CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15367/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L IVIANA ; A [OSCURATO:PERSONA] ; A [OSCURATO:PERSONA] ; B [OSCURATO:PERSONA] ; FIORENTINIALBA,[OSCURATO:PERSONA] , T [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) ; [OSCURATO:PERSONA]; B [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA](quale erede di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; BRANCHESIALBERTO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; BROCCHINIPAOLA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; CAMPORICLAUDIA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede di CARAMELLINICOLETTA);[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; CHIARINIPATRIZIA;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; COCCONIENRICO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; COLUCCIRENZO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; DALL’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); M [OSCURATO:PERSONA]; MARSILI G ESSICA; MARSILIMARISA;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MASE’ GRAZIELLA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] O; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; PALMIERIMARIO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];PORCARELLICHIARINA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; RINALDIROBERTO;[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];RONCAGIOVANNA; [OSCURATO:PERSONA]; S A [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; SCARPONIANTONIO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; THANTHIWANOISAPUNG; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) , tutti rappresentat i e difes i , giusta procur e specialiallegate in cal c e al ricorso , da gli [OSCURATO:PERSONA], Carlo E. Esini e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia no in Roma, allavia IV Novembre n. 96. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., con sede legale in Parigi, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, e sedesecondaria in Milano, alla via Olona n. 2, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], e S [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Francoforte sul Meno, in [OSCURATO:PERSONA] nn. 46-50, in persona deilegali rappresentanti dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentatee difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, per la prima, ed invirtù di procura speciale notarizzata ed apostillata per la seconda, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 284. - controricorrent i e ricorrenti incidentali - e [OSCURATO:PERSONA]”- [OSCURATO:PERSONA], con sede in Bolzano, alla via Esperanto n. 1, in persona del presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata del controricorso, da ll’ Avvocat o Prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio elettivamente domicilia in Roma, alla Via in Arcione n. 71. - controricorrente e ricorrente incidentale condizionata - avverso la sentenza , n. cron ol . 47 36 /201 7 , del la [OSCURATO:PERSONA] MILANOdepositata il 14 / 11 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 03/11/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso exart. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 16 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ed altri 179 istanti convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] S.A. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per sentirle condannare, in solido tra loro, -previo accertamento della nullità dei contratti di sottoscrizione degli strumenti finanziari denominati “[OSCURATO:PERSONA] II su 4 banche USA” ovvero “[OSCURATO:PERSONA]”, emessi da [OSCURATO:PERSONA] GmbH - alla restituzione degli importi percepiti in conseguenza di tali negozi oppure al risarcimento del danno ad essi cagionato, complessivamente quantificato in € 4.094.969,00, oltre interessi e rivalutazione. Esposero che, tra il marzo ed il giugno 2008, avevano concluso con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA]), attraverso la sua rete di promotori, una molteplicità di negozi di sottoscrizione dei titoli suddetti (o “Certificates”), emessi da [OSCURATO:PERSONA] GmbH e garantiti da [OSCURATO:PERSONA] S.A., mediante la firma di apposite “schede di adesione”, e precisarono che tanto era avvenuto presso il domicilio dei ricorrenti o nello studio del rispettivo promotore finanziario, al di fuori, pertanto, dei locali commerciali di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Sul presupposto che tali operazioni dovevano intendersi perfezionate “fuori sede”, rilevarono che la documentazione contrattuale era priva dell’espressa previsione della clausola di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.), sicché dovevano considerarsi nulle.1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH contestando le averse pretese. Dedussero il proprio difetto di legittimazione passiva, investendo la controversia, in ipotesi, il solo rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA]) e la propria clientela, nonché la inapplicabilità, alla fattispecie sub iudice, dell’invocata normativa relativa al diritto di recesso in assenza di qualsivoglia prova dell’essere avvenute “ fuori sede ” le stipulazioni per cui era causa. Sostennero, poi, che, in ogni caso, l’informativa di cui al menzionato diritto di recesso era espressamente contenuta nel contratto quadro di collocamento concluso tra l’intermediario e gli istanti prima delle sottoscrizioni, da parte di questi ultimi, delle “schede di adesione”. In via subordinata, infine, e per l’ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, formularono domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA], chiedendo, altresì, la riduzione del quantum richiesto dai ricorrenti. 1.2. Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- [OSCURATO:PERSONA], anch’essa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando nella emittente ([OSCURATO:PERSONA] GmbH) e nella garante ([OSCURATO:PERSONA] S.A.) dei titoli le uniche legittimate in ordine alle domande restitutorie erisarcitorie derivanti dall’allegata nullità dei negozi in questione. Negò, inoltre, sia la configurabilità, nella specie, del collocamento “fuori sede”, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 30, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, sia la sussistenza di una propria qualsivoglia responsabilità contrattuale nei confronti delle altre convenute. 1.3. Disposto il mutamento di rito in ragione della necessità di dover procedere ad una istruttoria non sommaria, l’adito tribunale, con sentenza del 28 marzo 2012, n. 3789: i) ritenne infondato l’eccepito difetto di legittimazione dedotto da [OSCURATO:PERSONA] GmbH e da [OSCURATO:PERSONA] S.A.; ii) considerò applicabile la disciplina di cui al diritto di recesso exart. 30 del T.U.F.; iii) affermò, tuttavia, che il contratto quadro prevedeva chiaramente il diritto di recesso in merito ai futuri negozi conclusi in esecuzione dell’accordo stesso, aggiungendo, altresì, che tra l’accordo quadro e le schede di adesione con cui furono perfezionati gli acquisti dei titoli risultava un collegamento funzionale univoco. 2. La Corte di appello di Milano, decidendo sui gravami, principale ed incidentale, proposti contro quella decisione, rispettivamente, dalla Accorsi e gli altri 179 originari ricorrenti, nonché da [OSCURATO:PERSONA] GmbHe da [OSCURATO:PERSONA] S.A., con sentenza del 14 novembre 2017, n. 4736, opinò che: i) l’informativa sul diritto di recesso exart. 30 del T.U.F., dovesse essere contenuta non solo nel contratto quadro ma anche negli “specifici atti negoziali mediante i quali il collocamento fuori sede si è in concreto realizzato”. Nella specie, peraltro, l’informativa predetta neppure risultava nel contratto quadro prodotto in giudizio, sicché, le corrispondenti doglianze degli appellanti principali erano fondate; ii) affatto correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.A.; iii ) il collocamento dei titoli de quibus, tuttavia, non era avvenuto “ fuori sede ” , con conseguente inapplicabilità dell’art. 30 T.U.F. e rigetto delle domande degli investitori. 3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] S.A., spiegando anche ricorso incidentale recante due motivi, nonché, con proprio controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale condizionato con un motivo. Al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno resistito, con separati controricorsi, i ricorrenti principali e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ opportuno premettere che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass. n. 24750 del 2022; Cass. n. Cass.n. 6138 del 2018; Cass. n. 4619 del 2015; Cass. SU, n. 7381 del 2013; Cass., SU, n. Sez. U, n. 23318 del 2009; Cass. n. 5456 del 2009). 1.1. Ne deriva, quindi, che, avendo la corte distrettuale espressamente disatteso l’eccezione di difetto di loro legittimazione passiva ivi ribadita da [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] S.A., il primo motivo dell’odierno ricorso incidentale di queste ultime, diretto a contestare proprio tale statuizione benché le stesse siano rimaste vittoriose nel merito del giudizio,deve considerarsi comunque come condizionato, pure in assenza di specifica indicazione in tal senso, e sarà esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse delle menzionate società, configurabile unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale. 2. Tanto premesso, i due formulati motivo di quest’ultimo denunciano, rispettivamente: I) «Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, nella specie degli artt. 30, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 58/98, ed 1, comma 1, lettera g), del regolamento n. 16190/2007, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Siascrive alla corte territoriale di avere errato nel ritenere che gli uffici dei promotori finanziari (di Ancona, Pesaro, Bologna, [OSCURATO:PERSONA], Ravenna, Roma e Viterbo) dove erano stati conclusi i negozi di sottoscrizione dei titoli (o “Certificates”) de quibus, mediante la firma di apposite “schede di adesione”, fossero assimilabili alla sede o alla dipendenza dell'intermediario per il quale all'epoca i detti promotori lavoravano. Ricordano i ricorrenti che, in base all'art. 1, comma 1, lett. g), del RegolamentoConsob n. 16190/2007, per sede o dipendenza si deve intendere «una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento». Deducono, poi, che la corte di appello avrebbe omesso di verificare se il luogo della negoziazione soddisfacesse i requisiti atti a distinguerla dai «semplici negozi aperti al pubblico». Imputano, infine, alla medesima corte di aver impropriamente creduto che i promotori finanziari che avevano avuto i contatti con essi istanti, potessero qualificarsi come incaricati del collocamento; II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, nella specie degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente tenuto conto e valutato la produzione documentale versata in atti dagli originari attori. Si assume, in particolare, che, da detta documentazione e dalle schede di prenotazione, emergeva chiaramente che i Certificati erano stati sottoscritti al di fuori della sede delle convenute. 3. Circa il primo di tali motivi, va immediatamente disattesa l'eccezione di sua inammissibilità formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA], basata sulla previsione dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., e, quindi, sulla circostanza per cui le sentenze di primo e di secondo grado si fonderebbero sulle medesime ragioni inerenti a questioni di fatto. 3.1. In proposito, è sufficiente rimarcare che il motivo in questione non censura la sentenza impugnata per l'omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,sicché la norma invocata dalla controricorrente suddetta è, nella specie, inapplicabile. 3.2. Tanto premesso, il medesimo motivo si rivela fondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 3.3. Giova ricordare che l’impugnata decisione ha escluso che, nel caso di specie, fosse stata svolta attività di “offerta fuori sede”, atteso che le operazioni di cui si discute erano state concluse in larga parte presso gli uffici riservati ai promotori finanziari di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre, per quelle residue, era rimasto indimostrato che non fossero state concluse presso questi ultimi. Dal momento che i promotori finanziari erano da considerarsi -ad avviso della corte distrettuale -quali “soggetti incaricati del collocamento” ai sensi dell'art. 30, comma 1, del T.U.F. e che il collocamento dei titoli era avvenuto presso una loro sede (o comunque non vi era prova che non fosse stato così), l'attività da loro svolta doveva considerarsi come effettuata “in sede”, non riferendosi la legge alla sola sede o dipendenza dell'intermediario autorizzato ma anche alla sede o dipendenza del soggetto incaricato del collocamento. Come naturale corollario di questa impostazione ne era derivato che gli ordini di acquisto degli strumenti finanziari non erano stati, nella specie, considerati nulli per la (pur riscontrata) omessa indicazione della facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 7, del T.U.F., in quanto detti contratti non erano stati conclusi “fuori sede”, ma, al contrario, si erano perfezionati presso la sede del promotore finanziario incaricato del collocamento e, quindi, non presupponevano la necessaria indicazione del diritto di recesso. 3.4. Orbene, rileva il Collegio che, giusta l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.), nel testo, utilizzabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 164 del 2007, per offerta “fuori sede” si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi ed attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. 3.4.1. Il collocamento designa, in senso generale, il negozio con cui si attua il trasferimento dello strumento finanziario nei confronti del cliente o l'acquisto, da parte di quest'ultimo, del diritto a ricevere servizi ed attività di investimento. In tal senso, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la disciplina dell'offerta “fuori sede”non riguarda solo il caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzionedi un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (cfr.Cass., SU, n. 13905 del 2013): il collocamento dello strumento finanziario, in altri termini, è «da intendere in senso ampio, come sinonimo di atto negoziale mediante il quale lo strumento finanziario vien fatto acquisire al cliente e quindi inserito nel suo patrimonio (o, come nel linguaggio del mercato finanziario si usa dire, nel suo portafoglio), a prescindere dalla tipologia del servizio d'investimento che abbia dato luogo a tale operazione» (cfr., in motivazione, l’appena menzionata sentenza). 3.4.2. L'attività di promozioneconsiste, invece, nella sollecitazione, nei confronti del cliente, del predetto collocamento di strumenti finanziari o di servizi e attività di investimento. Si tratta, quindi, di un'attività preordinata alla conclusione del negozio in cui consiste il collocamento e tale dimensione funzionale vale a distinguere la promozione dalla semplice pubblicità, che, dal canto suo, ha uno scopo di natura prettamente informativa. Va puntualizzato, peraltro, che l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati, è stata presa in considerazione a più riprese, in passato, dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha avuto modo di rimarcare come essa non rappresenti un'offerta di servizi di intermediazione mobiliare (così: comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998; comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002). 3.5. Ciò che rileva nella odierna vicenda è la vera e propria attività di promozione di strumenti finanziari. 3.5.1. Sul punto, è importante sottolineare come i soggetti cui è giuridicamente riferibile l'attività di promozione e di collocamento fuori sede di strumenti finanziari vadano individuati, in via generale, sulla base della previsione del comma 3 dell'art. 30 del T.U.F. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente dall’1 novembre 2007 al 9 aprile 2014), a mente del quale l'offerta fuori sede di tali strumenti può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis), oltre che dalle SGR (società di gestione del risparmio), dalle società di gestione armonizzata e dalle SICAV (società di investimento a capitale variabile), limitatamente alle quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio); il comma 4 del medesimo art. 30 precisa, poi, che determinati soggetti, specificamente individuati (imprese di investimento, banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del [OSCURATO:PERSONA], SGR e società di gestione armonizzate), possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi ed attività di investimento. 3.5.2. Ora, poiché l'offerta “fuori sede”consiste, in base al comma 1 del citato art. 30 del T.U.F., nelle attività di promozione e di collocamento fuori sede, è evidente che il legislatore abbia identificato il «soggetto incaricato della promozione e del collocamento» di strumenti finanziari - di cui alla lettera a) del comma predetto -in uno dei soggetti che, in base ai commi 3 e 4 della medesima disposizione, sono abilitati allo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede. 3.5.3. In base ad una interpretazione logico-sistematica, dunque, è possibile affermare che quando l'art. 30, comma 1, assume che costituisce offerta fuori sede l'attività di promozione e di collocamento di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, esso abbia riguardo alle attività di promozione e di collocamento riferibili ad uno dei soggetti abilitati indicati dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. 3.5.4. E’ da negare, inve ce, che, per stabilire se si sia, o meno, in presenza di un'offerta fuori sede, debba guardarsi al promotore finanziario: è da respingere, cioè,l'idea che un'attività di promozione e di collocamento fuori sede possa essere esclusa attribuendo rilievo al luogo, diverso dalla sede legale o dalla dipendenza dell'intermediario, ma comunque riconducibile al promotore stesso, in cui questi abbia stabilito il contatto con l'investitore.3.6. La conclusione qui ricusata, seguita, invece, dalla corte di appello, pare fondarsi sulla suggestione indotta dalla semplice assonanza, sul piano lessicale, tra la figura del promotore finanziario e l'attività di promozione di strumenti finanziari (o di servizi e attività di investimento): assonanza che, peraltro, oggi non avrebbe più ragione di essere evocata, dal momento che per l'offerta fuori sede l'intermediario non si avvale più, come in passato, di promotori finanziari, ma di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» (art. 31, comma 1, del T.U.F., nel testo modificato dall'art. 1, comma 39, della legge n. 208 del 2015). 3.7. L'argomento basato sulla richiamata assonanza non resiste, tuttavia, ad un severo vaglio critico, ove pure si guardi alla disciplina applicabile ratione temporis(che demandava ai promotori finanziari l'esecuzione dell'attività di offerta fuori sede). 3.7.1. Invero, è noto che il promotore finanziario promuove e colloca servizi di investimento e prodotti finanziari presso la clientela, ma tale attività è svolta, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del T.U.F., non in proprio ma per conto del soggetto abilitato per cui opera. Il punto può essere chiarito ancora meglio osservando che i promotori finanziari (il discorso è identico per gli odierni consulenti abilitati all'offerta fuori sede) non sono, a loro volta, intermediari, ma sono solo degli ausiliari dell'intermediario preponente nell'interesse del quale operano. Non è corretto, quindi, inquadrarli come controparte contrattuale dell'investitore, benché questa può essere l'apparenza delle cose, nonostante questi abbiano un rapporto diretto e fiduciario con la clientela. Sicché essi sono l'ultimo anello della catena distributiva dei prodotti finanziari, quello a più stretto contatto con la clientela, ma non sono soggetti che operano in proprio. 3.7.2. La disciplina normativa, poi, non prende in considerazione i promotori per qualificare l'offerta come in sede o fuori sede, ma i soggetti abilitati che dei promotori si avvalgono. Le prescrizioni, contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 30, di cui si è detto, considerano tale offerta «effettuata» dai soggetti ivi richiamati, cui quindi essa è giuridicamente imputabile; e ciò appare del tutto coerente col rilievo per cui l'attività del promotore è svolta non per conto proprio, ma nell'interesse del soggetto abilitato (in qualità di dipendente, agente o mandatario dello stesso, secondo quanto precisato dall'art. 31, comma 2, nel testo applicabile alla controversia). Ciò che conta, nel sistema della legge, dunque, è la coincidenza, o meno, tra il luogo in cui si svolge la promozione o il collocamento dello strumento finanziario e la sede legale o la dipendenza dell'intermediario abilitato: non già il fatto che tali attività siano state, o non siano state, poste in essere in un qualsiasi ufficio di pertinenza del promotore. 3.8. Quanto fin qui osservato trova conferma anche in una diversa prospettiva. 3.8.1. Il già citato art. 30, comma 1, lett. a), del T.U.F. definisce offerta “fuori sede” lapromozione o il collocamento di strumenti finanziari «in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze [...] del soggetto incaricato della promozione o del collocamento». 3.8.2. Ebbene, il promotore finanziario è una persona fisica, come si ricava dall'art. 31, comma 2, del T.U.F., sicché, a lui non è certamente riferibile la previsione dell'attività svolta al di fuori della sede legale, che è invece univocamente riferibile alle società. La sede legale menzionata dalla norma, dunque, è quella del soggetto abilitato che si avvale del promotore e ciò dimostra, una volta di più, che il legislatore non ha inteso dar riferimento, nell'art. 30 del T.U.F., alla persona del promotore per definire l'offerta fuori sede. 3.8.3. La dipendenza è poi definita dall'art. 2, lett. g), Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 come «una sede diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento». Appare evidente, dal tenore di tale disposizione, che la disciplina regolamentare, per chiarire cosa sia una dipendenza, abbia preso in considerazione le articolazioni territoriali della società intermediaria munite delle indicate connotazioni, e non tutte le unità locali in cui il promotore espleti le attività di promozione o di collocamento. Anche la detta disposizione, pertanto, conferisce centralità alla figura dell'intermediario abilitato: invero, non è sufficiente, per escludere la disciplina dei commi 6 e 7 dell'art. 30, che il promotore, nell'interesse del soggetto abilitato, ponga in atto l'offerta in un locale di propria pertinenza aperto al pubblico, ma è necessario che tale offerta, ove non eseguita presso la sede legale dell'intermediario, abbia luogo in una unità locale strutturata, nei precisi termini indicati dalla citata normativa regolamentare, come dipendenza del detto soggetto. 3.8.4. Deve escludersi, del resto, che il criterio di cui al cit. art. 2, lett. g), resti inoperante ove la promozione o il collocamento siano affidati ad un promotore. Infatti, poiché per l'offerta fuori sede gli intermediari abilitati si avvalgono sempre di promotori finanziari (art. 31, comma 1, del T.U.F.), la richiamata disposizione regolamentare è destinata a disciplinare proprio i casi in cui, per venire in questione un'offerta fuori sede, l'impresa abilitata è tenuta a ricorrere alle prestazioni del promotore. Diversamente, la norma risulterebbe sprovvista di alcun ambito applicativo. 3.9. In conclusione, la norma primaria, cioè l'art. 30 del T.U.F., e quella secondaria, vale a dire l'art. 2, lett. g), del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007, concorrono nel definire l'offerta fuori sedeavendo riguardo alla figura dell'intermediario e, segnatamente, alla promozione ed al collocamento svolti al di fuori della sede legale o delle dipendenze del detto soggetto. Non è decisivo, allora, come sopra osservato, che dette attività siano poste in essere nell'ufficio del promotore, occorrendo verificare se tale luogo si collochi all'interno della sede legale o sia parte di una dipendenza del soggetto abilitato. 3.9.1. Alteris verbis, il considerare fuori sede anche l'offerta attuata dal promotore presso il proprio ufficio, in cui si rechi l'investitore, ma che non sia da qualificare come sede legale o dipendenza dell'intermediario, è una conseguenza necessitata del quadro normativo; ai fini del recesso, infatti, non ha più rilievo, come un tempo, la sola «vendita a domicilio », quale prevista dall'art. 18-ter,comma 2, del d.l. n. 95 del 1974 convertito dalla legge n. 216 del 1974 -articolo aggiunto dalla legge n. 77 del 1983 - ma ogni attività di promozione e di collocamento che non si attui presso la sede legale o le dipendenze dell'intermediario: e ciò in quanto il legislatore ha inteso elargire all'investitore una più avanzata forma di tutela, destinata ad operare a fronte di ogni operazione di collocamento che, per perfezionarsi fuori da detti locali, debba presumersi non costituisca il frutto di una premeditata decisione dell'investitore, quanto, piuttosto, di una sollecitazione proveniente dai promotori di cui l'intermediario si avvale (cfr. ancora, in termini generali, Cass., SU, n. 13905 del 2013, in motivazione, con riferimento all'offerta elaborata fuori dalla sede dell'intermediario). 3.10. Ha errato, quindi, la corte di appello nell’assumere che doveva escludersi:i) la fondatezza delle domande proposte da quegli investitori, ivi specificamente individuati, «che hanno tutti ammesso di essersi recati presso gli uffici dei promotori finanziari -che facevano parte della rete agenziale dei promotori dell’allora [OSCURATO:PERSONA] -in Bologna, Ravenna e [OSCURATO:PERSONA]»; ii) la fondatezza delle domande proposte anche dagli altri appellanti principali (escluso il solo [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non legittimato alla proposizione di quella impugnazione perché non partecipante al giudizio di primo grado) «per mancanza di prova che le rispettive prenotazioni dei certificaties non siano state concluse presso gli uffici dei promotori finanziari incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA]». Invero, al fine di escludere l'applicazione della nullità di cui al comma 7 dell'art. 30 del T.U.F. sarebbe stato necessario accertare che i locali in cui si erano recati gli investitori potessero essere qualificati come una dipendenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incaricata del collocamento dei titoli) in base ai criteri indicati dall'art. 2, lett. g ), del Reg olamento [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 (circostanza, questa, contestata dagli odierni ricorrenti principali con il loro secondo mezzo di censura). 3.11. Il motivo, dunque, va accolto, ribadendosi il principio, già enunciato da Cass. n. 23569 del 2020, secondo cui, «per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 t.u.f., nella vigenza del Reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento». 4. Il secondo motivo del ricorso principale può considerarsi assorbito. 5. L’accoglimento,per quanto si è detto, del ricorso principale, impone, a questo punto, l’esame, innanzitutto, del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della [OSCURATO:PERSONA] S.A., il cui primo motivo denuncia, «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: vi olazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 TUF, dell’art. 78 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.». Esso ribadisce la carenza di legittimazione passiva delle menzionate società rispetto alle domande proposte dai ricorrenti. Si assume che, in qualità di mero soggetto emittente i Certificati, le stesse erano totalmente estranee all’attività di loro collocamento (svolta solo da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in cui, come è noto, devono essere adempiuti i diversi obblighi informativi, tra cui quello previsto dall’art. 30 TUF a tutela degli investitori. Unica legittimata passiva rispetto alle domande predette, dunque, doveva considerarsi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA]). 5.1. Va immediatamente disattesa l'eccezione di sua inammissibilità formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] ( cfr . pag. 7 del suo controricorso a ricorso incidentale), basata sulla previsione dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., e, quindi, sulla circostanza per cui le sentenze di primo e di secondo grado si fonderebbero sulle medesime ragioni inerenti a questioni di fatto. 5.1.1. In proposito, è sufficiente rimarcare che il motivo in questione non censura la sentenza impugnata per l'omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sicché la norma invocata dalla controricorrente suddetta è, nella specie, inapplicabile. 5.2. Tanto premesso, il medesimo motivo si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.5.3. Giova premettere che la corte distrettuale ha disatteso l’analogo motivo di appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della [OSCURATO:PERSONA] S.A. opinando che «[…], nella fattispecie, i negozi di investimento alla cui stipulazione era volta l’offerta al pubblico “si sono perfezionati con l’emissione e la sottoscrizione, a nome del cliente, degli strumenti finanziari nell’ambito del cd. mercato primario” e “tali contratti, per la cui declaratoria di nullità gli attori hanno agito, devono pertanto intendersi stipulati direttamente tra costoro e l’emittente (ovvero, rectius, nel caso di specie, l’offerente [OSCURATO:PERSONA] S.A.”). In particolare, il Tribunale ha evidenziato che: i) nel cd. accordo quadro, denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Collocamento” senza sottoscrizione a fermo né assunzione di garanzia da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’emittente, è espressamente stabilito, alla clausola 2.2., che: “Il servizio di collocamento di [OSCURATO:PERSONA] consiste nell’attività di promozione e distribuzione presso i clienti, tramite la sua rete di vendita, di strumenti finanziari e servizi di investimento per conto del soggetto emittente […]. Nell’ambito del servizio di cui al presente contratto, [OSCURATO:PERSONA] svolge solo operazioni di collocamento e trasmette le disposizioni di sottoscrizione, conversione e riscatto tempestivamente e come specificato negli accordi con gli emittenti”; ii) dalla cd. scheda di sottoscrizione emerge, inoltre, chiaramente, come essa abbia ad oggetto la prenotazione diCertificati “[OSCURATO:PERSONA] II su 4 banche USA”, ovvero “[OSCURATO:PERSONA]” , che sarebbero stati emessi in tre diversetranches - rispettivamente in data 25 marzo 2008 […], 30 maggio 2008 […] e 30 giungo 2008 […] -dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e garantiti incondizionatamente ed irrevocabilmente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A.; iii) dai n. 3 Agreements, ognuno relativo ad una delle tranches di emissione dei certificates, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è assunta il ruolo di “Collocatore”, impegnandosi espressamente a sollecitare ai propri clienti nella(e) Giurisdizione(i) Seleziona(e) ordini di acquisto o di sottoscrizione ovvero la sottoscrizione di contratti relativi al [OSCURATO:PERSONA] […] ed a raccogliere e trasmettere a SG tutta la documentazione necessaria, quali gli ordini di acquisto, i moduli di sottoscrizione ovvero i contratti sottoscritti”. Il ruolo di “Collocatore” della [OSCURATO:PERSONA] risulta anche nelle schede di sottoscrizione dei certificates. E’ pertanto del tutto condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo la quale, dalla lettura complessiva di tale documentazione, “emerge in maniera inequivocabile come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era assunta un mero compito di natura promozionale e distributiva, incentivando la diffusione di certificates emessi da [OSCURATO:PERSONA] GmbH, e garantiti dalla sua capogruppo francese, nell’ambito del mercato italiano: la società di intermediazione avrebbe infatti curato la sottoscrizione, da parte dei propri clienti, degli appositi documenti di prenotazione, senza, però, mai assumere su di sé la titolarità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, ovvero interporsi in altro modo nel rapporto tra gli investitori e [OSCURATO:PERSONA]”. Le stesse appellanti incidentali hanno del resto riconosciuto l’esistenza dei rapporti contrattuali di investimento intercorso tra la emittente [OSCURATO:PERSONA] GmbH e i singoli investitori e non hanno contestato l’affermazione del Tribunale secondo la quale la Sogen S.A., in qualità didealer e di guarantor dell’intera operazione di appello al pubblico risparmio, aveva preso a fermo i titoli prima di offrirli al mercato» (cfr. pag. 29-31 della sentenza impugnata). 5.3.1. E’ evidente, dunque, che la corte territoriale, da accertamenti di natura chiaramente fattuale ha tratto conseguenze giuridiche, in termini di interpretazione della documentazione contrattuale esaminata, stabilendo che: a) i contratti di investimento di cui si discute erano intercorsi esclusivamente tra l’emittente e gli investitori, con l’emissione e la sottoscrizione, a nome del cliente, degli strumenti finanziari nell’ambito del cd. mercato primario (tale essendo - giova ricordarlo - quello dove si acquistano i titoli al momento dell'emissione, mentre si definisce mercato secondario quello rappresentato dai mercati finanziari dove si acquistano titoli da chi li ha già sottoscritti); b) dagli stessi atti «emerge in maniera inequivocabile come [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era assunta un mero compito di natura promozionale e distributiva, incentivando la diffusione di certificates emessi da [OSCURATO:PERSONA] GmbH, […] senza, però, mai assumere su di sé la titolarità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, ovvero interporsi in altro modo nel rapporto tra gli investitori e [OSCURATO:PERSONA]»; c) il profilo soggettivo dei contratti, oltre ad emergere dalla documentazione predetta, era desumibile anche dalle espresse ammissioni e dai riconoscimenti di [OSCURATO:PERSONA] (emittente) e di [OSCURATO:PERSONA] S.A. (garante), che avevano ammesso l’esistenza di rapporti contrattuali di investimento intercorsi tra la prima ed i singoli investitori, né avevano contestato l’affermazione del tribunale che la seconda, in qualità di dealer e di guarantor dell’intera operazione di appello al pubblico risparmio, aveva preso a fermo i titoli prima di offrirli al mercato. 5.3.2. Da un lato, dunque, si è al cospetto di accertamenti fattuali evidentemente insuscettibili di sindacatoin questa sede, se non sotto il profilo -tuttavia non specificamente dedotto - del vizio motivazionale nei ristretti limiti, peraltro, in cui tuttora lo consente l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 novembre 2017. 5.3.3. Dall’altro, poi, occorre ricordare che, come ancora recentemente ribadito, dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860 del 2022, Cass. n. 19146 del 2022, Cass.n.25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 29860 del 2022). 5.3.3.1. Nella specie, l’interpretazione della complessiva documentazione contrattuale fornita dalla corte distrettuale si rivela plausibile e non irragionevole, sicché il motivo si rivela rivolto, nel suo complesso,a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 5.4. Posto, allora, che i negozi di cui si è chiesta la declaratoria di nullità (per violazione dell’art. 30, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 58 del 1998) devono considerarsi perfezionati tra emittente ed investitore (con un ruolo esclusivamente di mero intermediario, e non di emittente, né di venditrice dei titoli, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA] A.G.), ne consegue che la loro invocata nullità non può che riguardare una situazione giuridica che direttamente interessa i due poli di quei negozi (e solo essi). In altri termini, ciò di cui è stata chiesta la nullità sono i contratti con cui i singoli attori/odierni ricorrenti hanno effettuato i rispettivi investimenti: contratto ai quali è rimasta estranea la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA] A.G.), che ha avuto, in relazione ad essi, un semplice ruolo di promotrice, mai qualificandosi come titolare degli strumenti finanziari oggetto di quei contratti. 5.4.1. Muovendosi, allora, dalla distinzione, rinvenibile nel d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), tra norme di comportamento dell’intermediario e norme di validità dei contratti che attuano l’operazione di investimento (cfr. amplius, Cass., SU, n. 26724 del 2007), deve discenderne che, nella specie, la nullità relativa (perché invocabile solo dall’investitore) prevista dall’art. 30, comma 7, del T.U.F. investe, eliminandone gli effetti, il rapporto contrattuale da intendersiperfezionato (sebbene per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, come si è detto, è risultata essersi assunta un mero compito di natura promozionale e distributiva, incentivando la diffusione dicertificates emessi da [OSCURATO:PERSONA] GmbH, senza, però, mai assumere su di sé la titolarità degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, ovvero interporsi in altro modo nel rapporto tra gli investitori e [OSCURATO:PERSONA]) tra emittente e singolo investitore. Il contratto di investimento, infatti, non può che essere quello comportante lo scambio di titoli con danaro: nella concreta fattispecie, dunque, l’emittente il titolo (finanziato) ha assunto una obbligazione nei confronti di ciascun investitore (finanziatore) consacrata in un titolo (il certificato) e disciplinata dettagliatamente dalla documentazione richiamata in precedenza. In un siffatto contesto, allora, la protezione dell’investitore non può che attuarsi mediante il depotenziamento del vincolo negoziale che lo lega alla sua controparte contrattuale, con conseguente ripristino della situazione antecedente alla operazione di investimento. 5.5. Le argomentazioni fin qui esposte, pertanto, sono ampiamente sufficienti a giustificare il rigetto della doglianza in esame. 6. Analoga sorte negativa tocca, poi, anche al secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di [OSCURATO:PERSONA] S.A.. Esso prospetta, «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 TUF, dell’art. 78 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ.». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di non poter condividere l’affermazione del tribunale secondo la quale l’avvertenza sul diritto di recesso per i negozi futuri, asseritamente contenuta nel contratto quadro, sarebbe idonea all’adempimento dell’obbligo informativo prescritto dall’art. 30, comma 6, del T.U.F.. 6.1. In proposito, è sufficiente ricordare che: i) il diritto di recesso accordato all'investitore dell'art. 30, comma 6, del T.U.F. e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo comma 7, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abb ia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'effettuazione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (cfr. Cass. n. 25996 del 2018; Cass. n. 3644 del2018; Cass. n. 9134 del 2016; Cass. n. 1368 del 2016; Cass. n. 7776 del 2014);ii) le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, nella sentenza n. 13905 del 2013, in risposta ad una obiezione della convenuta secondo cui la previsione della facoltà di recesso dovrebbe essere inclusa nel contratto relativo al servizio generale di investimento e non nei singoli contratti o ordini di acquisto, ebbero a precisare, in senso contrario, che la disciplina del recesso di cui si sta parlando non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del cd. contratto quadro che, di per sé, non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di "collocamento", sia pur latamente intesa. Tale orientamento, poi, è stato successivamente ribadito, chiarendosi definitivamente la necessità di applicazione dello ius poenitendiagli specifici atti negoziali (cfr. Cass. n. 1751 del 2016; Cass. n. 1368 del 2016; Cass. n. 11401 del 2016), né le odierne argomentazioni delle menzionate società offrono significativi spunti per rimeditarlo. 7. L’accoglimento, per quanto si è già detto, del ricorso principale impone l’esame anche del ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] A.G., recante, come unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 23 e 30 T.U.F., alla luce dei principi in materia di investimento e della disciplina (art. 1362 e ss. cod. civ.) dell’ermeneutica contrattuale. Premettendosi l’estraneità dell’appena citata società ad ogni questione attinente all’azione di nullità dei contratti de quibus, in assenza di qualsivoglia domanda degli attori (odierni ricorrenti principali), nei confronti della prima, che abbia come petitum e causa petendi la suddetta nullità e la conseguente pretesa restitutoria (entrambe rivolte esclusivamente contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di [OSCURATO:PERSONA] S.A.), si contesta, “per puro scrupolo difensivo”, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di non poter condividere l’affermazione del tribunale secondo la quale l’avvertenza sul diritto di recesso per i negozi futuri, asseritamente contenuta nel contratto quadro, sarebbe idonea all’adempimento dell’obbligo informativo prescritto dall’art. 30, comma 6, del T.U.F.. 7.1. Orbene, rileva, innanzitutto, il Collegio che, effettivamente, come emerge dalle conclusioni rassegnate dagli attori/appellanti principali innanzi alla corte distrettuale (specificamente rinvenibili alle pag. 7-14 della sentenza impugnata), questi ultimi, in sede di gravame, ribadirono la domanda di accertamento della nullità dei contratti de quibus, con le conseguenti pronunce restitutorie, esclusivamente contro [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di [OSCURATO:PERSONA] S.A.. Tuttavia, nelle medesime conclusioni si rinviene anche una domanda risarcitoria, svolta contro la menzionata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] AG, volta ad ottenerne la condanna « a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari agli interessi ed alla rivalutazione sulle somme per ciascuno indicate nella tabella che precede dalla data di sottoscrizione del contratto dichiarato nullo alla domanda di primo grado (16.3.2011), nonché dalla data della impugnata sentenza (28.3.2012)al saldo o le diverse somme ritenute di giustizia». E’ evidente, dunque, che fosse anche solo in relazione a quest’ultima domanda risarcitoria (indubbiamente diversa dalla mera pretesa restitutoria di cui si è detto in precedenza), fondata sulle medesime ragioni poste a base della domanda di nullità contrattuale, non può negarsi l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -[OSCURATO:PERSONA] AG alla pronuncia sul motivo del proprio ricorso incidentale condizionato. 7.1.1. Esso, peraltro, si rivela infondato per le medesime argomentazioni e principi giurisprudenziali già esposti rigettandosi il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] GmbHe di [OSCURATO:PERSONA] S.A., ad esso affatto analogo.8. In definitiva, il ricorso principale deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, mentre vanno respinti sia il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] GmbHe di [OSCURATO:PERSONA] S.A, sia quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] A.G.. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame (da effettuarsi alla stregua del principio enunciato nel precedente § 3.11) e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 8.1. Va dato atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e di [OSCURATO:PERSONA] S.A., in solido tra loro, nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] A.G., di un ulteriore importo a t itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i loro ricorsi, rispettivamente, incidentale ed incidentale condizionato, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo. Rigetta il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] GmbHe di [OSCURATO:PERSONA] S.A.. Rigetta il ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PERSONA] A.G.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame (da effettuarsi alla stregua del principio enunciato nel § 3.11 della motivazione) e per la regola