CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31782/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA otol, 1-,3 7 sul ricorso iscritto al n. 9741/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 6 agosto 2019 n. 967/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 6 agosto 2019 n. 967/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (con causale "diversa distribuzione degli spazi interni") in relazione ad un immobile sito in Genova, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 28 gennaio 2016 n. 335/10/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'avviso di accertamento non fosse stato adeguatamente motivato, mancando un riferimento comparativo a fabbricati con caratteristiche similari. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale fosse affetto da nullità per difetto di motivazione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente, non essendo stata addotta alcuna argomentazione sulle caratteristiche dell'immobile che giustificherebbe la variazione catastale in conformità alla proposta dei contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo (che era stato prospettato, comunque, in relazione al merito). 1.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016). 1.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria ed alla determinazione della rendita catastale dell'immobile. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.3 È il caso di aggiungere che la questione di un presunto incremento dei vani catastali (che non necessariamente coincide con la "diversa distribuzione degli spazi interni", essendone possibile la ricorrenza anche in presenza dello stesso numero di vani catastali) è stata dedotta per la prima volta (con la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.) nel presente giudizio, non essendo stata posta a fondamento del ricorso originario dei contribuenti (al pari della "diversa distribuzione degli spazi interni"). In ogni caso, si evince dall'avviso di accertamento (allegato al ricorso per cassazione) che la consistenza dell'immobile (all'esito della rettifica) è rimasta immutata ad un numero di 9,5 vani catastali. Peraltro, si deve rilevare come l'incidenza di tale mutamento in sede di completezza motivazionale dell'accertamento all'esito di procedura "DOCFA" sia stata recentemente esaminata da questa Corte, la quale ha ritenuto che: «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c. d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale» (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.4 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria sul presupposto che l'avviso di accertamento dovesse contenere un'adeguata motivazione per giustificare la difformità della classificazione catastale rispetto alla proposta dei contribuenti. Là dove, invece, la variazione ripristinativa della categoria originaria dell'immobile (da "A/2" ad "A/1") non esigeva una particolare giustificazione a fronte delle sostanziale conservazione delle sue intrinseche caratteristiche (confermate dalla trascrizione nella sentenza impugnata delle argomentazioni esposte dai contribuenti nella denunzia "DOCFA", ove se ne lamenta la discordanza rispetto alla classificazione catastale di partenza), che non erano alterate dalla ridistribuzione degli spazi interni (comunque, non dedotta nel ricorso originario, a dispetto dell'apparente indicazione nella denunzia "DOCFA") né dal fisiologico deterioramento dello stato di conservazione.2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto entro tali, limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in 'diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanz