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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 19154/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, adita dall'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso dei dirigenti medici indicati in epigrafe ed aveva condannato la ASL al pagamento, per il periodo maggio 2008/maggio 2014, dell'indennità di pronta disponibilità quantificata sulla base del valore unitario di C 41,32 previsto dalla delibera n. 1873/1999, superiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva nazionale;

2. la Corte territoriale ha, in sintesi, rilevato che gli appellati non potevano rivendicare il maggiore importo sopra indicato in quanto la delibera risalente all'anno 1999 trovava fondamento nella contrattazione decentrata riferita al C.C.N.L. per il quadriennio 1994/1997, che dettava una disciplina dell'istituto superata dall'art. 17 del CCNL 2002/2005;

3. il giudice d'appello ha aggiunto che in assenza di una nuova contrattazione integrativa non poteva essere riconosciuto l'incremento, tanto più che lo stesso era subordinato alla disponibilità del fondo e quindi doveva essere «contestualizzato nella realtà finanziaria del momento»;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese la ASL di Frosinone con tempestivo controricorso, illustrato da memoria;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 28632 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2-

1. il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( artt. 101 c.p.c., 3 e 111 co.2 Cost); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.); violazione di legge ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c. per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà» ed addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere rigettato la domanda sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, ponendo a fondamento della decisione la sopravvenuta inefficacia del regolamento, che non era stata dedotta dalla Asl, la quale si era difesa facendo leva, erroneamente, sull'asserita indisponibilità del fondo;

1.1. richiama pronunce della stessa Corte territoriale di diverso tenore e rileva che la contrattazione integrativa riguardante l'istituto della pronta disponibilità era stata rinnovata per fatti concludenti, tanto che nessuno aveva mai dubitato della sua persistente efficacia;

2. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.327 cod. proc.civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso depositato il 7 marzo 2014);

2.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 febbraio 2020, sicché il termine semestrale, calcolato computando il periodo di sospensione straordinaria disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dall'art. 36, c. 1, del d.l. n. 23/2020, è spirato il 6 ottobre 2020, in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico ( Cass.n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della

I. n. 742 del 1969;

3. il ricorso notificato il 3 novembre 2020 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento dell'ulteriore questione, posta dalla difesa della controricorrente, della validità delle procure speciali;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni Ric. 2020 n. 28632 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 1 5 % ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 119<xl°3 [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28632-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dall'[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto il ricorso dei dirigenti medici indicati in epigrafe ed aveva condannato la ASL al pagamento, per il periodo maggio 2008/maggio 2014, dell'indennità di pronta disponibilità quantificata sulla base del valore unitario di C 41,32 previsto dalla delibera n. 1873/1999, superiore a quello indicato dalla contrattazione collettiva nazionale; 2. la Corte territoriale ha, in sintesi, rilevato che gli appellati non potevano rivendicare il maggiore importo sopra indicato in quanto la delibera risalente all'anno 1999 trovava fondamento nella contrattazione decentrata riferita al C.C.N.L. per il quadriennio 1994/1997, che dettava una disciplina dell'istituto superata dall'art. 17 del CCNL 2002/2005; 3. il giudice d'appello ha aggiunto che in assenza di una nuova contrattazione integrativa non poteva essere riconosciuto l'incremento, tanto più che lo stesso era subordinato alla disponibilità del fondo e quindi doveva essere «contestualizzato nella realtà finanziaria del momento»; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese la ASL di Frosinone con tempestivo controricorso, illustrato da memoria; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 28632 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- 1. il ricorso denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ( artt. 101 c.p.c., 3 e 111 co.2 Cost); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.); violazione di legge ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c. per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà» ed addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere rigettato la domanda sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, ponendo a fondamento della decisione la sopravvenuta inefficacia del regolamento, che non era stata dedotta dalla Asl, la quale si era difesa facendo leva, erroneamente, sull'asserita indisponibilità del fondo; 1.1. richiama pronunce della stessa Corte territoriale di diverso tenore e rileva che la contrattazione integrativa riguardante l'istituto della pronta disponibilità era stata rinnovata per fatti concludenti, tanto che nessuno aveva mai dubitato della sua persistente efficacia; 2. il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.327 cod. proc.civ., come modificato dalla legge n. 69/2009 (applicabile alla fattispecie in quanto il giudizio è iniziato con ricorso depositato il 7 marzo 2014); 2.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3 febbraio 2020, sicché il termine semestrale, calcolato computando il periodo di sospensione straordinaria disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dall'art. 36, c. 1, del d.l. n. 23/2020, è spirato il 6 ottobre 2020, in quanto alle controversie di lavoro, ivi comprese quelle inerenti ai rapporti di impiego pubblico ( Cass.n. 12236/2004; Cass. n. 6956/2004) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969; 3. il ricorso notificato il 3 novembre 2020 è, dunque, tardivo e va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento dell'ulteriore questione, posta dalla difesa della controricorrente, della validità delle procure speciali; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni Ric. 2020 n. 28632 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 1 5 % ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 119<xl°3 [OSCURATO:PERSONA] C
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