CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 37584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28896-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 24 presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentata e difesadall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] ; -[OSCURATO:PERSONA] regolamento di competenza avverso l’ORDINANZAdel [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2022, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari l’inammissibilità del ricorso Rilevato che: - Con ricorso per accertamento tecnico preventivo, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un immobile interessato da infiltrazioni di acqua piovana derivanti dall’appartamento posto al piano sovrastante, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], chiese al Presidente del Tribunale di Lecce di far constatare lo stato dei luoghi, verificare le cause dei fenomeni denunciati e determinare le opere necessarie ad eliminarli con relativi costi; - si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo la litispendenza tra il procedimento di accertamento tecnico preventivo ed il giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di Lecce n. 901/2018 R.G., vertente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente l’appello avverso la sentenza n. 2090/2019 del Tribunale di Lecce ed avente oggetto, tra l’altro, l’impugnazione del testamento materno e la richiesta di apertura della successione ex lege; - ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di litispendenza in relazione ai due procedimenti, posta la diversità di soggetti, petitum e causa petendi , il Tribunale di Lecce rigettò l’eccezione e dichiarò ammissibile e rilevante il ricorso per accertamento tecnico preventivo; - avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ult. co c.p.c. - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile perché propostoavverso un provvedimento di istruzione preventiva; - in linea di pr incipio, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corteè costante nell’escludere l’impugnabilità ex art. 111 Cost. del provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di istruzione preventiva, essendo connotato dal carattere di provvisorietà o strumentalità, come risulta dall'art. 698, secondo comma c.p.c, secondo cui l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito (Cass.S.U. n.14301 del 20/06/2007, Cass. S.U. 21/07/1998, n. 7129; Cass. S.U. nn. 12304 e 12305; Cass. 19/08/2005, n. 17058); - va rilev ato, con riferimento al caso specifico , un ulteriore e dirimenteprofilo di inammissibilità; - in tema di procedimenti di urgenza , è stato costantemente affermato che nè la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. ed un giudizio ordinario di merito, in quanto l'insuscettibilità dei richiamati provvedimenti d'urgenza di costituire giudicato - essendo essi idonei ad assicurare "provvisoriamente" gli effetti della decisione sul merito e presentandosi l'introduzione del relativo giudizio solo come successiva ed eventuale - esclude la ragione stessa di una pronuncia di litispendenza o di continenza di cause (v. tra le varie SSUU sentenza n. 7337/1996; Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007). - Tale principio vale logicamente per i procedimenti di istruzione preventiva che, come quelli di urgenza, sono pur sempre procedimenti cautelari (sono infatti collocati nello stesso capo III del Titolo I del Libro IV del codice di rito). - i l ricorso per regolamento di competenza avverso un’ordinanza in tema di litispendenza può censurare unicamente la sussistenza del presupposto della medesima, e cioè l’identità, tra due o più cause pendenti, dei soggetti, del petitum e della causa petendi; - nella concreta fattispecie, tale presupposto è del tutto insussistente; - mentre nel procedimento n. 901/2018 R.G., che verte tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’oggetto del giudizio riguarda l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2090/2018 relativa, tra l’altro, anche all’impugnazione del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e alla richiesta di apertura della successione ex lege, il ricorso per accertamento tecnico preventivo, che verte esclusivamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguarda l’accertamento delle cause, dei rimedi e dei relativi costi di ripristino dei danni riportati dall’immobile in contesa; - il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; - La regolazione delle spese è rimessa al giudice del la causa di merito. - D eve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese al merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de