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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27372/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 4704 /20 1 6 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , NICOLO’ MARINO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrenti – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sicilia n.3052/06/2015 depositata in data 1 3 / 0 7 /20 15 , non notificata; Oggetto:sospensione L.197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società e i soci contribuenti ricorreva no contro gli avvis i di accertamentonotificati loro per IVA, IRAP e IRPEF 200 8 con i qual i erano disconosciuti costi indeducibili e conseguentemente rideterminatii tributi dovuti dapprima in capo alla s.n.c., quindi ex art.5 TUIR in capo ai soci; - l a C TP accoglieva i n parte i ricors i ; - appellava in via principale l' U fficio ; proponevano appello incidentalei contribuenti; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha da un lato rigettato l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenendodeducibili le spese per sponsorizzazioni, che ha ritenuto erroneamente qualificate dall’Ufficio come spese di rappresentanza; dall’altro essa ha accolto - solo sul medesimo ridetto profilo - l’impugnazione incidentale dei contribuenti , rigettandolaquanto alla debenza delle sanzioni; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motiv o di ricorso; resiste con proprio controricorso la società contribuente unitamente ai soci ; le parti private hanno ancheproposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo; Consideratoche: - è in atti istanza con la quale le parti contro ricorrenti chiedono che venga disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022; -pertanto, va disposta la sospensione del giudizio e la causa va rinviata anuovo ruolo; p.q.m. dichiarala sospensione del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 4704 /20 1 6 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , NICOLO’ MARINO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrenti – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sicilia n.3052/06/2015 depositata in data 1 3 / 0 7 /20 15 , non notificata; Oggetto:sospensione L.197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società e i soci contribuenti ricorreva no contro gli avvis i di accertamentonotificati loro per IVA, IRAP e IRPEF 200 8 con i qual i erano disconosciuti costi indeducibili e conseguentemente rideterminatii tributi dovuti dapprima in capo alla s.n.c., quindi ex art.5 TUIR in capo ai soci; - l a C TP accoglieva i n parte i ricors i ; - appellava in via principale l' U fficio ; proponevano appello incidentalei contribuenti; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha da un lato rigettato l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenendodeducibili le spese per sponsorizzazioni, che ha ritenuto erroneamente qualificate dall’Ufficio come spese di rappresentanza; dall’altro essa ha accolto - solo sul medesimo ridetto profilo - l’impugnazione incidentale dei contribuenti , rigettandolaquanto alla debenza delle sanzioni; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a un solo motiv o di ricorso; resiste con proprio controricorso la società contribuente unitamente ai soci ; le parti private hanno ancheproposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo; Consideratoche: - è in atti istanza con la quale le parti contro ricorrenti chiedono che venga disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022; -pertanto, va disposta la sospensione del giudizio e la causa va rinviata anuovo ruolo; p.q.m. dichiarala sospensione del giudi
Sentenza Cassazione n. 27372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris