CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el procedimento iscritto al n. 31483/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA n. 838/18 depositata il 21 marzo 2018 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’ing. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna il licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era stato legato da rapporto di impiego dirigenziale. Il giudice adìto, con sentenza del 20 marzo 2007, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la parte datoriale a corrispondere al lavoratore la somma lorda di 202.110,22 euro a titolo di indennità supplementare. Con successiva sentenza del 30 novembre 2010, in parziale accoglimento del gravame esperito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la Sezione Lavoro della Corte d’Appello felsinea riduceva del 50% il «quantum»dovuto. All’esito di tale pronuncia, il Bertani restituiva alla prefata società la somma lorda di 80.000 euro, a definizione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie, e quindi rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] di Reggio nell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle maggiori ritenute ai fini dell’IRPEF, quantificate in complessivi 27.320 euro, operate alla fonte dalla datrice di lavoro sulla più elevata indennità inizialmente liquidata dal Tribunale. L’istanza in parola veniva respinta dall’Ufficio con provvedimento del 22 febbraio 2012 impugnato dal contribuente davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Reggio nell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza non appellata, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. Dopo un po’ di tempo, nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 (modello UNICO 2012), il Bertani scomputava ritenute per un ammontare complessivo di 27.320 euro, pari a quello di cui aveva già invano richiesto il rimborso per la stessa causale. La dichiarazione veniva sottoposta a controllo formale ex art. 36- ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate, la quale, constatato che le ritenute indicate dal contribuente non si riferivano a importi che avevano concorso alla formazione del reddito imponibile, ne disponeva il recupero mediante la notifica di una cartella di pagamento, preceduta dall’invio di una comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) rimasta senza esito. [OSCURATO:PERSONA] contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] reggiana, la quale, in accoglimento delle sue ragioni, annullava l’impugnata cartella. La decisione veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]-Romagna, che con sentenza n. 838/18 del 21 marzo 2018 rigettava l’appello erariale sulla scorta della seguente motivazione: «...è indubbio che l’ing. Bertani, a fronte del ricevimento dell’importo stabilito dalla sentenza del Tribunale, pari ad € 202.110,22, abbia sopportato una trattenuta Irpef maggiore di quella successivamente calcolata e dovuta sull’importo ridotto percepito dopo la restituzione di € 80.000,00. Non si ritiene che la sentenza sia carente di motivazione in quanto ha compiutamente affrontato i temi sottoposti: in primis, per quanto concerne l’impugnabilità della cartella, si condivide la non impugnabilità del precedente [OSCURATO:PERSONA], ma (l’impugnabilità del)la successiva cartella. Nel merito, è altrettanto indubbio che l’importo ricevuto possa assurgere ad ”indennità supplementare risarcitoria“ facente parte dei redditi indicati dal TUIR come esenti da imposta. Trattasi di danno subìto dal lavoratore per ingiustificato licenziamento». Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’avverso gravame sotto diversi profili. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del citato articolo il controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. «In limine litis» vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In primo luogo, per quanto concerne l’asserito difetto di prova della coincidenza fra la data di deposito e quella di pubblicazione della gravata sentenza, la contestazione appare mal proposta. Dal chiaro tenore letterale dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio tributario d’appello in virtù del rinvio contenuto nell’art. 61 del medesimo decreto, si ricava che la pubblicazione della sentenza coincide con il suo deposito nella segreteria della Commissione. Alla luce di ciò, il ricorso per cassazione ora in scrutinio è senz’altro tempestivo, essendo stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 22 ottobre 2018, entro il termine lungo semestrale di impugnazione decorrente dalla data di deposito e pubblicazione della decisione (21 marzo 2018), calcolato al netto del periodo di sospensione feriale di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969. A torto il controricorrente invoca, a sostegno della sollevata eccezione, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18569/2016, con la quale è stato enunciato il principio di diritto di cui in appresso: «Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione il giudice deve accertare -attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione- quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo». Il richiamato arresto nomofilattico non si attaglia, infatti, al caso di specie, in quanto sulla sentenza gravata, come può evincersi dal suo esame diretto, non risultano apposte due differenti date, una di deposito, l’altra di pubblicazione. 1.2 Riguardo, poi, alla prospettata violazione dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., è appena il caso di notare che le censure sollevate in questa sede dall’Agenzia delle Entrate mirano a far emergere l’originaria improponibilità delle domande avanzate dal contribuente, in quanto non dirette a far valere vizi propri dell’impugnata cartella di pagamento e in ogni caso precluse dal giudicato esterno. Su tale questione di diritto la CTR nulla ha statuito, essendosi limitata ad affermare «la non impugnabilità del precedente [OSCURATO:PERSONA]» e l’impugnabilità della «successiva cartella» , senza avvedersi del fatto che il punto focale da risolvere non era questo - se cioè fosse astrattamente ammissibile l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a sèguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e preceduta dall’invio della comunicazione di irregolarità, cd. avviso bonario-, bensì un altro, ovvero se il contribuente si fosse impropriamente avvalso dello strumento dell’impugnazione della cartella esattoriale per introdurre domande che non avrebbero potuto trovare ingresso nel relativo giudizio. Poiché, dunque, il provvedimento impugnato non ha deciso la cennata questione, in realtà non esaminata, deve escludersi che il ricorrente fosse tenuto ad offrire argomenti rivolti a provocare il ripensamento di un indirizzo di legittimità eventualmente consolidatosi sul tema. 1.3 Nemmeno possono sussistere dubbi circa la specificità dei motivi di ricorso, mediante i quali, in ossequio alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c., sono stati chiaramente posti in risalto gli errori di diritto asseritamente commessi dai giudici regionali nel ritenere ammissibili le domande proposte dal Bertani. 1.4 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata l’originaria improponibilità delle domande del contribuente per violazione dell’art. 19, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.5 Si rimprovera alla CTR di non aver rilevato che le doglianze mosse dal Bertani erano prive di attinenza con l’impugnata cartella di pagamento, in quanto afferenti: (a)al diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF da lui anteriormente presentata; (b)alla richiesta di declaratoria della non imponibilità «tout court» dell’indennità supplementare liquidata in suo favore dal giudice del lavoro in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 327, comma 1, c.p.c.. 2.1 Viene imputato al collegio d’appello di aver omesso di rilevare che le domande sottoposte al suo vaglio erano coperte dal giudicato esterno formatosi a sèguito della mancata impugnazione della sentenza con la quale la CTP di Reggio nell’[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso del Bertani avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di diniego di rimborso delle ritenute IRPEF di cui trattasi. 3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono privi di fondamento. 3.1 Secondo quanto sostenuto dalla difesa erariale, le domande introdotte nel presente giudizio dal Bertani dovevano essere ritenute «ab origine»improponibili per un duplice ordine di ragioni: (1)perché non miranti a far valere eventuali vizi propri dell’atto impugnato (id est la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a sèguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 effettuato sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2011), dall’altro, nella richiesta di una pronuncia di mero accertamento della non imponibilità dell’indennità supplementare per ingiustificato licenziamento corrispostagli dalla datrice di lavoro e sottoposta a tassazione separata; (2)perché, in ogni caso, precluse dal giudicato esterno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza della CTP reggiana dianzi menzionata. 3.2 L’assunto non può essere condiviso. 3.3 Si è già detto che, anteriormente all’introduzione della presente controversia, il Bertani aveva impugnato davanti alla CTP di Reggio nell’[OSCURATO:PERSONA] il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di rigetto della sua istanza di rimborso delle dette ritenute e che il ricorso da lui proposto era stato dichiarato inammissibile per tardività. 3.4 Ciò posto, giova rammentare che, per costante giurisprudenza di questo [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di puro rito, dà luogo a un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui àmbito è stata emanata. Essa, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale exart. 2909 c.c. e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. n. 20636/2024, Cass. n. 13603/2021, Cass. n. 23130/2020, Cass. n. 10641/2019, Cass. n. 26373/2014, nonché, con specifico riferimento alla domanda giudiziale di rimborso di somme indebitamente versate a titolo d’imposta, Cass. n. 7303/2012). 3.5 Alla stregua dei surriferiti princìpi giuridici, ai quali va data continuità, non è sostenibile che l’omessa impugnazione della citata sentenza della CTP reggiana abbia determinato la formazione di un giudicato sostanziale preclusivo della riproponibilità della domanda di rimborso in altro giudizio. 3.6 Non può, inoltre, seriamente dubitarsi del fatto che la domanda in discorso, indipendentemente dalle espressioni utilizzate nel libello introduttivo della lite, fosse volta, nella sostanza, a denunciare l’illegittimità della cartella esattoriale per avere l’Ufficio erroneamente escluso lo scomputo delle ritenute indicate dal Bertani nel rigo RN32 del modello UNICO 2012. In tal senso, avuto riguardo alla natura e all’oggetto dell’odierna controversia, deve essere intesa la locuzione rimborso della somma di Euro 27.320,00… trattenuta in eccedenza dal proprio datore di lavoro nell’anno 2007 a titolo di imposta sulle somme erogate in relazione alla sentenza dichiarata dal Tribunale di Bologna . 3.7 Il contribuente ha, quindi, dedotto un vizio proprio dell’atto impugnato, sicchè non ricorre l’eccepita originaria improponibilità della domanda. 3.8 Orbene, il vizio lamentato è stato ritenuto sussistente dalla CTR, la quale ha respinto l’appello erariale riconoscendo il diritto del contribuente allo scomputo delle ritenute in discussione («...è indubbio che l’ing. Bertani, a fronte del ricevimento dell’importo stabilito dalla sentenza del Tribunale, pari ad € 202.110,22, abbia sopportato una trattenuta Irpef maggiore di quella successivamente calcolata e dovuta sull’importo ridotto percepito dopo la restituzione di € 80.000,00»). 3.9 Per il resto, le ulteriori considerazioni espresse «ad abundantiam» dalla Commissione regionale in merito alla non tassabilità «tout court» della somma percepita dal contribuente a titolo di indennità supplementare per ingiustificato licenziamento rappresentano un mero «obiter dictum» , non tradottosi in un’autonoma statuizione suscettibile di passare in giudicato, visto che la sentenza di appello si è limitata a confermare quella di primo grado. 3.10 In un simile contesto, la censura articolata sul punto dall’[OSCURATO:PERSONA] risulta priva di interesse (cfr. Cass.n. 19808/2024, Cass. n. 3170/2023, Cass. n. 18429/2022, Cass. n. 8755/2018). 4. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto. 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche (arg. ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in