CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PANZA Christian ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Lodi che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di porto in luogo pubblico di strumenti atti a offendere e di tentato furto di generi alimentari all'interno di eser- cizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. evidenziandone la compati- bilità con la natura del reato ascritto e con l'assenza cli elementi ostativi, quantomeno in relazione al reato di furto. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronl:o con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta «essere sottoposta al sindacato di legittimità„ a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione al riconoscimento della causa di non punibilità il giudice distrettuale ha infatti evidenziato, con adeguato costrutto logico-giuri- dico, che non ricorrono profili di tenuità della condotta e dell'offesa, te- nuto conto del possesso di strumenti atti ad offendere all'interno di eser- cizio commerciale, della presenza di un precedente specifico e della non tenuità dell'offesa. La motivazione appare corretta e priva di incon- gruenze logico-giuridiche e non si presta ad essere ulteriormente sinda- cata in questa sede. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo che concerne il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, che risulta essere stato escluso in ragione dei profili fattuali sopra evidenziati a sostegno della non tenuità dell'offesa e per l'assenza di eventuali profili di merite- volezza; nonché in ragione della personalità dell'imputato gravato da pre- cedenti penali, anche specifici. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell'escludere il beneficio delle circostanze attenuanti gene- riche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in con- trasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legitti- mamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'im- putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro