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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22756/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, oltre all'evidente genericità, risultano manifestamente infondati, in quanto la graduazione della pena in tutte le sue componenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice valorizzato la negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali anche specifici, quale elemento idoneo ad escludere un'ulteriore riduzione di pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale nella reclusione e prossima al minimo edittale nella multa (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generic:he che non potevano comunque essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata contestata, stante il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 31 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, oltre all'evidente genericità, risultano manifestamente infondati, in quanto la graduazione della pena in tutte le sue componenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice valorizzato la negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti penali anche specifici, quale elemento idoneo ad escludere un'ulteriore riduzione di pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale nella reclusione e prossima al minimo edittale nella multa (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generic:he che non potevano comunque essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata contestata, stante il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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