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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannato [OSCURATO:PERSONA] per ia detenzione di una pistola.

Alla base della decisione vi sono cinque conversazioni telefoniche intercettate: - nella n. 5095 del 17 agosto 2012, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo rappresenta al secondo la necessità di rientrare in possesso della pistola e manifesta sorpresa per il fatto che Eramo l'ha data ad "Andrea";- nella n. 5106, intercorsa pochi minuti dopo tra gli stessi soggetti, Eramo assicura l'interlocutore sul fatto che si recherà da "Andrea" insieme a "Giampiero" (per riprendere - secondo ogni logica - la pistola); - nella conversazione intercorsa alle 21,35 dello stesso giorno tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il primo riferisce al secondo che "Andrea" e "Giampiero" si erano recati da Eramo e si erano fatti consegnare la pistola.

Nel corso della conversazione D'Oronzo si dimostra scettico sul fatto che Andrea e Giampiero si fossero recati insieme da Eramo per il motivo suddetto e dà assicurazioni all'interlocutore sul fatto che ne parlerà con Giampiero.

D'Oronzo accenna anche all'inesperienza di Giampiero per le armi; al che Murianni ribatte che "Andrea", invece, le sa usare; - nella conversazione n. 973 del 20 agosto 2012 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] si parla della pistola prelevata presso Eramo.

Giampiero dice che non è stato lui a farsi consegnare l'arma da Eramo ma "Andrea", il quale si riteneva creditore di Eramo di una non meglio precisata somma di denaro.

D'Oronzo ipotizza che Murianni abbia - parlando con lui - indicato Giampiero come concorrente di "Andrea" nell'appropriazione dell'arma affinché lo stesso D'Oronzo, ai vertici del sodallizio, si attivasse per recuperarla; - nella conversazione n. 5453 del 22 agosto 2012, intercorsa tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo rimprovera il secondo per il fatto di aver affidato la pistola ad Eramo.

Muriannì minimizza dicendosi sicuro che la pistola non andrà dispersa, essendo ora nelle mani di "tuo nipote" (id est, il nipote di D'Oronzo).

I giudici sono giunti alla identificazione di "Andrea" con [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che questi è fratello di [OSCURATO:PERSONA], marito (separato) di una nipote ex sorore (Carmela) di D'[OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, quindi, per la Corte di merito, di una indicazione atecnica, che indica, nel gergo comune, un nipote acquisito per via matrimoniale.

Il nipote reale di D'Oronzo è, invece, [OSCURATO:PERSONA], perché figlio di una sorella (Gabriella).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con un primo, esteso motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per l'inadeguatezza degli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità e per travisamento delle risultanze processuali.

La Corte d'appello ha gravemente errato nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA], posto che la documentazione versata in atti smentisce tale affermazione; ha errato pure nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] nipote di D'[OSCURATO:PERSONA], atteso che la testimonianza dell'ispettore Carbotti ha fatto giustizia di tale presunzione.

Il ricorrente sottolinea che nipote di D'Oronzo è [OSCURATO:PERSONA], per cui deve ritenersi assodato che, allorché nelle intercettazioni si parla del "nipote", questi è [OSCURATO:PERSONA], che non ha nessun tipo di rapporto con l'imputato.

A tanto va aggiunto, argomenta il ricorrente, che - allorché ha cercato di capire chi avesse prelevato l'arma - D'Oronzo si è rivolto a Giampiero, non ad Andrea; inoltre, che l'ampia istruttoria espletata non ha disvelato alcun tipo di rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con uno qualsiasi degli imputati del procedimento, che pure ha riguardato una molteplicità di soggetti collegati tra loro e uniti da vincolo associativo.

Esemplificativamente, sottolinea che l'imputato non compare in nessuna delle numerose intercettazioni effettuate, non è parente di nessuno degli imputati, non è mai stato trovato in compagnia di nessuno di essi, è sconosciuto agli altri imputati e agli investigatori.

2.1. Con altro motivo il ricorrente si duole dell'aumento di pena disposto per la recidiva, posto che le pene irrogate con le precedenti condanne ed ogni altro effetto penale si sono estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova.

Con lo stesso motivo si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/67 e delle attenuanti generiche, giustificato, in sentenza, con i "numerosi precedenti penali", laddove [OSCURATO:PERSONA] annoverava, al momento di emissione della sentenza, solo due precedenti condanne, per le quali era stata, oltretutto, disposta la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La Corte di cassazione aveva - con la pronuncia di annullamento - affidato al giudice di merito il compito di verificare se [OSCURATO:PERSONA] fosse "nipote" di D'[OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA].

La conclusione cui è pervenuta la Corte d'assise d'appello - dopo l'espletamento di opportune indagini - è che [OSCURATO:PERSONA] non è fratello di [OSCURATO:PERSONA] e non è nipote di D'[OSCURATO:PERSONA].

In realtà, rapporti di parentela col D'Oronzo ce l'ha [OSCURATO:PERSONA], che è figlia di una sorella di D'Oronzo ed ha sposato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Dal che si arguisce [OSCURATO:PERSONA] è affine di D'Oronzo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha rapporti né di parentela né di affinità con D'[OSCURATO:PERSONA].

Tale evenienza, unita al fatto che interlocutore di D'Oronzo è sempre stato [OSCURATO:PERSONA], che è effettivamente nipote dell'altro ed è ben inserito nel circuito criminale locale, nonché il fatto, rimarcato dal difensore, che le indagini, pur complesse, lunghe ed articolate, non hanno disvelato rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con alcuno dei numerosi soggetti gravitanti nell'orbita del capoclan sopra menzionato non consentono di ritenere gli elementi valorizzati dal giudicante (anzi, l'unico elemento valorizzato dal giudicante, rappresentato dalla coincidenza del nome emerso nelle intercettazioni con quello dell'imputato) dotati della gravità e precisione richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen. per addivenire all'affermazione di responsabilità, e quindi di risolvere in maniera tranquillizzante la re iudicanda.

Ne consegue che - non apparendo espletabili ulteriori approfondimenti istruttori - la sentenza va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.

Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re E te ore Il Presidente (Ant . (Eduard

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, in totale riforma della sentenza di primo grado, condannato [OSCURATO:PERSONA] per ia detenzione di una pistola. Alla base della decisione vi sono cinque conversazioni telefoniche intercettate: - nella n. 5095 del 17 agosto 2012, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il primo rappresenta al secondo la necessità di rientrare in possesso della pistola e manifesta sorpresa per il fatto che Eramo l'ha data ad "Andrea";- nella n. 5106, intercorsa pochi minuti dopo tra gli stessi soggetti, Eramo assicura l'interlocutore sul fatto che si recherà da "Andrea" insieme a "Giampiero" (per riprendere - secondo ogni logica - la pistola); - nella conversazione intercorsa alle 21,35 dello stesso giorno tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il primo riferisce al secondo che "Andrea" e "Giampiero" si erano recati da Eramo e si erano fatti consegnare la pistola. Nel corso della conversazione D'Oronzo si dimostra scettico sul fatto che Andrea e Giampiero si fossero recati insieme da Eramo per il motivo suddetto e dà assicurazioni all'interlocutore sul fatto che ne parlerà con Giampiero. D'Oronzo accenna anche all'inesperienza di Giampiero per le armi; al che Murianni ribatte che "Andrea", invece, le sa usare; - nella conversazione n. 973 del 20 agosto 2012 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] si parla della pistola prelevata presso Eramo. Giampiero dice che non è stato lui a farsi consegnare l'arma da Eramo ma "Andrea", il quale si riteneva creditore di Eramo di una non meglio precisata somma di denaro. D'Oronzo ipotizza che Murianni abbia - parlando con lui - indicato Giampiero come concorrente di "Andrea" nell'appropriazione dell'arma affinché lo stesso D'Oronzo, ai vertici del sodallizio, si attivasse per recuperarla; - nella conversazione n. 5453 del 22 agosto 2012, intercorsa tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo rimprovera il secondo per il fatto di aver affidato la pistola ad Eramo. Muriannì minimizza dicendosi sicuro che la pistola non andrà dispersa, essendo ora nelle mani di "tuo nipote" (id est, il nipote di D'Oronzo). I giudici sono giunti alla identificazione di "Andrea" con [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che questi è fratello di [OSCURATO:PERSONA], marito (separato) di una nipote ex sorore (Carmela) di D'[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, quindi, per la Corte di merito, di una indicazione atecnica, che indica, nel gergo comune, un nipote acquisito per via matrimoniale. Il nipote reale di D'Oronzo è, invece, [OSCURATO:PERSONA], perché figlio di una sorella (Gabriella). 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale, con un primo, esteso motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per l'inadeguatezza degli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità e per travisamento delle risultanze processuali. La Corte d'appello ha gravemente errato nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] fratello di [OSCURATO:PERSONA], posto che la documentazione versata in atti smentisce tale affermazione; ha errato pure nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] nipote di D'[OSCURATO:PERSONA], atteso che la testimonianza dell'ispettore Carbotti ha fatto giustizia di tale presunzione. Il ricorrente sottolinea che nipote di D'Oronzo è [OSCURATO:PERSONA], per cui deve ritenersi assodato che, allorché nelle intercettazioni si parla del "nipote", questi è [OSCURATO:PERSONA], che non ha nessun tipo di rapporto con l'imputato. A tanto va aggiunto, argomenta il ricorrente, che - allorché ha cercato di capire chi avesse prelevato l'arma - D'Oronzo si è rivolto a Giampiero, non ad Andrea; inoltre, che l'ampia istruttoria espletata non ha disvelato alcun tipo di rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con uno qualsiasi degli imputati del procedimento, che pure ha riguardato una molteplicità di soggetti collegati tra loro e uniti da vincolo associativo. Esemplificativamente, sottolinea che l'imputato non compare in nessuna delle numerose intercettazioni effettuate, non è parente di nessuno degli imputati, non è mai stato trovato in compagnia di nessuno di essi, è sconosciuto agli altri imputati e agli investigatori. 2.1. Con altro motivo il ricorrente si duole dell'aumento di pena disposto per la recidiva, posto che le pene irrogate con le precedenti condanne ed ogni altro effetto penale si sono estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova. Con lo stesso motivo si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895/67 e delle attenuanti generiche, giustificato, in sentenza, con i "numerosi precedenti penali", laddove [OSCURATO:PERSONA] annoverava, al momento di emissione della sentenza, solo due precedenti condanne, per le quali era stata, oltretutto, disposta la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione aveva - con la pronuncia di annullamento - affidato al giudice di merito il compito di verificare se [OSCURATO:PERSONA] fosse "nipote" di D'[OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione cui è pervenuta la Corte d'assise d'appello - dopo l'espletamento di opportune indagini - è che [OSCURATO:PERSONA] non è fratello di [OSCURATO:PERSONA] e non è nipote di D'[OSCURATO:PERSONA]. In realtà, rapporti di parentela col D'Oronzo ce l'ha [OSCURATO:PERSONA], che è figlia di una sorella di D'Oronzo ed ha sposato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Dal che si arguisce [OSCURATO:PERSONA] è affine di D'Oronzo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha rapporti né di parentela né di affinità con D'[OSCURATO:PERSONA]. Tale evenienza, unita al fatto che interlocutore di D'Oronzo è sempre stato [OSCURATO:PERSONA], che è effettivamente nipote dell'altro ed è ben inserito nel circuito criminale locale, nonché il fatto, rimarcato dal difensore, che le indagini, pur complesse, lunghe ed articolate, non hanno disvelato rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con alcuno dei numerosi soggetti gravitanti nell'orbita del capoclan sopra menzionato non consentono di ritenere gli elementi valorizzati dal giudicante (anzi, l'unico elemento valorizzato dal giudicante, rappresentato dalla coincidenza del nome emerso nelle intercettazioni con quello dell'imputato) dotati della gravità e precisione richiesta dall'art. 192 cod. proc. pen. per addivenire all'affermazione di responsabilità, e quindi di risolvere in maniera tranquillizzante la re iudicanda. Ne consegue che - non apparendo espletabili ulteriori approfondimenti istruttori - la sentenza va annullata senza rinvio per non avere l'imputato commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] re E te ore Il Presidente (Ant . (Eduard
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