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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:534
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61988O0138 - IT Avis juridique important | 61988O0138 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 138/88. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06393 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Direttiva che vieti l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nell' allevamento - Ricorso di produttori di carni bovine - Irricevibilità ( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; direttiva 88/146 del Consiglio ) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 88/146, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, produttori di carni bovine .

Questi non possono quindi proporre ricorso d' annullamento nei suoi confronti . [OSCURATO:PERSONA] causa 138/88, 1 ) [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 ) Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Labruguière,

4 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA],

con gli avvocati dello studio Dubos-Pelissié-Prunier e Marie-[OSCURATO:PERSONA]Porchy, del foro di Rouen, e con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 24, rue Marie-Adélaïde, ricorrenti, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale al servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della direttiva 88/146/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, T .

Koopmans, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F .

Grévisse, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], G.F .

Mancini, C.N .

Kakouris, F.A .

Schockweiler, J.C .

Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], M .

Diez de Velasco e M .

Zuleeg, giudici, avvocato generale : C.O .

Lenz cancelliere : J.-G .

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1988, il sig . [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno presentato, in forza dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della direttiva 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 70, pag . 16 ). 2 Con atto pervenuto in cancelleria l' 11 luglio 1988, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità a norma dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura ed ha chiesto alla Corte di statuire sull' eccezione prima di impegnare la discussione sul merito . 3 La direttiva 85/649 del Consiglio del 31 dicembre 1985, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 382, pag . 228 ), ha sancito il divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica . 4 Con sentenza 24 febbraio 1988, nella causa 68/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 850, su ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a norma dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, la Corte ha annullato la direttiva n . 85/649, poiché il Consiglio non aveva osservato una forma essenziale non rispettando la regola procedurale fissata all' art . 6, n . 1, del suo regolamento interno . 5 Il Consiglio ha adottato, il 7 marzo 1988, la direttiva censurata che ha contenuto identico alla precitata direttiva 85/649 . 6 [OSCURATO:PERSONA] domanda incidentale, il Consiglio rileva, in via principale, che le direttive sono escluse dal ricorso individuale d' annullamento a causa di quanto disposto dall' art . 173, secondo comma, del trattato il quale, a differenza del primo comma, cita unicamente le decisioni ed i regolamenti . 7 In subordine il Consiglio sostiene che una direttiva, la quale costituisce per sua natura un atto di portata generale che autorizza gli Stati membri ad adottare normative nazionali e che si applica in via generale ed astratta, non può riguardare individualmente i ricorrenti . 8 I ricorrenti non hanno presentato osservazioni quanto all' eccezione di irricevibilità .

Nell' atto introduttivo essi hanno sostenuto che la direttiva censurata li riguarda direttamente ed individualmente poiché sarebbe stata adottata in base al calcolo del numero di animali interessati all' interno della Comunità e quindi dopo il censimento e l' identificazione dei produttori .

D' altronde la direttiva avrebbe applicazione diretta non lasciando agli Stati membri nessun potere discrezionale . 9 In forza dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull' eccezione sollevata prosegue oralmente, salvo contraria decisione della Corte .

La Corte ritiene di possedere sufficienti informazioni nel caso di specie e che quindi non occorre passare alla fase orale . 10 E' opportuno ricordare innanzitutto che, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente ed individualmente . 11 I ricorrenti sono tutti produttori di carni bovine .

Senza che occorra vagliare le altre questioni dibattute fra le parti, è giocoforza constatare che la direttiva censurata senza dubbio non riguarda individualmente i ricorrenti . 12 Si evince in effetti da una costante giurisprudenza della Corte che, per poter considerare un soggetto come individualmente interessato da un dato atto, occorre che la sua posizione giuridica sia colpita a motivo di una situazione di fatto che lo identifichi in modo analogo al destinatario .

Ebbene, la decisione censurata riguarda i ricorrenti unicamente quanto alla loro qualità oggettiva di produttori di carne bovina, tanto quanto ogni altro operatore economico che si trovi nella medesima situazione . 13 Stando così le cose, il ricorso è irricevibile .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese .

I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati solidalmente alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) I ricorrenti sono condannati solidalmente alle spese . Lussemburgo, 7 dicembre 1988 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988O0138 - IT Avis juridique important | 61988O0138 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 7 DICEMBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA 138/88. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 06393 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Direttiva che vieti l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nell' allevamento - Ricorso di produttori di carni bovine - Irricevibilità ( Trattato CEE, art . 173, 2° comma; direttiva 88/146 del Consiglio ) [OSCURATO:PERSONA] direttiva 88/146, che vieta l' uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, non riguarda individualmente, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, produttori di carni bovine . Questi non possono quindi proporre ricorso d' annullamento nei suoi confronti . [OSCURATO:PERSONA] causa 138/88, 1 ) [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 3 ) Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Labruguière, 4 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati dello studio Dubos-Pelissié-Prunier e Marie-[OSCURATO:PERSONA]Porchy, del foro di Rouen, e con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 24, rue Marie-Adélaïde, ricorrenti, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale al servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, boulevard [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della direttiva 88/146/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F . Grévisse, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . [OSCURATO:PERSONA], M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici, avvocato generale : C.O . Lenz cancelliere : J.-G . Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1988, il sig . [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno presentato, in forza dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della direttiva 88/146/CEE del Consiglio del 7 marzo 1988, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 70, pag . 16 ). 2 Con atto pervenuto in cancelleria l' 11 luglio 1988, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità a norma dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura ed ha chiesto alla Corte di statuire sull' eccezione prima di impegnare la discussione sul merito . 3 La direttiva 85/649 del Consiglio del 31 dicembre 1985, concernente il divieto di utilizzare talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ( GU L 382, pag . 228 ), ha sancito il divieto assoluto di somministrare sostanze ad azione ormonica . 4 Con sentenza 24 febbraio 1988, nella causa 68/86, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, Racc . pag . 850, su ricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a norma dell' art . 173, primo comma, del trattato CEE, la Corte ha annullato la direttiva n . 85/649, poiché il Consiglio non aveva osservato una forma essenziale non rispettando la regola procedurale fissata all' art . 6, n . 1, del suo regolamento interno . 5 Il Consiglio ha adottato, il 7 marzo 1988, la direttiva censurata che ha contenuto identico alla precitata direttiva 85/649 . 6 [OSCURATO:PERSONA] domanda incidentale, il Consiglio rileva, in via principale, che le direttive sono escluse dal ricorso individuale d' annullamento a causa di quanto disposto dall' art . 173, secondo comma, del trattato il quale, a differenza del primo comma, cita unicamente le decisioni ed i regolamenti . 7 In subordine il Consiglio sostiene che una direttiva, la quale costituisce per sua natura un atto di portata generale che autorizza gli Stati membri ad adottare normative nazionali e che si applica in via generale ed astratta, non può riguardare individualmente i ricorrenti . 8 I ricorrenti non hanno presentato osservazioni quanto all' eccezione di irricevibilità . Nell' atto introduttivo essi hanno sostenuto che la direttiva censurata li riguarda direttamente ed individualmente poiché sarebbe stata adottata in base al calcolo del numero di animali interessati all' interno della Comunità e quindi dopo il censimento e l' identificazione dei produttori . D' altronde la direttiva avrebbe applicazione diretta non lasciando agli Stati membri nessun potere discrezionale . 9 In forza dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, il procedimento sull' eccezione sollevata prosegue oralmente, salvo contraria decisione della Corte . La Corte ritiene di possedere sufficienti informazioni nel caso di specie e che quindi non occorre passare alla fase orale . 10 E' opportuno ricordare innanzitutto che, ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del trattato CEE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente ed individualmente . 11 I ricorrenti sono tutti produttori di carni bovine . Senza che occorra vagliare le altre questioni dibattute fra le parti, è giocoforza constatare che la direttiva censurata senza dubbio non riguarda individualmente i ricorrenti . 12 Si evince in effetti da una costante giurisprudenza della Corte che, per poter considerare un soggetto come individualmente interessato da un dato atto, occorre che la sua posizione giuridica sia colpita a motivo di una situazione di fatto che lo identifichi in modo analogo al destinatario . Ebbene, la decisione censurata riguarda i ricorrenti unicamente quanto alla loro qualità oggettiva di produttori di carne bovina, tanto quanto ogni altro operatore economico che si trovi nella medesima situazione . 13 Stando così le cose, il ricorso è irricevibile . Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati solidalmente alle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede : 1 ) Il ricorso è irricevibile . 2 ) I ricorrenti sono condannati solidalmente alle spese . Lussemburgo, 7 dicembre 1988 .
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