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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04549/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/8/2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita nel corso del 2016.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce travisamento del fatto ed erronea applicazione della legge penale.

In particolare il ricorrente eccepisce che la Corte avrebbe erroneamente interpretato le risultanze contabili, dalle quali si evincerebbe che il Costa, nel corso del 2014, non ha ricevuto alcun acconto su inesistenti utili, ma, anzi, ha restituito alla società larga parte di quelli percepiti negli anni precedenti.

Analoghi vizi, oltre a quello di motivazione, vengono dedotti con il secondo motivo, lamentando il ricorrente come la condotta contestata non sia stata idonea a porre in pericolo gli interessi creditori, né un tale pericolo poteva prospettarsi all'imputato, che aveva provveduto a percepire gli anticipi in un momento in cui non era prevedibile lo stato d'insolvenza della fallita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Entrambi i motivi di ricorso si fondano sul presupposto per cui i giudici del merito avrebbero omesso di considerare o travisato i dati del conto relativo alla posizione del Costa nella sua qualità di socio della fallita.

In realtà la Corte territoriale non ha commesso alcun errore nell'interpretare i dati contabili e men che meno li ha pretermessi.

Infatti la sentenza ha evidenziato come nel corso di più esercizi l'imputato abbia prelevato somme per alcune decine di migliaia di euro dalla fallita a titolo di acconto sugli utili; utili invero mai prodotti dalla società.

Il giudice dell'appello ha riconosciuto che nel 2014 il movimento del conto abbia avuto un andamento positivo, avendo il Costa formalmente restituito parte dei suddetti acconti, evidenziando come peraltro tale restituzione sia avvenuta attraverso la compensazione con un credito vantato dall'imputato per aver personalmente saldato un debito della società verso un fornitore, nonchè con l'ulteriore credito relativo agli emolumenti asseritamente spettanti all'imputato nella sua qualità di amministratore, peraltro mai deliberati nell'ammontare contabilizzato.

Infine la Corte ha sottolineato come il saldo del conto sia risultato negativo all'atto del fallimento, posto che anche a seguito delle menzionate restituzioni, comunque il Costa risultava aver percepito e trattenuto acconti per utili mai conseguiti per oltre 13.000 euro.

Coerentemente al contenuto dell'imputazione - dalla cui formulazione non emerge in alcun modo che il prelievo illecito sia stato contestato come necessariamente avvenuto nell'anno 2014 - la sentenza ha dunque ritenuto che, anche all'esito delle restituzioni effettuate dal Costa, questi si sia indebitamente appropriato della somma rappresentata dal saldo negativo del conto, posto che l'esercizio relativo al 2014 si era concluso nuovamente con una perdita.

Conclusione del tutto in linea con le risultanze esposte, nel mentre sono le censure difensive, oltre a risultare generiche nella misura in cui non si confrontano con l'illustrato percorso argomentativo, si rivelano fondate su una errata ricostruzione del fatto ed una altrettanta erronea interpretazione dell'oggetto della contestazione.

Ed infatti a rilevare è solo il fatto che il Colta abbia consentito la distribuzione di utili indebiti, sottraendo liquidità alla fallita nella piena consapevolezza della pericolosità della condotta, come logicamente desunto dai giudici del merito dal fatto stesso che egli li abbia parzialmente restituiti.

E del tutto correttamente la contestazione è stata limitata al saldo negativo del conto al 2014 - ultimo esercizio in cui lo stesso è stato movimentato - poiché per quanto riguarda le ulteriori somme originariamente distratte prima del fallimento è intervenuta la loro restituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/8/2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fallita nel corso del 2016. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce travisamento del fatto ed erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente eccepisce che la Corte avrebbe erroneamente interpretato le risultanze contabili, dalle quali si evincerebbe che il Costa, nel corso del 2014, non ha ricevuto alcun acconto su inesistenti utili, ma, anzi, ha restituito alla società larga parte di quelli percepiti negli anni precedenti. Analoghi vizi, oltre a quello di motivazione, vengono dedotti con il secondo motivo, lamentando il ricorrente come la condotta contestata non sia stata idonea a porre in pericolo gli interessi creditori, né un tale pericolo poteva prospettarsi all'imputato, che aveva provveduto a percepire gli anticipi in un momento in cui non era prevedibile lo stato d'insolvenza della fallita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Entrambi i motivi di ricorso si fondano sul presupposto per cui i giudici del merito avrebbero omesso di considerare o travisato i dati del conto relativo alla posizione del Costa nella sua qualità di socio della fallita. In realtà la Corte territoriale non ha commesso alcun errore nell'interpretare i dati contabili e men che meno li ha pretermessi. Infatti la sentenza ha evidenziato come nel corso di più esercizi l'imputato abbia prelevato somme per alcune decine di migliaia di euro dalla fallita a titolo di acconto sugli utili; utili invero mai prodotti dalla società. Il giudice dell'appello ha riconosciuto che nel 2014 il movimento del conto abbia avuto un andamento positivo, avendo il Costa formalmente restituito parte dei suddetti acconti, evidenziando come peraltro tale restituzione sia avvenuta attraverso la compensazione con un credito vantato dall'imputato per aver personalmente saldato un debito della società verso un fornitore, nonchè con l'ulteriore credito relativo agli emolumenti asseritamente spettanti all'imputato nella sua qualità di amministratore, peraltro mai deliberati nell'ammontare contabilizzato. Infine la Corte ha sottolineato come il saldo del conto sia risultato negativo all'atto del fallimento, posto che anche a seguito delle menzionate restituzioni, comunque il Costa risultava aver percepito e trattenuto acconti per utili mai conseguiti per oltre 13.000 euro. Coerentemente al contenuto dell'imputazione - dalla cui formulazione non emerge in alcun modo che il prelievo illecito sia stato contestato come necessariamente avvenuto nell'anno 2014 - la sentenza ha dunque ritenuto che, anche all'esito delle restituzioni effettuate dal Costa, questi si sia indebitamente appropriato della somma rappresentata dal saldo negativo del conto, posto che l'esercizio relativo al 2014 si era concluso nuovamente con una perdita. Conclusione del tutto in linea con le risultanze esposte, nel mentre sono le censure difensive, oltre a risultare generiche nella misura in cui non si confrontano con l'illustrato percorso argomentativo, si rivelano fondate su una errata ricostruzione del fatto ed una altrettanta erronea interpretazione dell'oggetto della contestazione. Ed infatti a rilevare è solo il fatto che il Colta abbia consentito la distribuzione di utili indebiti, sottraendo liquidità alla fallita nella piena consapevolezza della pericolosità della condotta, come logicamente desunto dai giudici del merito dal fatto stesso che egli li abbia parzialmente restituiti. E del tutto correttamente la contestazione è stata limitata al saldo negativo del conto al 2014 - ultimo esercizio in cui lo stesso è stato movimentato - poiché per quanto riguarda le ulteriori somme originariamente distratte prima del fallimento è intervenuta la loro restituzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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