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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18082/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. sez. 348 del 9 marzo 2022, pubblicata il 21 aprile 2022, con cui la Corte di cassazione - per quanto qui di interesse - aveva annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Gallo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 352 del 1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.), previa esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce l'errore di fatto nel quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa: non avere rilevato l'estinzione del reato per prescrizione.

Rappresenta (anche attraverso le note scritte successivamente depositate) che: nel corso del giudizio di primo grado, il termine era stato sospeso per 21 giorni (per l'adesione dei difensori allo sciopero degli avvocati), ai quali potrebbero essere aggiunti i 29 giorni intercorrenti tra l'udienza del 10 ottobre e 1'8 novembre 2017, in considerazione del mancato rinvenimento dei verbali delle udienze del 10 e del 17 ottobre 2017 (ipotizzando che in tali udienze siano stati sospesi i termini); nel corso del giudizio di appello, il termine era stato sospeso per 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 24 aprile 2014 (data di consumazione del reato) e sospeso per complessivi 114 giorni, risulterebbe decorso il 17 febbraio 2022 e, dunque, prima della pronuncia della Corte di cassazione, intervenuta il 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il suo unico motivo.

La data di consumazione del reato, effettivamente, è il 24 aprile 2014, data di costituzione della società "A&[OSCURATO:SOCIETA].", le cui quote erano state fittiziamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e al cognato [OSCURATO:PERSONA], mentre di fatto erano riconducibili alla "cosca Trapasso" (e, in particolare,a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il reato è istantaneo a effetti permanenti: «il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa» (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768).

Dagli atti risultano, effettivamente, le due sospensioni indicate dal ricorrente: quella di 21 giorni, disposta all'udienza del 23 febbraio 2018, a seguito dell'adesione dei difensori allo "sciopero" degli avvocati; quella di 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Ad esse, però, vanno aggiunte le due sospensioni - per complessivi 180 giorni - conseguenti alle sospensioni dei termini di custodia cautelare, disposte, durante la pendenza del termine per il deposito delle sentenze, da entrambi i giudici di merito.

L'art. 159, comma 1, cod. pen., invero, prevede che i termini di prescrizione rimangano sospesi «in ogni caso in cui la sospensione ... dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge».

E l'art. 304, comma 2, lettere c e c-bis, cod. proc. pen. prevede che i termini di custodia cautelare rimangano sospesi durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della sentenza.

Il chiaro dato normativo è stato ribadito (con riferimento a una fattispecie relativa a un imputato sottoposto a misura custodiale durante il termine fissato per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado) dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare» (Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261557) È vero, poi, che il Gallo non era detenuto, ma è altrettanto vero che lo erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre concorrenti nel reato per il quale il Gallo è stato condannato).

Al riguardo, occorre ricordare che: «la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale» (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Bruni, Rv. 281138).I termini di prescrizione, pertanto, risultano sospesi per complessivi 265 giorni: 21 giorni, per l'adesione dei difensori allo "sciopero" degli avvocati; 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19; 180 giorni per le sospensioni dei termini di custodia cautelare, disposte dai giudici di merito, durante la pendenza dei termini per il deposito delle sentenze.

Il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere il 24 aprile 2014 e sospeso per complessivi 265 giorni, quindi, risulta decorso solo il 16 luglio 2022, dopo la sentenza di legittimità, pronunciata il 9 marzo 2022.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza n. sez. 348 del 9 marzo 2022, pubblicata il 21 aprile 2022, con cui la Corte di cassazione - per quanto qui di interesse - aveva annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Gallo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 352 del 1992 (oggi art. 512-bis cod. pen.), previa esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce l'errore di fatto nel quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa: non avere rilevato l'estinzione del reato per prescrizione. Rappresenta (anche attraverso le note scritte successivamente depositate) che: nel corso del giudizio di primo grado, il termine era stato sospeso per 21 giorni (per l'adesione dei difensori allo sciopero degli avvocati), ai quali potrebbero essere aggiunti i 29 giorni intercorrenti tra l'udienza del 10 ottobre e 1'8 novembre 2017, in considerazione del mancato rinvenimento dei verbali delle udienze del 10 e del 17 ottobre 2017 (ipotizzando che in tali udienze siano stati sospesi i termini); nel corso del giudizio di appello, il termine era stato sospeso per 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 24 aprile 2014 (data di consumazione del reato) e sospeso per complessivi 114 giorni, risulterebbe decorso il 17 febbraio 2022 e, dunque, prima della pronuncia della Corte di cassazione, intervenuta il 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il suo unico motivo. La data di consumazione del reato, effettivamente, è il 24 aprile 2014, data di costituzione della società "A&[OSCURATO:SOCIETA].", le cui quote erano state fittiziamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e al cognato [OSCURATO:PERSONA], mentre di fatto erano riconducibili alla "cosca Trapasso" (e, in particolare,a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il reato è istantaneo a effetti permanenti: «il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa» (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Dagli atti risultano, effettivamente, le due sospensioni indicate dal ricorrente: quella di 21 giorni, disposta all'udienza del 23 febbraio 2018, a seguito dell'adesione dei difensori allo "sciopero" degli avvocati; quella di 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Ad esse, però, vanno aggiunte le due sospensioni - per complessivi 180 giorni - conseguenti alle sospensioni dei termini di custodia cautelare, disposte, durante la pendenza del termine per il deposito delle sentenze, da entrambi i giudici di merito. L'art. 159, comma 1, cod. pen., invero, prevede che i termini di prescrizione rimangano sospesi «in ogni caso in cui la sospensione ... dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge». E l'art. 304, comma 2, lettere c e c-bis, cod. proc. pen. prevede che i termini di custodia cautelare rimangano sospesi durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della sentenza. Il chiaro dato normativo è stato ribadito (con riferimento a una fattispecie relativa a un imputato sottoposto a misura custodiale durante il termine fissato per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado) dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare» (Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261557) È vero, poi, che il Gallo non era detenuto, ma è altrettanto vero che lo erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e tre concorrenti nel reato per il quale il Gallo è stato condannato). Al riguardo, occorre ricordare che: «la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale» (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Bruni, Rv. 281138).I termini di prescrizione, pertanto, risultano sospesi per complessivi 265 giorni: 21 giorni, per l'adesione dei difensori allo "sciopero" degli avvocati; 64 giorni, in applicazione della normativa emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19; 180 giorni per le sospensioni dei termini di custodia cautelare, disposte dai giudici di merito, durante la pendenza dei termini per il deposito delle sentenze. Il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere il 24 aprile 2014 e sospeso per complessivi 265 giorni, quindi, risulta decorso solo il 16 luglio 2022, dopo la sentenza di legittimità, pronunciata il 9 marzo 2022. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri
Decreto Cassazione n. 18082/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris