CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione, avendo fatto riferimento «alla consolidata rete di rapporti illeciti e contatti con clienti e fornitori che consente di inquadrare la condotta dell'imputato in un ambito di mercato ed illecito spaccio ben più grave di quello suggerito dal quantitativo di stupefacente di varia tipologia del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01); rilevato che è corretta anche la configurazione del reato come consumato, tenuto conto che lo stupefacente è stato rinvenuto in un pacco, destinato all'imputato, intercettato presso un centro di smistamento sito in Italia e che si condivide al riguardo il principio per cui «ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale» (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 01); rilevato che anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 9 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am