CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 13954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Roma harigettato la domanda formulata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, avente ad oggetto ildifferimento facoltativo della pena per gravi condizioni di salute, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, ex artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (trattasi disoggetto in espiazione di pena determinata mediante cumulo del 22/01/2024, per peculato eoccultamento o distruzione di documenti contabili, con fine pena fissato al 01/09/2043, che larelazione della ASL ha indicato “in apparente buona salute, … vigile, orientato nei tre assi,collaborante. Parametri vitali in ordine, stabilità emodinamica, apiretico, eupnoico …Negativo per angor, dispnea, cardiopalmo”).2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione,tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.b), per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen.,nonché mancanza e illogicità della motivazione. Lamenta la difesa, in sintesi, che ilprovvedimento non abbia tenuto nella debita considerazione il mancato espletamento di tuttigli esami diagnostici prescritti, in relazione alle gravi patologie da cui il ricorrente risultaaffetto.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi aspecifici, non consentiti inquesta sede e comunque manifestamente infondati. Deve anzitutto rilevarsi, in proposito,che l’atto di impugnazione non individua singoli aspetti del provvedimento avversato dasottoporre a censura, tendendo invece a provocare una nuova e non consentita valutazionenel merito, in ordine ai presupposti normativi per la concessione del differimento della pena,che sono stati – ad onta delle critiche difensive - correttamente vagliati dal Tribunale disorveglianza di Roma. Nel provvedimento impugnato, invero, vengono analiticamenteconsiderati gli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dagli atti, con unamotivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale; si evidenzia, inparticolare, che: - al condannato è stata revocata la misura alternativa della detenzionedomiciliare, dopo numerosi ammonimenti e segnalazioni; - il soggetto ha rivelato condizionidi buona salute, dinamicità e collaborazione; - che vengono effettuate visite con cadenzeregolari.4. Il ricorso, dunque, si limita a sindacare in fatto le argomentazioni poste afondamento dell’ordinanza impugnata, sopra sintetizzate; queste però, scevre da vizi logici egiuridici, argomentano su tutti gli aspetti riproposti in questa sede. La difesa, inoltre, insistegenericamente su circostanze che, impropriamente, si assumono trascurate. Per tali ragioni,l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamentodi una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.