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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 36195/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19105/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 (ST.

CHIOMENTI), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 635/2016 depositata il 03/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla Commissione provinciale di Milano l'atto di irrogazione sanzioni n.

T9DIR3C00024/2012 con il quale l’Agenzia delle entrate, ad esito di verifica fondata sulle risultanze contenute in alcune “fiches” della c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” contestava alla contribuente la disponibilità di talune attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di legge imposti in materia di monitoraggio fiscale ex D.L. n. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, in relazione ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007.

2. La CTP con sentenza n. 8026/2014, depositata il 29 settembre 2014, accoglieva il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza n. 635/2016, depositata il 3 febbraio 2016, accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate.

4. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, eccependo l’esistenza di giudicato esterno ad essa favorevole, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi ai medesimi rilevi per gli stessi periodi di imposta.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che, in data 6 ottobre 2023, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, producendo la comunicazione ricevuta in data 28 settembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela totale dell’atto di irrogazione sanzioni N. T9DIR3C00024-2012.

Con analoga istanza, depositata in data 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92.

2. Avuto riguardo all’integrale estinzione della pretesa erariale va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, in quanto il giudicato eccepito dalla contribuente (peraltro difforme dal sopravvenuto orientamento di legittimità) si è formato successivamente alla pronuncia in sede di appello e l’Agenzia, senza svolgere attività difensiva avanti a questa Corte, ha annullato in autotutela l’atto di irrogazione sanzioni.

4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez.

V Ordinanza n. 17780 del 2023) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19105/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43 (ST. CHIOMENTI), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 635/2016 depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla Commissione provinciale di Milano l'atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3C00024/2012 con il quale l’Agenzia delle entrate, ad esito di verifica fondata sulle risultanze contenute in alcune “fiches” della c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” contestava alla contribuente la disponibilità di talune attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di legge imposti in materia di monitoraggio fiscale ex D.L. n. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, in relazione ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007. 2. La CTP con sentenza n. 8026/2014, depositata il 29 settembre 2014, accoglieva il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza n. 635/2016, depositata il 3 febbraio 2016, accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, eccependo l’esistenza di giudicato esterno ad essa favorevole, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi ai medesimi rilevi per gli stessi periodi di imposta. L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che, in data 6 ottobre 2023, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, producendo la comunicazione ricevuta in data 28 settembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto il provvedimento di annullamento in autotutela totale dell’atto di irrogazione sanzioni N. T9DIR3C00024-2012. Con analoga istanza, depositata in data 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92. 2. Avuto riguardo all’integrale estinzione della pretesa erariale va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, in quanto il giudicato eccepito dalla contribuente (peraltro difforme dal sopravvenuto orientamento di legittimità) si è formato successivamente alla pronuncia in sede di appello e l’Agenzia, senza svolgere attività difensiva avanti a questa Corte, ha annullato in autotutela l’atto di irrogazione sanzioni. 4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. V Ordinanza n. 17780 del 2023) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazio
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