CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 46854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione in concorso, aggravato dall'abuso di prestazione d'opera, ha ridotto la pena loro rispettivamente inflitta. 2. I ricorsi per cassazione nell'interesse degli imputati - affidati a distinti atti di impugnativa - constano di un solo motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) di contenuto identico, con il quale, per il tramite della denuncia del vizio di violazione dell'art. 624-bis cod. pen., deducono l'errore qualificatorio nel quale sarebbero incorsi i giudici di merito nel ritenere che il furto commesso da persone introdottesi legittimamente nell'abitazione depredata (essendo in possesso delle relative chiavi, loro consegnate per effettuarvi lavori di pulizia) sia sussumibile nella fattispecie astratta di cui all'art. 624-bis cod. pen.. 3. Con requisitoria in data 30 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 ottobre 2022, il difensore dei ricorrenti ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati e la sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il fatto, così come accertato dal Tribunale, non integra il delitto di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. ma quello di furto semplice aggravato dall'abuso del rapporto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 624 e 61, n. 11, cod. pen.. Invero, la questione della qualificazione giuridica del fatto — mai prima d'ora sollevata dagli imputati - rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può anche essere rilevata d'ufficio (Sez. 2, n. 39841 del 22/05/2009, Rv. 245236), sempre che l'impugnazione non sia inammissibile e che per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651).Orbene, dalle due sentenze di merito emerge che i ricorrenti, in quanto dipendenti di un'impresa per la manutenzione di immobili, erano stati investiti del compito di curare la pulizia della villa di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, erano in possesso delle relative chiavi, di modo che la loro introduzione nell'abitazione della persona offesa non era avvenuta in modo illegittimo o senza il consenso della vittima e dei suoi familiari. Si tratta di decisivo rilievo: infatti, ai fini della sussistenza del delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624- bis cod. pen., è necessario che l'introduzione nell'abitazione avvenga senza o contro il consenso dell'avente diritto o quanto meno che il consenso sia stato carpito con l'inganno (Sez. 5, n. 41149 del 10/06/2014, Rv. 261030; Sez. 5, n. 13582 del 02/03/2010, Rv. 246902). A ciò deve aggiungersi che, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624-bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma 2, legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa (art. 625, primo comma, n. 1, cod. pen.) (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Rv. 260225). Ed invero, la dizione «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora», propria del testo della disposizione di cui all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen., chiaramente esprime una strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, non diversa da quella precedentemente espressa con le parole «per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio». Va, dunque, accolto il comune motivo di ricorso, con la consequenziale riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110, 624 e 61, n. 11 cod. pen.. 2. Ciò posto, deve allora valutarsi se il reato sia procedibile. La questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 275981). Il reato di furto, sia pure aggravato dall'art. 61, n. 11, cod. pen., è procedibile a querela della persona offesa ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non risultando contestata alcuna delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in data 26 agosto 2016 presso la Stazione dei Carabinieri di Trennezzina non risulta che la persona offesa, oltre a denunciare il fatto, abbia sporto una valida querela, manifestando la sua volontà di conseguire la punizione dei colpevoli, cosicché il reato non risulta procedibile. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 3. Pertanto, riqualificato il fatto come furto (art. 624 cod. pen.), in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. P.Q.M. Riqualificato il fatto come furto (art. 624 cod. pen.), in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva esse