'esercizio di un'im- presa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im- presa); - che a nulla rileva che la determinazione delle pene accessorie fallimentari non risulta oggetto di accordo, attesa la previa rinuncia a tutti i motivi di ricorso ad esclusione di quelli attinenti alla pena, che, però, è stata concordata nei termini suindicati e coerentemente determinata dalla Corte territoriale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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