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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14720/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) e documentale (capo 2) in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 03.03.2010, incidendo unicamente sulle pene accessorie; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di norme processuali (artt. 64 e 192 c.p.p.) e la correttezza della motivazione posta a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità laddove demanda all'imputato un onere di giustificazione delle ragioni fondanti i movimenti di denaro riscontrati, è generico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e molto articolata che si fonda su ben altri elementi rispetto al mero contegno serbato dall'imputato (evidenziando, tra l'altro, come le giustificazioni addotte siano consistite in asseriti compensi percepiti che non trovano corrispondenza in una delibera né possono in altro modo essere valutati nella loro congruità in assenza di parametri di riferimento), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non un generico riferimento ai dati della consulenza della difesa), esaurendosi in definitiva in una sterile prospettazione di violazione di diritto; Considerato che il secondo motivo di ricorso è a sua volta generico limitandosi a lamentare la mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità delle condotte all'imputato, assumendo che esse gli siano state attribuite in virtù della sola veste di presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, laddove plurime e articolate sono le condotte ascritte all'imputato sicché la doglianza avrebbe meritato ben altra impostazione e ben altri sono i parametri in base ai quali le articolate condotte distrattive sono ascritte al ricorrente (dalla percezione delle somme da parte del medesimo a titolo di asseriti emolumenti, al confluire di altre nelle casse di società appartenenti al medesimo gruppo facente capo alla società Amerigo di cui risultava socio anche l'imputato); Rilevato che il terzo motivo è generico e a tratti contraddittorio perché partendo dal presupposto che ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale necessiti che gli atti distrattivi pongano 'in forse' la capienza del patrimonio dell'imprenditore - in tal modo facendo giustamente leva sul requisito sufficiente dell'esposizione a pericolo del patrimonio - poi conclude che risultando provato - alla stregua della consulenza di parte - che nel caso di specie la crisi finanziaria irreversibile risalisse a periodo successivo agli atti distrattivi, non si sarebbe dovuto ritenere perfezionata la fattispecie criminosa in argomento, in difetto dello stato di insolvenza all'epoca delle operazioni distrattive (laddove la sentenza impugnata precisa che i primi segnali di una grave tensione finanziaria si erano manifestati fin dagli esercizi 2005, 2006, per via degli inadempimenti sul versante tributario e previdenziale, e che comunque la fattispecie in esame è reato di pericolo, né necessita nesso causale tra la condotta e il dissesto); Rilevato che il quarto motivo, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale fallimentare in relazione alla ravvisata bancarotta fraudolenta documentale cd. generica pur versandosi al più nell'ipotesi della bancarotta semplice, trattandosi di mere incompletezze documentali, è aspecifico e meramente reiterativo di censure già vagliate e superate con congrui argomenti nella sentenza impugnata (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata che evidenzia tra l'altro oltre che la durata della irregolare tenuta anche la natura delle omissioni tradottesi in diverse occasioni nell'omessa annotazione in contabilità delle causali dei movimenti di denaro); Considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) e documentale (capo 2) in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 03.03.2010, incidendo unicamente sulle pene accessorie; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di norme processuali (artt. 64 e 192 c.p.p.) e la correttezza della motivazione posta a fondamento della conferma del giudizio di responsabilità laddove demanda all'imputato un onere di giustificazione delle ragioni fondanti i movimenti di denaro riscontrati, è generico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e molto articolata che si fonda su ben altri elementi rispetto al mero contegno serbato dall'imputato (evidenziando, tra l'altro, come le giustificazioni addotte siano consistite in asseriti compensi percepiti che non trovano corrispondenza in una delibera né possono in altro modo essere valutati nella loro congruità in assenza di parametri di riferimento), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non un generico riferimento ai dati della consulenza della difesa), esaurendosi in definitiva in una sterile prospettazione di violazione di diritto; Considerato che il secondo motivo di ricorso è a sua volta generico limitandosi a lamentare la mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità delle condotte all'imputato, assumendo che esse gli siano state attribuite in virtù della sola veste di presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, laddove plurime e articolate sono le condotte ascritte all'imputato sicché la doglianza avrebbe meritato ben altra impostazione e ben altri sono i parametri in base ai quali le articolate condotte distrattive sono ascritte al ricorrente (dalla percezione delle somme da parte del medesimo a titolo di asseriti emolumenti, al confluire di altre nelle casse di società appartenenti al medesimo gruppo facente capo alla società Amerigo di cui risultava socio anche l'imputato); Rilevato che il terzo motivo è generico e a tratti contraddittorio perché partendo dal presupposto che ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale necessiti che gli atti distrattivi pongano 'in forse' la capienza del patrimonio dell'imprenditore - in tal modo facendo giustamente leva sul requisito sufficiente dell'esposizione a pericolo del patrimonio - poi conclude che risultando provato - alla stregua della consulenza di parte - che nel caso di specie la crisi finanziaria irreversibile risalisse a periodo successivo agli atti distrattivi, non si sarebbe dovuto ritenere perfezionata la fattispecie criminosa in argomento, in difetto dello stato di insolvenza all'epoca delle operazioni distrattive (laddove la sentenza impugnata precisa che i primi segnali di una grave tensione finanziaria si erano manifestati fin dagli esercizi 2005, 2006, per via degli inadempimenti sul versante tributario e previdenziale, e che comunque la fattispecie in esame è reato di pericolo, né necessita nesso causale tra la condotta e il dissesto); Rilevato che il quarto motivo, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale fallimentare in relazione alla ravvisata bancarotta fraudolenta documentale cd. generica pur versandosi al più nell'ipotesi della bancarotta semplice, trattandosi di mere incompletezze documentali, è aspecifico e meramente reiterativo di censure già vagliate e superate con congrui argomenti nella sentenza impugnata (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata che evidenzia tra l'altro oltre che la durata della irregolare tenuta anche la natura delle omissioni tradottesi in diverse occasioni nell'omessa annotazione in contabilità delle causali dei movimenti di denaro); Considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della