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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 27394/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 marzo 2021 (de. il 10 aprile 2021) la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] LANFRANCONI, ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (avente ad oggetto un pass che autorizzava la sosta di un'autovettura) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e disponendo la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

In particolare, sub specie della violazione dell'art. 131-bis cod. pen., ci si è doluti della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena richiamata, censurando la motivazione di diniego della Corte territoriale sul punto ed adducendo a sostegno elementi sulla scorta dei quali, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, avrebbero dovuto ravvisarsene i presupposti.

In particolare, il ricorrente ha richiamato l'entità della pena edittale per il delitto in contestazione, l'incensuratezza dell'imputato, l'evidente occasionalità della sua condotta e la particolare tenuità dell'offesa, contestando la sussistenza della particolare intensità del dolo (che sarebbe stata ritenuta in contrasto con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute perché l'imputato si è mostrato collaborativo, avendo ammesso spontaneamente la contraffazione e consegnato il contrassegno de quo; e sarebbe esclusa dalle modalità del falso e dalla sua riconoscibilità, dimostrativa pure delle limitata entità dell'offesa alla fede pubblica) e censurando la sentenza impugnata per aver attribuito gravità all'offesa poiché l'imputato con la propria condotta illecita avrebbe privato del posto auto riservato chi ne aveva diritto, quantunque il bene tutelato dall'incriminazione sia la fede pubblica; infine, la difesa ha rappresentato che la Corte di merito avrebbe ignorato il difetto di abitualità del comportamento dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha escluso i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo la particolare intensità del dolo dell'imputato e perché egli, giovandosi della contraffazione, avrebbe impedito di parcheggiare a chi ne aveva diritto.

Sotto il primo profilo, i Giudici di secondo grado hanno valorizzato gli elementi tratti dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dando conto dello specifico agire dell'imputato (che ha posto in essere la contraffazione dopo che era stata elevata nei suoi confronti una contravvenzione e al fine di evitare una nuova sanzione, si è recato presso il deposito dove si trovava una delle sue vetture dopo la rimozione per ritirate il pass falso che nuovamente ha esposto).

Nei termini appena esposti, la Corte territoriale ha compiuto un apprezzamento di merito dell'offensività della condotta del ricorrente, sulla scorta di uno dei parametri previsti dall'art. 131-bis cit. (che rinvia all'art. 133, comma 1, cod. pen., norma, quest'ultima, che contempla pure l'intensità del dolo), e dunque conformemente al diritto, la cui congruità rispetto agli elementi in atti non è in contestazione e che in questa sede non può essere sindacato alla luce del diverso apprezzamento di fatto prospettato dal ricorrente.

Se, allora, si considera che «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), diviene nel resto priva di rilevanza la prospettazione difensiva (segnatamente nella parte in cui ha censurato l'ulteriore argomentazione posta a sostegno dell'esclusione della particolare tenuità) poiché, sulla scorta di quanto appena osservato, è comunque inidonea a minare la decisione impugnata.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 marzo 2021 (de. il 10 aprile 2021) la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] LANFRANCONI, ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (avente ad oggetto un pass che autorizzava la sosta di un'autovettura) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e disponendo la non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). In particolare, sub specie della violazione dell'art. 131-bis cod. pen., ci si è doluti della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena richiamata, censurando la motivazione di diniego della Corte territoriale sul punto ed adducendo a sostegno elementi sulla scorta dei quali, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, avrebbero dovuto ravvisarsene i presupposti. In particolare, il ricorrente ha richiamato l'entità della pena edittale per il delitto in contestazione, l'incensuratezza dell'imputato, l'evidente occasionalità della sua condotta e la particolare tenuità dell'offesa, contestando la sussistenza della particolare intensità del dolo (che sarebbe stata ritenuta in contrasto con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute perché l'imputato si è mostrato collaborativo, avendo ammesso spontaneamente la contraffazione e consegnato il contrassegno de quo; e sarebbe esclusa dalle modalità del falso e dalla sua riconoscibilità, dimostrativa pure delle limitata entità dell'offesa alla fede pubblica) e censurando la sentenza impugnata per aver attribuito gravità all'offesa poiché l'imputato con la propria condotta illecita avrebbe privato del posto auto riservato chi ne aveva diritto, quantunque il bene tutelato dall'incriminazione sia la fede pubblica; infine, la difesa ha rappresentato che la Corte di merito avrebbe ignorato il difetto di abitualità del comportamento dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha escluso i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ritenendo la particolare intensità del dolo dell'imputato e perché egli, giovandosi della contraffazione, avrebbe impedito di parcheggiare a chi ne aveva diritto. Sotto il primo profilo, i Giudici di secondo grado hanno valorizzato gli elementi tratti dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dando conto dello specifico agire dell'imputato (che ha posto in essere la contraffazione dopo che era stata elevata nei suoi confronti una contravvenzione e al fine di evitare una nuova sanzione, si è recato presso il deposito dove si trovava una delle sue vetture dopo la rimozione per ritirate il pass falso che nuovamente ha esposto). Nei termini appena esposti, la Corte territoriale ha compiuto un apprezzamento di merito dell'offensività della condotta del ricorrente, sulla scorta di uno dei parametri previsti dall'art. 131-bis cit. (che rinvia all'art. 133, comma 1, cod. pen., norma, quest'ultima, che contempla pure l'intensità del dolo), e dunque conformemente al diritto, la cui congruità rispetto agli elementi in atti non è in contestazione e che in questa sede non può essere sindacato alla luce del diverso apprezzamento di fatto prospettato dal ricorrente. Se, allora, si considera che «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), diviene nel resto priva di rilevanza la prospettazione difensiva (segnatamente nella parte in cui ha censurato l'ulteriore argomentazione posta a sostegno dell'esclusione della particolare tenuità) poiché, sulla scorta di quanto appena osservato, è comunque inidonea a minare la decisione impugnata. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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