CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 19532/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2899/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata,difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché WILSONEMILY -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 725/2020 depositata il 23/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l'esecuzione di interventi edilizi da parte di [OSCURATO:PERSONA] su un immobile di sua proprietà, situato in un cortile. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di una porzione confinante dello stesso cortile, deducono di esserne comproprietari e lamentano che la Wilson abbia realizzato opere in parte difformi rispetto al titolo edilizio. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglie parzialmente la domanda, condannando la convenuta tra l’altro al pagamento di un risarcimento di € 5.000. La Corte distrettuale ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riducendo tra l’altro il risarcimento a € 3.000. Rileva per il giudizio di cassazione la circostanza chela causa era stata riassunta da [OSCURATO:PERSONA] confronti d elle due eredi ( Emilia e [OSCURATO:PERSONA]), dopo l’interruzione dovuta al decesso degli attori originarinel corso del processo di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] si era costituitain giudizio. Ricorre in cassazione l’altra coerede, [OSCURATO:PERSONA] , c on tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. Rimane intimata la parte convenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., assumendo la nullità del procedimento e della sentenza per essere stata la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sebbene l’indirizzo della ricorrente fosse conosciuto e corrispondente alla residenza anagrafica risultante da certificato. Si afferma inoltre che la notifica sia stata eseguita oltre il termine perentorio fissato dalla Corte di appello per la notificazione ai successori dei de cuius, e che non risulti provata l’irreperibilità assoluta della destinatari a , né risult i no documentate nella relata le ricerche imposte dall’ordinaria diligenza. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a conoscenza della qualità di coerede anche di [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata destinataria di una notifica nulla e non si era costituita. Si censura pertanto la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto trattandosi di domanda proposta da soggetti poi deceduti, il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i coeredi, non potendosi decidere nei confronti di uno solo di essi. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 163 bis co. 1 c.p.c., per essere intercorsi solo 60 giorni tra la notifica del ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza, e la data dell’udienza stessa, anziché i 90 giorni previsti dalla legge, tenendo conto che, trattandosi di notifica ex art. 143 c.p.c., essa si perfeziona per il destinatario solo al ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte. 2. –È da anteporre l’esame del secondo motivo , che è fondato. Infatti– pur essendosi il processo interrotto nel corso del giudizio di secondo grado per decesso dei coniugi appellati, la sentenza di appellonon menziona affatto [OSCURATO:PERSONA], nemmeno come parte contumace. L’intestazione reca solo, quale parte appellata: « [OSCURATO:PERSONA] ( quale erede del coniugi Di P alma S alvatore e D i [OSCURATO:PERSONA])». Il dispositivo reca pronuncia solo nei confronti della coerede costituita, Emilia; vi si legge infatti: «condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento [...] in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede dei defunti genitori [...]». La sentenza è dunque emessa solo nei confronti dellacoerede presente ed ignora completamente l’esistenza dell’attuale ricorrente, coerede e quindi litisconsorte necessaria. 3. - L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo. 4. – La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara l'assorbimento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l'assorbi- mento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Saler- no, in diversa composizione, anch