CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato 1'8 ottobre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e i reati accertati con sentenza del Tribunale di Prato, irrevocabile 1'8 gennaio 2016, assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D), in quanto estinti per prescrizione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nel richiamare l'inutilità della collaborazione resa e la condotta successiva al reato, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]