Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 03210/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32175/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di autorizzazione del Giudice delegato dell’11 settembre 2019, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo assessore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliatoex lege; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1865/2018, pubblicata il 21 settembre 2018; R.G.N. 32175/19 C.C.18/1/2024 Appalto di servizi – Pagamento del residuo compenso – Difetto di prova dell’attività espletata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 3 giugno 1996, il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Palermo che fosse ingiunto, verso l’[OSCURATO:PERSONA], Commercio, Artigianato e Pesca della Regione [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di vecchie lire 88.766.205 (di cui lire 45.605.500 per le spese sostenute e lire 43.160.705 per il ristoro forfettario dei costi generali affrontati, secondo la percentuale prevista dell’8,50%), a titolo di conguaglio dei corrispettivi previsti per le attività di progettazione esecutiva e organizzazione delle manifestazioni “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, in forza della convenzione conclusa il 12 maggio 1989 per l’elaborazione di progetti esecutivi riguardanti iniziative promozionali incluse nel programma adottato annualmente dall’[OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commercializzare i prodotti siciliani e curare le iniziative promozionali nel mercato interno italiano, di cui aveva ricevuto il pagamento nella misura del 90% all’esito dell’invio dei rendiconti.

All’esito, era emesso il decreto ingiuntivo n. 651/1996 del 4 giugno 1996 per la somma richiesta. 2.– Proponeva opposizione l’[OSCURATO:PERSONA] intimato, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., alla stregua dell’azione di risoluzione spiegata in altro precedente giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA], e - nel merito - l’infondatezza della pretesa per carenza di prova.

Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Palermo, la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedeva che il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato nullo ovvero revocato.

Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le eccezioni avverse e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di arricchimento senza giusta causa.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 332/1999, depositata il 4 febbraio 1999, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata la domanda per le carenze riscontrate nella documentazione prodotta a supporto dei rendiconti relativi alle manifestazioni svolte.

In ordine alla domanda di arricchimento senza causa, ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto nuova rispetto all’azione contrattuale proposta. 3.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, l’omesso esame di documenti decisivi, l’illogicità della motivazione adottata, la mancata valutazione dell’inottemperanza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizione documentale, l’erroneo mancato accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2005, depositata il 29 settembre 2005, rigettava l’appello, seppure alla stregua di una diversa motivazione, ossia sostenendo che le domande della curatela fossero improponibili in ragione dell’efficacia retroattiva della risoluzione della convenzione conclusa tra le parti. 4.– La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso in cassazione, attraverso cui deduceva: 1) la formazione del giudicato esterno sulla proponibilità della domanda di adempimento; 2) l’irretroattività della risoluzione, a fronte della conclusione tra le parti di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione periodica, che prevedeva l’esecuzione di programmi di promozione annuali (in sostanza di servizi para- pubblicitari) formulati dall’[OSCURATO:PERSONA] e aveva durata pattuita di sei anni.

Il ricorso era definito con sentenza di questa Corte n. 5751/2013, pubblicata il 7 marzo 2013, la quale accoglieva il secondo motivo avverso la delibata improponibilità della domanda, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto di servizi, dovesse applicarsi il regime dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con la conseguenza che gli effetti della risoluzione non si sarebbero estesi alle prestazioni già eseguite.

Segnatamente, il valore abdicativo della domanda di risoluzione del contratto rispetto alla domanda di adempimento, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., avrebbe riguardato la sola parte del rapporto per la quale fosse logicamente configurabile una scelta su un piano di alternatività tra risoluzione e adempimento, essendo i contraenti ancora su una posizione di parità, a fronte di prestazioni e controprestazioni ineseguite, mentre non avrebbe avuto attinenza a quella parte del rapporto rimasta insensibile alla vicenda risolutiva, a fronte di un adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti.

Sicché questa Corte ha concluso nel senso che, nel caso in esame – in cui, per sua natura, secondo la prospettazione ipotizzata in atti, non è possibile la restituzione della prestazione erogata (relativa all’appalto di servizi pubblicitari e, in genere, promozionali) –, il soggetto adempiente avrebbe avuto il diritto di conseguire l’adempimento della controprestazione, quale modo più diretto per ripristinare l’equilibrio negoziale, salvo l’effetto risolutorio per la parte di rapporto ancora ineseguita, con la correlata divisibilità dell’effetto contrattuale ed esclusione della retroattività della risoluzione, quando fosse compromessa la possibilità di ricostituire il suddetto equilibrio mediante le restituzioni. 5.– La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva il giudizio chiedendo che, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza del Tribunale, facendo applicazione del principio dettato in sede nomofilattica, l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo fosse respinta e, per l’effetto, il provvedimento monitorio fosse confermato.

La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione conclusa tra le parti, in ordine alla presentazione dei singoli rendiconti, la [OSCURATO:SOCIETA] era tenuta a rispettare dettagliate disposizioni, tra cui la produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate, corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento ed in regola con i regimi fiscali del Paese nel quale le spese erano state effettuate; b) che l’impugnante non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di avere prodotto i rendiconti, tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte incontestatamente già ottenuto, il pagamento; c ) che già il Tribunale aveva evidenziato che non vi era prova che i relativi rendiconti fossero stati poi effettivamente trasmessi all’opponente, adeguatamente corredati dalla documentazione citata, e che tale documentazione fosse pienamente probante e idonea a dissipare i rilievi mossi alla società, sicché non era possibile procedere all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 2, ultimo comma, della convenzione, necessaria per il conseguimento del saldo e della percentuale dovuta per spese generali; d) che, mediante tale espressione – la quale non atteneva alla concreta possibilità giudiziale di procedere all’approvazione del rendiconto in luogo della P.A. –, si intendeva, nella sostanza, precisare che nessuna responsabilità in merito alla mancata approvazione del rendiconto poteva ascriversi alla committente, che pertanto non poteva essere condannata al pagamento del saldo richiesto; e) che, a tal fine, non potevano soccorrere le richieste istruttorie formulate di esibizione documentale, le quali non concernevano le fatture e i documenti giustificativi delle spese, che – ove effettivamente esistenti e trasmessi – diligentemente l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia; f) che, al contempo, la dedotta prova testimoniale, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe consentito di operare i previsti controlli e avrebbe costituito, al più, un non dirimente elemento indiziario ovvero un mero principio di prova; g) che, dunque, permaneva incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, demandate a terzi, difettando in atti – e non essendo stata richiesta prova conducente al riguardo – la documentazione reputata dalla P.A. indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto, per intuitive ineludibili ragioni connesse alla gestione delle risorse pubbliche. 6.–Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA] alle Attività produttive della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697, primo e secondo comma, e 1665 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la curatela fallimentare non avesse dato prova della sussistenza del proprio diritto di credito, avendo, per contro, dimostrato di aver trasmesso i rendiconti finali all’Amministrazione committente (adempimento, questo, necessario per il pagamento del saldo e del rimborso pattuito), senza ricevere alcuna contestazione o richiesta integrativa dall’Amministrazione.

Osserva, al riguardo, l’istante che sarebbe stato posto a carico dell’appaltatrice di servizi l’onere di provare non soltanto la trasmissione dei rendiconti, ma anche di dimostrare in giudizio l’idoneità della documentazione allegata a supporto dei rendiconti, non valutata (rectius: smarrita) dall’Amministrazione, pur in assenza di qualsiasi eccezione.

Obietta, inoltre, che – sotto il profilo probatorio – la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione neanche la consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio vertente tra le stesse parti e prodotta dalla curatela, la quale avrebbe ricostruito i rapporti tra le parti, tenendo conto di tutta la contabilità delle manifestazioni realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e quantificando il credito residuo, in favore dell’appaltatore, nella misura di vecchie lire 32.990.700 per la fiera “Marmomacchine” e di vecchie lire 54.753.911 per la fiera “[OSCURATO:PERSONA]”. 1.1.–Il motivo è infondato.

Ora, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto che, a fronte delle prestazioni eseguite, attinenti alla promozione pubblicitaria volta alla commercializzazione dei prodotti siciliani, l’[OSCURATO:PERSONA] competente aveva liquidato il 90% del compenso spettante, sulla scorta della documentazione trasmessa relativa all’attività di progettazione esecutiva e di organizzazione delle due manifestazioni indicate (“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”), residuando il pagamento del dovuto nella misura del 10%, oltre i costi generali affrontati, ha respinto l’ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo non liquidato.

In proposito, ha sostenuto, per un verso, che l’appaltatrice non avesse adempiuto all’onere di dimostrare la produzione dei rendiconti, delle fatture quietanzate e degli altri documenti giustificativi di spesa richiesti dalla convenzione e, per altro verso, che le richieste istruttorie formulate non avrebbero potuto sanare tale lacuna.

E tanto perché l’invocata esibizione documentale non avrebbe riguardato le necessarie fatture e i documenti giustificativi delle spese, che – ove effettivamente esistenti e trasmessi diligentemente – l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia, mentre la prova testimoniale dedotta, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe potuto consentire di effettuare i relativi controlli, ma avrebbe, al più, potuto rappresentare un non dirimente elemento indiziario o un mero principio di prova, sicché sarebbe rimasta l’incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, come demandati a terzi, difettando in atti la documentazione indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto.

Al riguardo, questa Corte ha rilevato che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964).

Ed ancora è stato precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; Sez.

L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987; Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983).

Nella fattispecie, invece, sono state chiarite le ragioni del diniego, essendo state specificate, con argomentazioni congrue non sindacabili in questa sede, le specifiche cause dell’irrilevanza dell’esibizione documentale e della prova testimoniale, come richieste.

Senonché l’apprezzamento con cui il giudice di merito abbia disatteso la richiesta di ammissione di mezzi istruttori perché irrilevanti, se sorretta da adeguata motivazione, è sottratto al sindacato della cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 22/05/1963).

Né la ricorrente ha confutato le argomentazioni poste a fondamento della delibata irrilevanza delle prove richieste, illustrando la decisività del mezzo di prova di cui si è lamentata la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).

Al contempo, il fatto che sia stato corrisposto il 90% della somma richiesta per le prestazioni promozionali svolte non costituisce ragione giustificativa in sé del pagamento del residuo 10% e dei costi generali affrontati, in mancanza di alcun elemento di supporto circa la reale esecuzione delle attività programmate, secondo il riscontro documentale prescritto dall’art. 2 della convenzione conclusa tra le parti.

A fortiori la mancata utilizzazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, ai fini della mera dimostrazione del quantum dovuto, non può essere censurata in difetto della prova a monte dell’an della pretesa, ossia della spettanza dell’ulteriore somma dovuta. 2.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32175/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di autorizzazione del Giudice delegato dell’11 settembre 2019, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo assessore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliatoex lege; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1865/2018, pubblicata il 21 settembre 2018; R.G.N. 32175/19 C.C.18/1/2024 Appalto di servizi – Pagamento del residuo compenso – Difetto di prova dell’attività espletata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso depositato il 3 giugno 1996, il curatore del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva al Tribunale di Palermo che fosse ingiunto, verso l’[OSCURATO:PERSONA], Commercio, Artigianato e Pesca della Regione [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di vecchie lire 88.766.205 (di cui lire 45.605.500 per le spese sostenute e lire 43.160.705 per il ristoro forfettario dei costi generali affrontati, secondo la percentuale prevista dell’8,50%), a titolo di conguaglio dei corrispettivi previsti per le attività di progettazione esecutiva e organizzazione delle manifestazioni “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, in forza della convenzione conclusa il 12 maggio 1989 per l’elaborazione di progetti esecutivi riguardanti iniziative promozionali incluse nel programma adottato annualmente dall’[OSCURATO:PERSONA] allo scopo di commercializzare i prodotti siciliani e curare le iniziative promozionali nel mercato interno italiano, di cui aveva ricevuto il pagamento nella misura del 90% all’esito dell’invio dei rendiconti. All’esito, era emesso il decreto ingiuntivo n. 651/1996 del 4 giugno 1996 per la somma richiesta. 2.– Proponeva opposizione l’[OSCURATO:PERSONA] intimato, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., alla stregua dell’azione di risoluzione spiegata in altro precedente giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA], e - nel merito - l’infondatezza della pretesa per carenza di prova. Per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Palermo, la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedeva che il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato nullo ovvero revocato. Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le eccezioni avverse e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, per l’accoglimento della domanda riconvenzionale di arricchimento senza giusta causa. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 332/1999, depositata il 4 febbraio 1999, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo infondata la domanda per le carenze riscontrate nella documentazione prodotta a supporto dei rendiconti relativi alle manifestazioni svolte. In ordine alla domanda di arricchimento senza causa, ne dichiarava l’inammissibilità, in quanto nuova rispetto all’azione contrattuale proposta. 3.–Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: la violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio, l’omesso esame di documenti decisivi, l’illogicità della motivazione adottata, la mancata valutazione dell’inottemperanza dell’[OSCURATO:PERSONA] all’ordine di esibizione documentale, l’erroneo mancato accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato. Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le ragioni addotte a fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2005, depositata il 29 settembre 2005, rigettava l’appello, seppure alla stregua di una diversa motivazione, ossia sostenendo che le domande della curatela fossero improponibili in ragione dell’efficacia retroattiva della risoluzione della convenzione conclusa tra le parti. 4.– La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso in cassazione, attraverso cui deduceva: 1) la formazione del giudicato esterno sulla proponibilità della domanda di adempimento; 2) l’irretroattività della risoluzione, a fronte della conclusione tra le parti di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione periodica, che prevedeva l’esecuzione di programmi di promozione annuali (in sostanza di servizi para- pubblicitari) formulati dall’[OSCURATO:PERSONA] e aveva durata pattuita di sei anni. Il ricorso era definito con sentenza di questa Corte n. 5751/2013, pubblicata il 7 marzo 2013, la quale accoglieva il secondo motivo avverso la delibata improponibilità della domanda, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1458, primo comma, c.c., nel caso di specie, trattandosi di contratto di appalto di servizi, dovesse applicarsi il regime dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, con la conseguenza che gli effetti della risoluzione non si sarebbero estesi alle prestazioni già eseguite. Segnatamente, il valore abdicativo della domanda di risoluzione del contratto rispetto alla domanda di adempimento, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, c.c., avrebbe riguardato la sola parte del rapporto per la quale fosse logicamente configurabile una scelta su un piano di alternatività tra risoluzione e adempimento, essendo i contraenti ancora su una posizione di parità, a fronte di prestazioni e controprestazioni ineseguite, mentre non avrebbe avuto attinenza a quella parte del rapporto rimasta insensibile alla vicenda risolutiva, a fronte di un adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti. Sicché questa Corte ha concluso nel senso che, nel caso in esame – in cui, per sua natura, secondo la prospettazione ipotizzata in atti, non è possibile la restituzione della prestazione erogata (relativa all’appalto di servizi pubblicitari e, in genere, promozionali) –, il soggetto adempiente avrebbe avuto il diritto di conseguire l’adempimento della controprestazione, quale modo più diretto per ripristinare l’equilibrio negoziale, salvo l’effetto risolutorio per la parte di rapporto ancora ineseguita, con la correlata divisibilità dell’effetto contrattuale ed esclusione della retroattività della risoluzione, quando fosse compromessa la possibilità di ricostituire il suddetto equilibrio mediante le restituzioni. 5.– La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva il giudizio chiedendo che, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza del Tribunale, facendo applicazione del principio dettato in sede nomofilattica, l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo fosse respinta e, per l’effetto, il provvedimento monitorio fosse confermato. La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione conclusa tra le parti, in ordine alla presentazione dei singoli rendiconti, la [OSCURATO:SOCIETA] era tenuta a rispettare dettagliate disposizioni, tra cui la produzione dell’elenco analitico delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto autorizzato e delle fatture debitamente quietanzate, corredate con i necessari elementi di riscontro di pagamento ed in regola con i regimi fiscali del Paese nel quale le spese erano state effettuate; b) che l’impugnante non aveva affatto dimostrato o chiesto di dimostrare di avere prodotto i rendiconti, tutte le fatture quietanzate e gli altri documenti giustificativi di spesa relativi alle prestazioni delle quali si era preteso e, in larga parte incontestatamente già ottenuto, il pagamento; c ) che già il Tribunale aveva evidenziato che non vi era prova che i relativi rendiconti fossero stati poi effettivamente trasmessi all’opponente, adeguatamente corredati dalla documentazione citata, e che tale documentazione fosse pienamente probante e idonea a dissipare i rilievi mossi alla società, sicché non era possibile procedere all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 2, ultimo comma, della convenzione, necessaria per il conseguimento del saldo e della percentuale dovuta per spese generali; d) che, mediante tale espressione – la quale non atteneva alla concreta possibilità giudiziale di procedere all’approvazione del rendiconto in luogo della P.A. –, si intendeva, nella sostanza, precisare che nessuna responsabilità in merito alla mancata approvazione del rendiconto poteva ascriversi alla committente, che pertanto non poteva essere condannata al pagamento del saldo richiesto; e) che, a tal fine, non potevano soccorrere le richieste istruttorie formulate di esibizione documentale, le quali non concernevano le fatture e i documenti giustificativi delle spese, che – ove effettivamente esistenti e trasmessi – diligentemente l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia; f) che, al contempo, la dedotta prova testimoniale, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe consentito di operare i previsti controlli e avrebbe costituito, al più, un non dirimente elemento indiziario ovvero un mero principio di prova; g) che, dunque, permaneva incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, demandate a terzi, difettando in atti – e non essendo stata richiesta prova conducente al riguardo – la documentazione reputata dalla P.A. indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto, per intuitive ineludibili ragioni connesse alla gestione delle risorse pubbliche. 6.–Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimato [OSCURATO:PERSONA] alle Attività produttive della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697, primo e secondo comma, e 1665 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la curatela fallimentare non avesse dato prova della sussistenza del proprio diritto di credito, avendo, per contro, dimostrato di aver trasmesso i rendiconti finali all’Amministrazione committente (adempimento, questo, necessario per il pagamento del saldo e del rimborso pattuito), senza ricevere alcuna contestazione o richiesta integrativa dall’Amministrazione. Osserva, al riguardo, l’istante che sarebbe stato posto a carico dell’appaltatrice di servizi l’onere di provare non soltanto la trasmissione dei rendiconti, ma anche di dimostrare in giudizio l’idoneità della documentazione allegata a supporto dei rendiconti, non valutata (rectius: smarrita) dall’Amministrazione, pur in assenza di qualsiasi eccezione. Obietta, inoltre, che – sotto il profilo probatorio – la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione neanche la consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio vertente tra le stesse parti e prodotta dalla curatela, la quale avrebbe ricostruito i rapporti tra le parti, tenendo conto di tutta la contabilità delle manifestazioni realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] e quantificando il credito residuo, in favore dell’appaltatore, nella misura di vecchie lire 32.990.700 per la fiera “Marmomacchine” e di vecchie lire 54.753.911 per la fiera “[OSCURATO:PERSONA]”. 1.1.–Il motivo è infondato. Ora, la Corte distrettuale, dopo aver dato atto che, a fronte delle prestazioni eseguite, attinenti alla promozione pubblicitaria volta alla commercializzazione dei prodotti siciliani, l’[OSCURATO:PERSONA] competente aveva liquidato il 90% del compenso spettante, sulla scorta della documentazione trasmessa relativa all’attività di progettazione esecutiva e di organizzazione delle due manifestazioni indicate (“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”), residuando il pagamento del dovuto nella misura del 10%, oltre i costi generali affrontati, ha respinto l’ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo non liquidato. In proposito, ha sostenuto, per un verso, che l’appaltatrice non avesse adempiuto all’onere di dimostrare la produzione dei rendiconti, delle fatture quietanzate e degli altri documenti giustificativi di spesa richiesti dalla convenzione e, per altro verso, che le richieste istruttorie formulate non avrebbero potuto sanare tale lacuna. E tanto perché l’invocata esibizione documentale non avrebbe riguardato le necessarie fatture e i documenti giustificativi delle spese, che – ove effettivamente esistenti e trasmessi diligentemente – l’appaltatrice avrebbe dovuto comunque conservare in copia, mentre la prova testimoniale dedotta, avente ad oggetto la circostanza dell’avvenuto invio del rendiconto con i documenti giustificativi delle spese, non avrebbe potuto consentire di effettuare i relativi controlli, ma avrebbe, al più, potuto rappresentare un non dirimente elemento indiziario o un mero principio di prova, sicché sarebbe rimasta l’incertezza in ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni e ai correlativi pagamenti delle stesse, come demandati a terzi, difettando in atti la documentazione indispensabile ai fini dell’approvazione del rendiconto. Al riguardo, questa Corte ha rilevato che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda, ritenendola non provata, dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964). Ed ancora è stato precisato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005; Sez. L, Sentenza n. 11491 del 21/10/1992; Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987; Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983). Nella fattispecie, invece, sono state chiarite le ragioni del diniego, essendo state specificate, con argomentazioni congrue non sindacabili in questa sede, le specifiche cause dell’irrilevanza dell’esibizione documentale e della prova testimoniale, come richieste. Senonché l’apprezzamento con cui il giudice di merito abbia disatteso la richiesta di ammissione di mezzi istruttori perché irrilevanti, se sorretta da adeguata motivazione, è sottratto al sindacato della cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1336 del 22/05/1963). Né la ricorrente ha confutato le argomentazioni poste a fondamento della delibata irrilevanza delle prove richieste, illustrando la decisività del mezzo di prova di cui si è lamentata la mancata ammissione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810 del 06/11/2023; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007). Al contempo, il fatto che sia stato corrisposto il 90% della somma richiesta per le prestazioni promozionali svolte non costituisce ragione giustificativa in sé del pagamento del residuo 10% e dei costi generali affrontati, in mancanza di alcun elemento di supporto circa la reale esecuzione delle attività programmate, secondo il riscontro documentale prescritto dall’art. 2 della convenzione conclusa tra le parti. A fortiori la mancata utilizzazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, ai fini della mera dimostrazione del quantum dovuto, non può essere censurata in difetto della prova a monte dell’an della pretesa, ossia della spettanza dell’ulteriore somma dovuta. 2.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della suss
Sentenza Cassazione n. 03210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris