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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35584/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19835/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Parma, via C. Rondani, 4 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] delLavoro s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1696 /20 20 , depositata il 16 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso Oggetto:contratti bancari la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 1 6 giugno 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Parma che , pronunciandosi sulla loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 35.444,94 , quale saldo di un conto corrente acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e di euro 196.549,70, per ricevute bancarie anticipate a quest’ultima, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato essi ricorrenti, quali fideiussori della società debitrice, al pagamento della minor somma pari alla differenza tra euro 196.549,70 ed euro 37.691,62, così rideterminato, in favore della correntista, il saldo del conto corrente; -il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando che non vi era prova della dedotta violazione da parte della banca dell’art. 1956 cod. civ., che l’allegazione relativa alla usurarietà dei tassi applicati era tardiva e che del pari indimostrato era il lamentato pregiudizio da mancato utilizzo del denaro; -il ricorso è affidato a cinque quattro motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p.a. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento al motivo di appello vertente sulla domanda/eccezione riconvenzionale di risarcimento dei danni sofferti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a causa della mancata disponibilità del denaro rinveniente dagli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul conto corrente acceso dalla società; -il motivo è infondato; -la Corte territoriale ha affermato che « nessuna prova è stata fornita dagli appellanti circa il lamentato pregiudizio, che non può semplicemente ritenersi implicito …»;-ha, dunque, deciso sul motivo di gravame proposto, per cui priva di fondamento è la censura di omessa pronuncia; - il riportato passaggio motivazionale, seppur stringato, consente di individuare l’iterargomentativo seguito dal giudice e, per tale motivo, la decisione impugnata si sottrae alla critica di apparenza della motivazione; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2699 e 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di prendere in considerazione che, in sede di riparto del [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, era stata pagata la somma di euro 11.369,81; -il motivo è infondato; -diversamente da quanto sostenuto nel motivo la sentenza di appello ha preso in esame la questione controversa, affermando che «una tale circostanza non può ritenersi motivo di appello in quanto, pur dando per scontato – anche in questo caso mancandone la prova – la corresponsione delle somma [sic] sarebbe un dato oggettivo che rileverebbe, ai fini oppositori, qualora la Banca, all’esito del giudizio, ne richiedesse nuovamente il pagamento»; -la Corte di appello si è, dunque, pronunciata sul punto, per cui priva di pregio è la censura di omessa pronuncia; -l’argomentazione del giudice di appello , poi, non risulta essere stata oggetto di specifica censura, per cui il motivo, nella parte in cui fa affidamento sulla violazione di legge, non si confronta con la ratio decidendi; - con il terzo motiv o i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1815, primo e secondo comma, cod. civ., 644 cod. pen. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la questione della usurarietà degli interessi applicati non potesse essere sollevata per la prima volta in appello;-si evidenzia, sul punto, che , nel corso delle operazioni della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, la questione era stata prospettata dal consulente tecnico di parte; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha riconosc iuto che , in presenza di una clausola avente a oggetto l’applicazione di interessi usurari, il giudice deve rilevarne la nullità, ma ha ritenutoche, nel caso in esame, non vi erano elementi che rivelavano una siffatta natura degli interessi applicati, facendo proprio quanto evidenziato dal giudice di prime cure in ordine alla circostanza che il consulente tecnico d’ufficio non aveva osservato nulla in proposito e che la richiesta di disporre ulteriori accertamento sul punto era esplorativa; - la doglianza, dunque, da un lato, non si confronta con la ratio decidendi, la quale, non ha negat o la rilevabilità, anche in sede di appello, della dedotta nullità contrattuale, ma ha ritenuto che gli elementi a sua disposizione non dimostrassero tale vizio, e, dall’altro, si risolve in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito degli elementi probatori che, mirando a una rivalutazione dei fatti storici, non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con l’u ltimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33 cod. cons., 1957 e 2727 e ss. cod. civ.,115, primo e secondo comma, e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello per aver omesso di rilevare la nullità della clausola dell’atto difideiussione, dalla stessa posta a fondamento del rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, che, in deroga al disposto dell’art. 1956 cod. civ., aveva posto a carico dei garanti l’obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore; - ne evidenzia no la vessatorietà ai sensi del richiamato art. 33 cod. cons., in quanto sperequativa dei diritti e degli obblighi tra le parti, e l’avvenutadeduzione del vizio nel giudizio di merito;-contestano, inoltre, la valutazione del giudice di appello in ordine alla conoscenza da parte del fideiussore della situazione patrimoniale del debitore principale, ritenuta espressiv a della volontà di autorizzare la banca alla concessione di ulteriore credito, nonché in ordine alla mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale e, a fortiori, della conoscenza di una siffatta circostanza da parte della banca, evidenziando sul punto la intervenuta trasformazione regressiva della società e la sua ammissione alla procedura del concordato preventivo; -il motivo è inammissibile; - quanto alla dedotta vessatorietà della clausola contenuta nella fideiussione, si osserva, da un lato, che la stessa, benché richiamata nella sentenza, non risulta essere stata posta a fondamento della decisione, atteso che la Corte di appello si è limitataa richiamarla, ma poi ha esaminato la questione con riferimentoesclusivo al contenuto della regola prevista dall’art. 1956 cod. civ.; - in ordine al l a ritenuta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore principale – desunta in via implicita dal fatto che i garanti erano coinvolti nella società quali soci o amministratori – la doglianza si risolve in una critica dell’accertamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che i garanti avevano un siffatt o legame con la società, critica che, impingendo alla ricostruzione dei fatti, non può essere svolta in questa sede con censura di violazione di legge; - ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguardo alla ritenuta insussistenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale al momento della concessione del nuovo credito (e della sua conoscenza da parte della banca), atteso che il motivo in esame si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata in sentenza; - può, sul punto, aggiungersi , quanto alle allegate circostanze che evidenzierebbero il dedotto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale al momento della concessione del nuovo credito e la sua conoscenza da parte della banca – ossia, la trasformazione regressiva della società e l’ammissione al concordato preventivo –che di tali circostanze, non prese in esame nella sentenza impugnata, non vi è indicazione della loro allegazione nel corso del giudizio di merito, né tanto meno viene censurato l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - va osservato , infine, in merito al mancato ricorso del giudice alla prova presuntiva per accertare tale peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, chel'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass.19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non richiesta dai ricorrenti; -per le suindicate considerazioni il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in ordine delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19835/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Parma, via C. Rondani, 4 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] delLavoro s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1696 /20 20 , depositata il 16 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso Oggetto:contratti bancari la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 1 6 giugno 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Parma che , pronunciandosi sulla loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 35.444,94 , quale saldo di un conto corrente acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e di euro 196.549,70, per ricevute bancarie anticipate a quest’ultima, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato essi ricorrenti, quali fideiussori della società debitrice, al pagamento della minor somma pari alla differenza tra euro 196.549,70 ed euro 37.691,62, così rideterminato, in favore della correntista, il saldo del conto corrente; -il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando che non vi era prova della dedotta violazione da parte della banca dell’art. 1956 cod. civ., che l’allegazione relativa alla usurarietà dei tassi applicati era tardiva e che del pari indimostrato era il lamentato pregiudizio da mancato utilizzo del denaro; -il ricorso è affidato a cinque quattro motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro s .p.a. non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i r icorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento al motivo di appello vertente sulla domanda/eccezione riconvenzionale di risarcimento dei danni sofferti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a causa della mancata disponibilità del denaro rinveniente dagli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul conto corrente acceso dalla società; -il motivo è infondato; -la Corte territoriale ha affermato che « nessuna prova è stata fornita dagli appellanti circa il lamentato pregiudizio, che non può semplicemente ritenersi implicito …»;-ha, dunque, deciso sul motivo di gravame proposto, per cui priva di fondamento è la censura di omessa pronuncia; - il riportato passaggio motivazionale, seppur stringato, consente di individuare l’iterargomentativo seguito dal giudice e, per tale motivo, la decisione impugnata si sottrae alla critica di apparenza della motivazione; - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2699 e 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di prendere in considerazione che, in sede di riparto del [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, era stata pagata la somma di euro 11.369,81; -il motivo è infondato; -diversamente da quanto sostenuto nel motivo la sentenza di appello ha preso in esame la questione controversa, affermando che «una tale circostanza non può ritenersi motivo di appello in quanto, pur dando per scontato – anche in questo caso mancandone la prova – la corresponsione delle somma [sic] sarebbe un dato oggettivo che rileverebbe, ai fini oppositori, qualora la Banca, all’esito del giudizio, ne richiedesse nuovamente il pagamento»; -la Corte di appello si è, dunque, pronunciata sul punto, per cui priva di pregio è la censura di omessa pronuncia; -l’argomentazione del giudice di appello , poi, non risulta essere stata oggetto di specifica censura, per cui il motivo, nella parte in cui fa affidamento sulla violazione di legge, non si confronta con la ratio decidendi; - con il terzo motiv o i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1815, primo e secondo comma, cod. civ., 644 cod. pen. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la questione della usurarietà degli interessi applicati non potesse essere sollevata per la prima volta in appello;-si evidenzia, sul punto, che , nel corso delle operazioni della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, la questione era stata prospettata dal consulente tecnico di parte; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha riconosc iuto che , in presenza di una clausola avente a oggetto l’applicazione di interessi usurari, il giudice deve rilevarne la nullità, ma ha ritenutoche, nel caso in esame, non vi erano elementi che rivelavano una siffatta natura degli interessi applicati, facendo proprio quanto evidenziato dal giudice di prime cure in ordine alla circostanza che il consulente tecnico d’ufficio non aveva osservato nulla in proposito e che la richiesta di disporre ulteriori accertamento sul punto era esplorativa; - la doglianza, dunque, da un lato, non si confronta con la ratio decidendi, la quale, non ha negat o la rilevabilità, anche in sede di appello, della dedotta nullità contrattuale, ma ha ritenuto che gli elementi a sua disposizione non dimostrassero tale vizio, e, dall’altro, si risolve in una critica alla valutazione operata dal giudice di merito degli elementi probatori che, mirando a una rivalutazione dei fatti storici, non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con l’u ltimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33 cod. cons., 1957 e 2727 e ss. cod. civ.,115, primo e secondo comma, e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello per aver omesso di rilevare la nullità della clausola dell’atto difideiussione, dalla stessa posta a fondamento del rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, che, in deroga al disposto dell’art. 1956 cod. civ., aveva posto a carico dei garanti l’obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore; - ne evidenzia no la vessatorietà ai sensi del richiamato art. 33 cod. cons., in quanto sperequativa dei diritti e degli obblighi tra le parti, e l’avvenutadeduzione del vizio nel giudizio di merito;-contestano, inoltre, la valutazione del giudice di appello in ordine alla conoscenza da parte del fideiussore della situazione patrimoniale del debitore principale, ritenuta espressiv a della volontà di autorizzare la banca alla concessione di ulteriore credito, nonché in ordine alla mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale e, a fortiori, della conoscenza di una siffatta circostanza da parte della banca, evidenziando sul punto la intervenuta trasformazione regressiva della società e la sua ammissione alla procedura del concordato preventivo; -il motivo è inammissibile; - quanto alla dedotta vessatorietà della clausola contenuta nella fideiussione, si osserva, da un lato, che la stessa, benché richiamata nella sentenza, non risulta essere stata posta a fondamento della decisione, atteso che la Corte di appello si è limitataa richiamarla, ma poi ha esaminato la questione con riferimentoesclusivo al contenuto della regola prevista dall’art. 1956 cod. civ.; - in ordine al l a ritenuta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore principale – desunta in via implicita dal fatto che i garanti erano coinvolti nella società quali soci o amministratori – la doglianza si risolve in una critica dell’accertamento operato dal giudice di merito in ordine al fatto che i garanti avevano un siffatt o legame con la società, critica che, impingendo alla ricostruzione dei fatti, non può essere svolta in questa sede con censura di violazione di legge; - ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto riguardo alla ritenuta insussistenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale al momento della concessione del nuovo credito (e della sua conoscenza da parte della banca), atteso che il motivo in esame si limita a contestare la valutazione degli elementi di prova effettuata in sentenza; - può, sul punto, aggiungersi , quanto alle allegate circostanze che evidenzierebbero il dedotto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale al momento della concessione del nuovo credito e la sua conoscenza da parte della banca – ossia, la trasformazione regressiva della società e l’ammissione al concordato preventivo –che di tali circostanze, non prese in esame nella sentenza impugnata, non vi è indicazione della loro allegazione nel corso del giudizio di merito, né tanto meno viene censurato l’omesso esame ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; - va osservato , infine, in merito al mancato ricorso del giudice alla prova presuntiva per accertare tale peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, chel'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito (cfr. Cass.19 aprile 2021, n. 10253; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234); - la concretizzazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza, ossia la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce, dunque, oggetto di un giudizio di fatto, il cui sindacato da parte del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non richiesta dai ricorrenti; -per le suindicate considerazioni il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in ordine delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
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