CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37223/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché sul controricorso e ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e anche quale procuratore del fratello [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex leg e in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso l’ordinanza di Corte d'appello di Catanzaro n. 715/2015 depositata il 29.10.2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha evocato in giudizio dinanzi al la Corte di appello di Catanzaro i fratelli Ventura e [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione alla stima dell’indennità di esproprio determinata in € 1.520.000,00, a seguito di procedura arbitrale exart. 21 del d.p.r. n. 327 del 2001, relativamente a un complesso di terreni di proprietà dei convenuti, interessato dalla realizzazione di una variante di un preesistente elettrodotto. La ricorrente, asostegno dell’opposizione, con la quale ha indicato come somma congruaquella di € 131.975,99, ha lamentato la non corretta determinazione della fascia di rispetto, ha contestato la misura del valore attribuito al terreno e ha negato l’esistenza di qualsiasi svalutazione commerciale della proprietà dei signori Comas. Dopo la costituzione in resistenza dei fratelli Comas, che hanno contestato i poteri rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] e hanno eccepito la tardività dell’opposizione e il giudicato esterno asseritamente rappresentato dalla sentenza n. 614/2011 della stessa Corte di appello di Catanzaro, la Corte territoriale, esperita consulenza tecnica d’ufficio, con l’ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha accolto in parte il ricorso, rideterminando l’indennità per l’imposizione di servitù di elettrodotto da € 1.520.000,00 ad € 870.449,70. La Corte di appello ha escluso la tardività dell’opposizione; ha ritenuto la sussistenza dei poteri rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], previa disamina della procura del 14.3.2012 a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep.18464, depositatadalla parte opponente in seguito ad ordinanza emessa ai sensi dell’art.182 cod.proc.civ.; ha negato che la precedente sentenza inter partes, afferente ad un diverso terreno, potesse costituire giudicato esterno; ha accertato in metri 90 dalla proiezione del centro linea l’ampiezza della fascia di rispetto, ulteriormente aumentata a metri 100 con riferimento al regolamento edilizio e urbanistico del Comune di Pianopoli; ha determinato in € 30 al m.q. il valore dei terreni in Zona D e fra € 4 e 5 quelli siti in zona agricola; ha stimato nel 26% la perdita di valore dei fondi, originariamente di forma regolare e adiacente e ora divisi dall’elettrodotto. 2.Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidato atre motivi. 2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, articolato in due distinti profili, viene censurata: a) da un lato, la violazione degli artt. 132, 156, 61, 115 e 116 cod.proc.civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciare su un motivo di ricorso, avente ad oggetto la denunziata inapplicabilità delle norme in tema di inquinamento elettromagnetico; b) dall’altro lato, la violazione degli artt. 132, 61, 115, 116, 156 cod.proc.civ. e 27 del d.p.r. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., perché la Corte di appello avrebbe motivato per relationem, recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio senza tener conto delle osservazioni proposte dal consulente tecnico di parte. A parere di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato, ai fini della determinazione dell’indennizzo, le norme del d.m. 29.5.2008, che prevedono una fascia di rispetto dagli elettrodotti per la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico, così pervenendo ad un importo eccessivo, senza tener conto che la fascia concretamente asservita all’opera pubblica era limitataa soli 25 metri per lato, e dunque in totale a 50 metri. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che, a fronte dell’imposizione su terreni privati di vincoli conformativi derivanti da interventi destinati ad assolvere a finalità di pubblico interesse, non sarebbe dovuta ai rispettivi titolari alcuna specifica indennità, poiché si rientrerebbe nell’ambito del secondo comma dell’art. 42 Cost., e non invece nel terzo comma del richiamato articolo, non potendosi configurare alcuna ablazione della proprietà privata. Infine, non sarebbe imputabilea [OSCURATO:PERSONA] il danno da deprezzamento del valore del fondo per effetto della presenza di un campo elettromagnetico, perché, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, detto pregiudizio non inciderebbe direttamente sul fondo, ma potrebbe costituire al più un danno alla persona, riconoscibile soltanto dietro specifica dimostrazione della sua sussistenza in concreto. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso principale, articolato invece in quattroprofili, viene censurata rispettivamente: a) la violazione degli artt. 132 e 156 cod.proc.civ., nonché omessa pronuncia su un punto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., perché la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sull’applicabilità, nel caso di specie, delle norme in tema di campi elettromagnetici, che era stata contestata dall’odierna ricorrente; b) la violazione degli artt. 44 del d.p.r. n. 327 del 2001, del d.m. del 29.5.2008, del d.m. del 21.3.1988, del d.p.c.m. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., perché la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato le norme richiamate al caso concreto; c) la violazione dell’art. 42 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che la fattispecie concerneva una ipotesi di limitazione conformativa della proprietà privata per finalità di interesse pubblico, e non invece un’ablazione della stessa; d) la violazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 239 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., perché la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto delle varianti che gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati al percorso del nuovo elettrodotto avrebbero subito per effetto dell’autorizzazione, rilasciata dal MISE, alla realizzazione della predetta opera pubblica. 2.3. Con il terzo motivo, invece, viene censurato il governo delle spese di lite e di consulenza tecnica operato dal giudice di merito. 3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore del fratello [OSCURATO:PERSONA], proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. 3.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale i Comas contestano la violazione degli artt. 77, 81, 83, 100, 112, 182 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., perché la Corte di appello avrebbe dovuto escludere la legitimatio ad processumdi [OSCURATO:SOCIETA]. e rilevare la nullità della procura alle liti. Secondo i ricorrenti incidentali, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe costituita mediante rappresentante volontario, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sottoscritto la procura alle liti; detta procura si riferirebbe alla sola rappresentante volontaria, e non anche a [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe parte formale del giudizio, e non potrebbe essere in alcun modo riferita alla società da ultimo indicata, in difetto di produzione nel giudizio di merito dell’atto a rogito del notaio Troili in Roma, rep. 18464 del 14.3.2012, sulla cui base –secondo quanto indicato nella procura alle liti–[OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], 3.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, i Comas contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1283 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., perché la Corte di Appello avrebbe riconosciuto gli interessi sulla somma determinata a titolo di indennità soltanto dal deposito della decisione, e non anche dal decreto di asservimento. 4. In prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla seconda sezione civile di questa Corte, entrambe le parti hanno depositato memoria; la parte controricorrente, in particolare, tanto in forma telematica, con invio del 4.5.2022, che in forma cartacea, con atto ricevuto il 6.5.2022. Nel medesimo termine previsto per il deposito delle memorie, la parte ricorrente ha depositato anche copia di una procura, ritenuta rilevante ai fini dello scrutinio di ammissibilità del ricorso. Per contestare detto deposito, la parte controricorrente ha depositato due ulteriori memorie in forma telematica, rispettivamente in data 9 e 10.5.2022. La parte ricorrente, a sua volta, ha contestato detto deposito, tardivo, con ulteriore atto depositato il giorno stesso dell’adunanza. Con ordinanza interlocutoria del 31.5.2022 n. 17682 la seconda sezione civile ha ravvisato l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, per la sua decisione in udienza pubblica, in modo particolare con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale. Inoltre, poiché il ricorso verteva su materia (opposizione alla stima dell’indennità di esproprio) tabellarmente affidata alla competenza della prima sezione civile, gli atti sono stati inviati al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte, affinché valutasse l’eventuale assegnazione del ricorso stesso alla prima sezione. 5. In vista dell’adunanza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] della p rima sezione le parti hanno depositato ulteriori memorie. I Comas con memoria depositata telematicamente il 3.12.2022 hanno richiamato tutte le precedenti eccezioni e hanno contestato la tardività e la irritualità della produzione della procura in favore dell’ing. Paternò avvenuta con la memoria del 9.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] con memoriadepositata telematicamente il 5.12.2022 ha richiamato le proprie difese e ha richiesto di differire l’udienza al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio, la cui trasmissione era stata ritualmente richiesta da parte sua, contenente, fra le altre, anche l’elaborato peritale e le controdeduzioni delle parti. Infine i Comas con ulteriore memoria depositata telematicamente il 6.12.2022 si sono opposti a tale istanza della controparte. [OSCURATO:PERSONA] 6. Per l’esame del ricorso è stata fissata dal Presidente della prima sezione civile adunanza in camera di consiglio, benché con l’ordinanza interlocutoria del 31.5.2022 la seconda sezione civile, alla quale il ricorso era stato in un primo assegnato, avesse ravvisato l’opportunità di disporre un rinvio affinché fosse deciso in udienza pubblica, in modo particolare con riferimento al primo motivo del ricorso incidentale, pur al contempo ravvisando la violazione dei criteri tabellari, tanto da rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la riassegnazione del ricorso, vertente in materia espropriativa. La predetta opzione di rito, proposta dall’ordinanza interlocutoria, peraltro in termini di mera opportunità, non ha carattere vincolante, non ricorrendo il caso previsto dall’art.380 bis, comma 3, e 375, comma 2, cod.proc.civ. che prescrive necessariamente la forma dell’udienza pubblica. D’altro canto,nessuna obiezione è stata sollevata al proposito dalle parti che hanno provveduto al deposito delle memorie ai sensi dell’art.380 bis -1, cod.proc.civ. 7. Ancora in linea del tutto preliminare, la Corte deve esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controricorrente con la memoria del 6.5.2022 che censura la proposizione del ricorso per cassazione da parte di un soggetto (ossia [OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva partecipato al giudizio di merito dinanzi alla Corte catanzarese. I controricorrenti sostengono che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad impugnare in quanto non sarebbe stata parte del giudizio di merito e neppure poteva essere considerata soccombente e titolare di interesse ad agire. L’eccezione non può certamente essere condivisa. [OSCURATO:PERSONA] è stata parte, sostanziale, del giudizio di merito, in quanto rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (validamente o meno, a questi fini poco importa: questo è l’oggetto del primo motivo di ricorso incidentale) e ha pertanto interesse e legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei suoi confronti. Infatti, ai sensi dell’art.2909 cod.civ. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. E certamente la parte in senso sostanziale in sede di impugnazione non può essere tenuta ad avvalersi del rappresentante di cui si è avvalsa nei gradi precedenti, come la tesi dei controricorrenti finirebbe con l’affermare. 8. Sempre in linea preliminare, la Corte deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente per violazione degli artt 77, 81, 83, 366, 369 cod.proc.civ. e dell’art.2697 cod.civ. 8.1. I Comas eccepiscono il difetto (di prova) dei poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale che ha agito in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha rilasciato la procura alle liti e il conseguente difetto di ius postulandi in capo ai difensori officiati dal detto rappresentante, assumendo così l’invalida costituzione del rapporto processuale nel giudizio di legittimità. 8.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e si è costituita in persona del suo procuratore ing. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a rogitodel notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma,rep. n. 45.085 del 7.10.2019 (pag.1 del ricorso), e costui, in tale veste, ha rilasciato la procura speciale ai nominati difensori. I controricorrenti hanno eccepito inizialmente che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perché la difesa della ricorrente non ha allegato e depositato con il ricorso la predetta procura notarile a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in base alla quale il procuratore ing. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di agire in rappresentanza della ricorrente società, con conseguente invalidità della costituzione in giudizio e nullità della rilasciata procura alle liti. Icontroricorrenti hanno rammentato che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, ma solo allorquando l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale deriva tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Nel caso in cui il potere rappresentativo abbia invece origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere. Tanto premesso, secondo i controricorrenti, poiché l’ing. [OSCURATO:PERSONA], asserito rappresentante della ricorrente, non derivava l’asserita sua qualità dagliatti societari, soggetti a pubblicità legale, ma dalla citata procura di cui all’ atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 45.085 , sarebbe stato onere della società ricorrente fornire pertinente e tempestiva documentazione dell’esistenza di siffatto potere; l’inadempimento dell’onere viziava di inammissibilità il ricorso. 8.3. Effettivamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste e spetta invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa; principio applicabile anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Sez. U, n. 31963 del 5.11.2021; Sez. 1, n. 23033 del 7.11.2011; Sez.1, n.19162 del 13.9.2007). Inoltre è stato affermato che in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 cod.proc.civ., la spettanza di tale potere (Sez. 3, n. 11091 del 10.6.2020). 8.4. Rispondendo a tale eccezione con la memoria del 9.5.2022 la ricorrente ha prodotto la procura a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rep. n. 45.085. Tale attività è del tutto legittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ. T uttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire (Sez. U, n. 4248 del 4.3.2016; Sez.1, n.29244 del 20.10.2021). 8.5. È pur vero, come obiettano i Comas, che la produzione del documento non è avvenuta con la specifica modalità di cui all’art.372 cod.proc.civ. e cioè con la notifica dell’elenco delle produzionialla controparte. Tuttavia la modalità alternativa seguita da [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente equipollente nel moderno processo telematico, visto che il documento è stato allegato alla memoria depositata telematicamente e ha comunque conseguito lo scopo di render noto il deposito alla controparte, tanto che i controricorrenti hanno potuto immediatamente replicare. 8.6. Cionondimeno, come eccepito dai controricorrenti, la procura prodotta non è affatto sufficiente a dar conto dei poteri rappresentativi in capo all’ing.Paternò. La ricorrente, infatti, non ha depositato, come, invece, avrebbe dovuto, non trattandosi, esso pure, di atto soggetto a pubblicità legale, l’altra procura, richiamata a pag.3, righi 1-6, nella procura a favore dell’ing.Paternò (che è, si ripete, la procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rep. n. 45.085 del 7.10.2019) e cioèa dire la diversa e anteriore procura,sempre a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA],ma redatta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rep n. 45 . 068 racc. 25. 942, a mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di tutte le società menzionate nell’ultimo rigo di pag.2 -inizio pag.3 della procura Paternò (tra cui, per quanto qui rileva, al n.2 figura appunto [OSCURATO:PERSONA]), ha conferito procura a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, a sua volta, così investito, ha nominato in data 7.10.2019 procuratore [OSCURATO:PERSONA]. Costui, quindi, in forza di tale procura, ha nominato i difensori per proporre ricorso e costituirsi nel giudizio per cui è causa. Ineccepibile quindi appare larecriminazione dei controricorrenti che lamentano l’impossibilità, pur alla luce del nuovo documento depositato dalla ricorrente, di verificare i poteri rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] e la loro ampiezza in capo al soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che li ha originariamente trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, con la procura del 7.10.2019, spesa in epigrafe del ricorso, ha costituito procuratore [OSCURATO:PERSONA]. 8.7. Le obiezioni della ricorrente proposte con la memoria del 5.12.2022 non sono persuasive. La ricorrente al proposito scrive nel § III della memoria «La difesa avversaria, dopo aver preso atto del deposito della procura dell’Ing. Paternò, asserisce che tale atto non sarebbe comunque sufficiente, non avendo la deducente allegato la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA] al Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale eccezione è manifestamente infondata. Sul punto appare sufficiente rilevare, quanto alla prima delle citate procure, che trattasi di un atto notarile con il quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dà atto della propria qualità di Responsabile della direzione territoriale della società: come sancito dalle SS.UU., con la pronuncia n. 4248/2016, tale dato è sufficiente perché consente l’identificazione del tramite le risultanze del registro delle imprese. In ogni caso, l’eccezione è superata dal deposito nel fascicolo di causa, della relativa procura. Le SS.UU., con la citata pronuncia, hanno, poi, confermato che qualora la contestazione esplicita del potere rappresentativo del soggetto che ha agito in giudizio sorga in sede di legittimità, la prova (documentale) della sussistenza legittimazione processuale può essere fornita anche in questa sede, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.» In tal modo la ricorrente non si confronta con la reale portata dell’eccezione che le era stata rivolta dalla controparte , che non aveva contestato la qualità di [OSCURATO:PERSONA] (per cui valeva il regime pubblicitario di rappresentanza legale)ma invece , a monte, la mancata produzione della procura conferita a costui da [OSCURATO:PERSONA] e volta a investirlo dei poteri di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Non senza considerare che in tal modo neppure è possibile verificare la fonte dei poteri spesi appunto dallo Zanuzzi. Inoltre il [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rispetto alla quale ha dichiarato di agire nel conferire procura all’ing. [OSCURATO:PERSONA], non già in forza di rappresentanza legale, ma in virtù dei poteri precedentemente attribuitigli da [OSCURATO:PERSONA] con la procura a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep n. 45068/25942, che non risulta depositata, tantomeno con la difesa svolta con la memoria del 6.5.2022 in risposta all’eccezione avversaria. La documentazione dei contestati poteri di rappresentanza è quindi incompleta. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione processuale dell’ing.Paternò e difetto di ius postulandi dei difensori da lui nominati. 9. Il primo motivo del ricorso incidentale dei sig.Comas merita esame preliminare, dal punto di vista logico e giuridico. 9.1. Il controricorso con ricorso incidentale è stato spedito in notifica in data 28.12.2019 è pertanto deve ritenersi tempestivo rispetto all’ordinanza impugnata, pubblicata il 29.10.2019 e notificata in pari data. Quindi l’ammissibilità dell’impugnazione dei Comas non dipende dalla proposizione del ricorso principale e ciò rileva certamente quanto al predetto primo motivo per cui l’interesse a dolersi della decisione era sicuramente preesistente. 9.2. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione degli artt 77, 81, 83, 100, 112, 182 cod.proc.civ., art.2697 cod.civ. in riferimento all’art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., o, in subordine, n.3- error in procedendo difetto (di prova) della legitimatio ad processum in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentante volontario e parte formale del giudizio, con la conseguente nullità della procura alle liti e difetto di ius postulandi in capo ai difensori officiati dal detto rappresentante ed invalida la costituzione del rapporto processuale. 9.3. I Comas avevano dedotto ed eccepito l’inammissibilità dell’opposizione avversaria perché la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] era da considerare nulla ed invalida, non avendo essa dimostrato il conferimento dei poteri sostanziali che la legittimavano a stare in giudizio in nome e per conto della mandante [OSCURATO:PERSONA] e ad esercitare validamente la rappresentanza processuale. I ricorrenti incidentali avevano inoltre richiamato il principio per cui la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 cod.proc.civ., che menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il procuratore generale e quello preposto a determinati affari. Avevano altresì aggiunto che l'inosservanza dell'art. 77 cod.proc.civ., comporta il difetto della legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale, la nullità della procura alle liti ed il difetto di ius postulandi in capo al difensore officiato dal rappresentante meramente processuale ed ulteriormente l'invalida costituzione del rapporto processuale. 9.4.La Corte territoriale, con ordinanza del 19.6.2019, richiamata anche in sentenza, aveva ordinato ex art.182 co d.proc.civ. alla parte ricorrente di depositare entro il 31.7.2019 l’atto pubblico, rogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma, rep.n.18464 del 14.3.2012, di conferimento del potere rappresentativo da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente aveva depositato telematicamente l’atto indicato, ritrascritto e allegato nel ricorso incidentale e comunque riportato anche nell’ordinanza impugnata, del seguente tenore: «Procura-La sottoscritta [OSCURATO:PERSONA] SpA …considerato che intende concedere in affitto a [OSCURATO:PERSONA] SpA il ramo d’azienda…. nomina e costituisce [OSCURATO:PERSONA] SpA, affinché in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA]: a) compia ogni azione relativa alle attività ed ai rapporti di pertinenza del Ramo d’Azienda, anche se non espressamente menzionati nel contratto di affitto d’azienda che sarà stipulato con [OSCURATO:PERSONA] SpA, ivi inclusi i rapporti inerenti al ramo d’azienda in relazione ai quali sussista, a termini di legge, un’obbligazione solidale tra [OSCURATO:SOCIETA]…” così a p.1 - , e, poi, prosegue a metà p.2-“In via meramente esemplificativa, con riferimento alle attività ed ai rapporti sopra riferiti, vengono altresì conferiti a [OSCURATO:PERSONA] i poteri di : - rappresentare [OSCURATO:PERSONA] nei co nfronti di Amministrazioni od enti pubblici, nonché di soggetti privati, sia in Italia che all’estero;… - promuovere azioni dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ed agli organi del contenzioso amministrativo e tributario, di qualsiasi ordine e grado ed in qualsiasi sede, nonché resistere a quelle proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilasciando le necessarie procure alle liti; (…omissis…)- I poteri conferiti a [OSCURATO:PERSONA] potranno essere da questa delegati, per singoli atti e categorie di atti, a dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] o ad altri soggetti. Il tutto con promessa di rato e valido. La presente procura…avrà effetto a partire dal 1° aprile 2012 Roma 12 marzo 2012 F.to [OSCURATO:PERSONA] - Repertorio n.18464 – raccolta n.8964 - Autentica di firma F.to [OSCURATO:PERSONA] sigillo del notaio». 9.5. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione su cui pure i Comas avevano insistito, reputandola «infondata alla luce della dimostrata costituzione di quest’ultima quale “procuratore” di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., come documentato con la produzione dell’atto per [OSCURATO:PERSONA] di Roma rep.n.18464 del 14 marzo 2012, ove di tanto si fa espressa menzione… Il testo della procura, atto unilaterale mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo, legittima evidentemente l’odierna parte opponente ad agire in nome del soggetto autorizzante: e tanto, per espressa previsione contenuta nell’atto, anche prescindendosi dalla stipula del successivo affitto del ramo di azienda. È proprio la natura unilaterale del negozio che conduce a siffatta conclusione, rimettendo in definitiva alla volontà del soggetto autorizzante la produzione nella sua sfera giuridica degli atti compiuti dal procuratore. Considerazione – esclusa ogni rilevanza al conferimento di potere gestorio – priva di pregio l’eccezione, avuto riguardo alla documentata trasmissione del potere rappresentativo in capo al soggetto che vede nell’Ing. Napolano il suo legale rappresentante». 9.6. L'accertamento relativo alla legitimatio ad process um del rappresentante attiene alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale e può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato, qui pacificamentenon formatosi. In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legitimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può ess ere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (Sez. 3, n. 16274 del 31.7.2015; Sez.5, n. 10009 del 24.4.201 8 ; Sez. 5, n. 5925 del 28.2.2019; Sez.3 , n. 1334 del 18.1.2022) . In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattando si di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo (Sez. U, n. 24179 del 16.11.2009). 9.8. A proposito della ridetta procura a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’attribuzione di poteri rappresentativi da parte di [OSCURATO:PERSONA] è collegata al programma di concedere in affitto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il ramo d’azienda composto dalle risorse umane, dai beni e dai rapporti afferenti alle attività di manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Il potere di rappresentanza processuale viene, dunque, espressamente conferito a [OSCURATO:PERSONA] «con riferimento alle attività ed ai rapporti sopra riferiti», ossia con riferimento circoscritto al ramo d’azienda al cui proposito si afferma che sarà stipulato attodi cessione in affitto. È evidente quindi la non attualità del contratto di cessione in affitto del ramo di azienda, meramente programmata al momento del rilascio della procura e, comunque, non depositato nel termine decadenziale assegnato ex art.182 cod. proc.civ. con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 31.7.2019. La Corte territoriale si è limitata ad affermare, in contrasto con la volontà espressa nell’atto, che la procura legittimava l’opponente ad agire in nome del soggetto autorizzante a prescindere dal cedendo ramo d’azienda, laddove, invece, proprio la procura è stata dichiaratamente rilasciata per compiere «… ogni azione relativa alle attività ed ai rapporti di pertinenza del Ramo d’Azienda…» e, quindi, manca nella fattispecie il necessario presupposto, ossia l’esistenza di un mandato sostanziale per un valido conferimento del potere di rappresentanza processuale. In altre parole, la procura del 14.3.2012 prevede dal punto di vista sostanziale la stipulazione di un futuro contratto di affitto di ramo d’azienda che tuttavia non risulta stipulato e solo in relazione a tale futuro contratto conferisce i poteri rappresentativi relativi alle attività e ai rapporti pertinenti a quel ramo aziendale. Non sussiste poi alcun elemento che possa collegare tali poteri al rapporto intercorrente con i signori Comas e all’imposizione della servitù di elettrodotto per cui è causa. Su tali dirimenti punti emergenti dalla stessa procura, l’ordinanza impugnata nulla ha osservato, perdendo in tal modo integralmente di vista la stringente questione che le era stata sottoposta dai convenuti attuali controricorrenti. Non è mai stata dedotta in causa l’avvenuta cessione del ramo d’azienda e non è stata depositata nell’assegnato termine perentorio la prova documentale dell’esistenza di tale negozio, eventualmente posto in essere successivamente all’atto pubblico de quo. 9.9. L’unica obiezione è stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui ha inteso ribadire l’attribuzione di poteri rappresentativi ad agire in nome e per conto del soggetto autorizzante e poiripresa con la memoria del 5.12.2022. La ricorrente haosservato che il disposto della procura, nella quale [OSCURATO:PERSONA] è costituita e nominata quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione a tutte le attività relative al ramo d’azienda «composto dalle risorse umane, dai beni e dai rapporti afferenti alle attività di manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale», affidava anche la «prestazione di determinati servizi di natura tecnica ed amministrativa e lo svolgimento di determinate attività, ivi incluse talune attività strumentali al dispacciamento e alla conduzione» e ciò indipendentemente dall’affitto del ramo d’azienda. Nella procura – prosegue la ricorrente – è espressamente stabilito che il procuratore si sarebbe occupato di tutte le summenzionate attività, anche se non espressamente menzionate nel contratto di affitto. L’obiezione non può essere accolta: i predetti servizi tecnici e amministrativi sono del tutto imprecisati e indeterminati e non sussiste alcun elemento per riferirli alle imposizioni di servitù coattive di elettrodotto e men che meno a quella che riguarda i signori Comas. Non emergendo la procura sostanziale, anche la procura processuale non può essere valida. 9.10. L’art.77 del codice di rito, così come interpretato da giurisprudenza consolidata, esige la necessaria simmetria della rappresentanza processuale con quella sostanziale, sicché è consentito farsi rappresentare nel processo solo da un soggetto egualmente abilitato a rappresentare il preponente anche nei rapporti sostanziali corrispondenti. Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 cod.proc.civ., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 1334 del 18.1.2022; Sez. 2, n. 4924 del 27.2.2017;Sez. 1, n. 43 del 3.1.2017; Sez. 6 - 2, n. 16388 del 5.8.2016;Sez. 3, n. 16274 del 31.7.2015; Sez. U, n.24179 del 16.11.2009). 10. In accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, deve essere cassata l’ordinanza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art.384, comma 2, seconda parte, la Corte può decidere nel merito e dichiarare per i motivi sopra esposti inammissibile l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Le spese debbono seguire la soccombenza sia per il grado di merito, sia per quello di legittimità e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichi ara inammissibile l’opposizione dispiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto di [OSCURATO:PERSONA]; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di € 25.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, per il giud