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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32114/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXe la memoria difensiva dell’8 giugno2026;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante dicui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. deducendo la scarsità del valore delbene sottratto e l’esiguità delle lesioni cagionate alla vittima, è inammissibile pergenericità,risultando dalla sentenza impugnata che la relativa istanza fosse stataformulata in sede di gravame in termini del tutto generici; deve, infatti, ribadirsiche è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituitooggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la genericaprospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2,n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01);Rilevato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata,dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto dirapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, maoccorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della personacontro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la naturaplurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integritàfisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché puòfarsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia dispeciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi ibeni tutelati (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02);Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncial’omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensionecondizionale della pena, è inammissibile, risultando che la stessa era stataproposta in appello in forma generica; il giudice d'appello, infatti, non è tenuto aconcedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivarespecificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazionee in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici dilegge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondarel'accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Shehi, Rv.258487-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non avendo la memoria difensiva dell’8 giugno 2026 introdottoelementi idonei a superare le ragioni sin qui esposte, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXe la memoria difensiva dell’8 giugno2026;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante dicui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. deducendo la scarsità del valore delbene sottratto e l’esiguità delle lesioni cagionate alla vittima, è inammissibile pergenericità,risultando dalla sentenza impugnata che la relativa istanza fosse stataformulata in sede di gravame in termini del tutto generici; deve, infatti, ribadirsiche è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituitooggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la genericaprospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2,n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01);Rilevato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata,dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto dirapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, maoccorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della personacontro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la naturaplurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integritàfisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché puòfarsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia dispeciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi ibeni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02);Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncial’omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensionecondizionale della pena, è inammissibile, risultando che la stessa era stataproposta in appello in forma generica; il giudice d'appello, infatti, non è tenuto aconcedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivarespecificamente sul punto, quando l'interessato si limiti, nell'atto di impugnazionee in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici dilegge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondarel'accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Shehi, Rv.258487-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, non avendo la memoria difensiva dell’8 giugno 2026 introdottoelementi idonei a superare le ragioni sin qui esposte, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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