Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:418
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0258_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 24 luglio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑258/23 R)
«Procedimento sommario – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Domanda di provvedimenti provvisori – Domanda di ingiunzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 30, 32, 33)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario che può essere oggetto di compensazione pecuniaria successiva – Insussistenza dell’urgenza
(Artt.256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 36, 44, 45, 48)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] BV e dalla [OSCURATO:SOCIETA] nonché sulle domande di trattamento riservato della [OSCURATO:PERSONA] S.A.
3)
Le spese relative al procedimento sommario sono riservate.
4)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alle domande d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].