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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18154/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/08/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.); con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riduzione deila pena conseguente al riconoscimento deile circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine alla confisca disposta su trenta euro ai sensi dell'art. 240 cod.pen.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, Corririld 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103- il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che, in ordine ai motivo sulla confisca, il nesso tra denaro e condotta delittuosa è reso palese già dall'imputazione.

Nella contestazione si addebita, infatti, al ricorrente la cessione a terzi di una quantità di cocaina per un controvalore di euro 30,00.

Dunque è chiara la correlazione tra il danaro e l'illecita attività di spaccio onde la confisca è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'ad 240 cod. pen. poiché la somma confiscata rappresenta il profitto del reato.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 fi ' [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/08/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.); con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla riduzione deila pena conseguente al riconoscimento deile circostanze attenuanti generiche e, con il terzo motivo, difetto di motivazione in ordine alla confisca disposta su trenta euro ai sensi dell'art. 240 cod.pen. Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, Corririld 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103- il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che, in ordine ai motivo sulla confisca, il nesso tra denaro e condotta delittuosa è reso palese già dall'imputazione. Nella contestazione si addebita, infatti, al ricorrente la cessione a terzi di una quantità di cocaina per un controvalore di euro 30,00. Dunque è chiara la correlazione tra il danaro e l'illecita attività di spaccio onde la confisca è stata legittimamente effettuata ai sensi dell'ad 240 cod. pen. poiché la somma confiscata rappresenta il profitto del reato. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 fi ' [OSCURATO:PERSONA] i
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