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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27976/2021

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decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, per avere qualificato l'area come inedificabile, discostandosi ingiustificatamente dalla valutazione del c.t.u.

Il motivo è inammissibile.

La Corte ha affermato che l'area ricade in «zona destinata alla viabilità-rispetto strada statale» secondo il vigente PRG, che «l'area medesima è ricompresa in zona Al-area conservazione integrale del Piano regionale paesistico approvato dal Consiglio regionale il 21 marzo 1990 e che nel piano territoriale provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 30 marzo 2001, risulta classificata tre le "aree ad oggetto di interesse bio-ecologico"»; ha aggiunto che «l'eventuale limitatissima vocazione edificatoria di cui all'art. 17 PRG è comunque esclusa dall'obbligo di rispettare le distanze minime previste dall'art. 26, comma 2, reg. att. del codice della strada» e che «le aree espropriate risultano anche di fatto inedificabili».

Si tratta di valutazioni di fatto cui i ricorrenti oppongono critiche al ragionamento logico posto dai giudici di merito, che si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione dei dati fattuali a base della valutazione di inedificabilità, ipotesi integrante un vizio di motivazione estraneo all'ambito delle censure consentite dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Il secondo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità di occupazione temporanea (richiesta per il periodo dal 20 luglio 2004 al 30 gennaio 2008, ovvero per il diverso periodo da accertare in causa), è fondato, non risultando dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale abbia preso in considerazione tale domanda, né rilevando quanto sostenuto dalla Provincia, cioè che non sarebbe necessaria una esplicita statuizione sul punto per essere tale indennità dovuta secondo un calcolo matematico ex art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001.

Il terzo e quarto motivo denunciano erronea quantificazione dell'indennità di espropriazione: il terzo, per avere dato rilievo ad una valutazione della porzione di terreno contiguo (di C 2,86 al mq.) omettendo di confrontarsi criticamente con la consulenza espletata in altro giudizio che riconosceva al medesimo terreno un valore superiore; il quarto, per avere sottovalutato la notevole differenza tra il valore delle aree individuato dal consulente tecnico d'ufficio, neppure richiamato a chiarimenti, e quello giudicato congruo dalla Corte territoriale.

Entrambi i motivi si appuntano sulla quantificazione dell'indennità di espropriazione, che è stata operata facendo applicazione del (o con riferimento al) criterio - non più utilizzabile perché espunto dall'ordinamento (v.

Corte cost. n. 181 del 2011) - del valore agricolo medio, anziché sulla base del valore di mercato delle aree.

Ne consegue un errore di diritto deducibile, anche implicitamente, dinanzi a questa Corte che è stata investita della questione della congruità della stima.

In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, per avere qualificato l'area come inedificabile, discostandosi ingiustificatamente dalla valutazione del c.t.u. Il motivo è inammissibile. La Corte ha affermato che l'area ricade in «zona destinata alla viabilità-rispetto strada statale» secondo il vigente PRG, che «l'area medesima è ricompresa in zona Al-area conservazione integrale del Piano regionale paesistico approvato dal Consiglio regionale il 21 marzo 1990 e che nel piano territoriale provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 30 marzo 2001, risulta classificata tre le "aree ad oggetto di interesse bio-ecologico"»; ha aggiunto che «l'eventuale limitatissima vocazione edificatoria di cui all'art. 17 PRG è comunque esclusa dall'obbligo di rispettare le distanze minime previste dall'art. 26, comma 2, reg. att. del codice della strada» e che «le aree espropriate risultano anche di fatto inedificabili». Si tratta di valutazioni di fatto cui i ricorrenti oppongono critiche al ragionamento logico posto dai giudici di merito, che si risolvono, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione dei dati fattuali a base della valutazione di inedificabilità, ipotesi integrante un vizio di motivazione estraneo all'ambito delle censure consentite dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda relativa all'indennità di occupazione temporanea (richiesta per il periodo dal 20 luglio 2004 al 30 gennaio 2008, ovvero per il diverso periodo da accertare in causa), è fondato, non risultando dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale abbia preso in considerazione tale domanda, né rilevando quanto sostenuto dalla Provincia, cioè che non sarebbe necessaria una esplicita statuizione sul punto per essere tale indennità dovuta secondo un calcolo matematico ex art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001. Il terzo e quarto motivo denunciano erronea quantificazione dell'indennità di espropriazione: il terzo, per avere dato rilievo ad una valutazione della porzione di terreno contiguo (di C 2,86 al mq.) omettendo di confrontarsi criticamente con la consulenza espletata in altro giudizio che riconosceva al medesimo terreno un valore superiore; il quarto, per avere sottovalutato la notevole differenza tra il valore delle aree individuato dal consulente tecnico d'ufficio, neppure richiamato a chiarimenti, e quello giudicato congruo dalla Corte territoriale. Entrambi i motivi si appuntano sulla quantificazione dell'indennità di espropriazione, che è stata operata facendo applicazione del (o con riferimento al) criterio - non più utilizzabile perché espunto dall'ordinamento (v. Corte cost. n. 181 del 2011) - del valore agricolo medio, anziché sulla base del valore di mercato delle aree. Ne consegue un errore di diritto deducibile, anche implicitamente, dinanzi a questa Corte che è stata investita della questione della congruità della stima. In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Decreto Cassazione n. 27976/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris