CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 10457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] o? avverso la sentenza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui si insta per l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di Roma ex art. 444 cod. proc. pen. applicativa della pena di anni due di reclusione e di euro 450 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56-624 bis c.p. - per omesso controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e circa l'esistenza di cause di proscioglimento - è inammissibile. Posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 del codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata emessa il 4.4.2023, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, si deve tuttavia rilevare, quanto alla qualificazione giuridica, che, già prima dell'introduzione del cornma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5 del 19/01/2000 Rv. 215826), così affermavano: "Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, si è altresì affermato da parte di questa Corte che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Ancora, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami come nel caso di specie - quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 46373 del 26/01/2017 Rv. 271789; Sez. 3, Sentenza n. 34902 del 24/06/2015 Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015 Cc. Rv. 264766); laddove nel caso di specie alla stregua dell'imputazione non balza affatto evidente la erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, dedotta peraltro dai ricorrenti in maniera del tutto inammissibile, con evidenti incursioni in fatto. Alla stregua della previsione di cui al comma 2-bis dell'art. 448 del codice di rito si è altresì concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; e più in generale non è deducibile il vizio di motivazione per illogicità o insufficienza della stessa; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la insufficienza della motivazione resa con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e, anche in tal caso, ciuesta Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, P.v. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 —01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in fav