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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 24388/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO Ord. n.sez. 1764/2025 CC - 20/05/2025 R.G.N. 9776/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24388/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato estinta per decorso del tempo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, definitiva in data 14 gennaio 2013, e ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revocare la sospensione condizionale concessa con due sentenze emesse dal medesimo Tribunale in data 30 settembre 2008, divenuta definitiva in data 25 maggio 2009, e in data 21 aprile 2010, definitiva il 28 maggio 2010.

Il giudice ha affermato che la sentenza emessa il 05/04/2012 avrebbe determinato la revoca delle sospensioni condizioni precedentemente concesse, ma dovendo la relativa pena essere dichiarata estinta, essa non poteva più spiegare tale effetto.

Ha altresì dichiarato, solo nella parte motiva, inammissibile la richiesta di revoca parziale della sentenza elencata al n. 9 del casellario giudiziale, con cui la Tamburrino era stata condannata, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 485 e 493 cod. pen., ritenendo che tale provvedimento sia stato presumibilmente già adottato da un altro giudice, non comparendo tale condanna nel certificato giudiziale aggiornato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per l'erronea valutazione delle prove e dei documenti.

La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca parziale della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017, elencata al n. 9 del casellario giudiziale, nella parte in cui è stata pronunciata condanna per reati successivamente abrogati, è errata in quanto non risulta vero che la sua annotazione sia stata eliminata dal certificato del casellario giudiziario, essendo detta sentenza ancora presente in quello emesso in data 03/03/2025, allegato al ricorso.

In ogni caso, l'eventuale assenza dell'annotazione di quella sentenza in un diverso atto acquisito dal giudice imponeva la verifica delle ragioni di tale eliminazione, non potendo il giudice desumere da ciò che la richiesta di revoca, in realtà parziale, fosse stata già accolta da un diverso ufficio.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, per violazione del principio della domanda.

Il giudice ha disposto l'estinzione della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, definitiva in data 14 gennaio 2013, senza alcuna richiesta di parte, non avanzata né dal pubblico ministero, né dall'interessata.

Tale pronuncia viola, perciò, il principio del contraddittorio stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen.

Essa, inoltre, è errata perché dal certificato del casellario giudiziario e dallo stato di esecuzione, allegati al ricorso, emerge che detta pena è stata posta in esecuzione, tanto che in relazione ad essa la condannata ha usufruito di vari periodi di liberazione anticipata, ed ha ottenuto la detenzione domiciliare per espiare la pena residua.

L'insussistenza dell'estinzione di tale pena per decorso del tempo rende detta condanna idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2008, divenuta definitiva in data 25 maggio 2009, e in data 21 aprile 2010, definitiva il 28 maggio 2010, come richiesto nell'istanza originaria, essendo il rigetto di tale istanza basato su un presupposto erroneo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto.

2. La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca parziale della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017 è palesemente errata, in quanto fondata su un presupposto inesistente e, in ogni caso, non accertato dal giudice.

La sentenza in questione è presente nel certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, al numero 9 dell'elenco dei provvedimenti emessi a carico della Tamburrino, per cui l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata è in contrasto con un documento ufficiale.

Nel certificato non è riportata, con riferimento a tale sentenza, alcuna decisione di altro ufficio giudiziario relativa ad una eventuale declaratoria di revoca della stessa, revoca che peraltro può essere solo parziale, in quanto essa ha condannato la Tamburrino non solo per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 15/01/2016, ma anche per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., la cui condanna è definitiva e non suscettibile di revoca per abrogazione o depenalizzazione del reato.

L'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui la richiesta del pubblico ministero sarebbe stata «verosimilmente ... oggetto di diversa definizione in altra sede» risulta pertanto incomprensibile, essendo impossibile l'eliminazione di una condanna per un reato non abrogato né depenalizzato, solo a seguito dell'intervenuta abrogazione o depenalizzazione di un diverso reato, giudicato con la medesima sentenza.

Tale affermazione non è corretta anche perché il giudice non può limitarsi a ritenere «verosimile» l'esistenza di una decisione, presumendola adottata da un altro ufficio giudiziario, ma è tenuto a verificarne l'effettiva emissione e la sua definitività, non potendo fondare la propria valutazione sul contenuto di un certificato del casellario giudiziale senza averne prima verificato la piena e completa affidabilità.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, risultando non confermata dal certificato penale allegato dal ricorrente l'affermazione di una già intervenuta revoca della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017, e non essendo peraltro plausibile che sia intervenuta una revoca totale di tale sentenza, in quanto avente ad oggetto anche un delitto che non è stato mai abrogato o depenalizzato.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la declaratoria di intervenuta estinzione della pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, divenuta definitiva in data 14 gennaio 2013, si fonda, a sua volta, su un presupposto errato.

La pena irrogata per un delitto, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., si estingue a causa del decorso del termine stabilito senza che ad essa sia data esecuzione.

Nel presente caso, però, dal certificato del casellario giudiziale allegato dal pubblico ministero e dalla posizione giuridica emessa dal D.A.P., risulta che tale condanna, ad anni tre e mesi sei di reclusione, è stata messa in esecuzione sin dal 14/01/2013, mediante detenzione in carcere della condannata e successiva concessione della detenzione domiciliare, e con applicazione della riduzione della sua durata a seguito della concessione di periodi di liberazione anticipata.

E' errata, pertanto, l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui a tale pena non è stata mai data esecuzione, nei dieci anni successivi alla irrevocabilità della sentenza, e sono conseguentemente errate sia la decisione di dichiarare estinta la pena inflitta con tale sentenza, sia quella di rigettare la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze emesse in precedenza, essendo tale rigetto motivato esclusivamente con l'intervenuta estinzione della pena di cui alla predetta sentenza, in realtà mai verificatasi.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con riferimento ad entrambi i suoi motivi, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO Ord. n.sez. 1764/2025 CC - 20/05/2025 R.G.N. 9776/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24388/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato estinta per decorso del tempo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, definitiva in data 14 gennaio 2013, e ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revocare la sospensione condizionale concessa con due sentenze emesse dal medesimo Tribunale in data 30 settembre 2008, divenuta definitiva in data 25 maggio 2009, e in data 21 aprile 2010, definitiva il 28 maggio 2010. Il giudice ha affermato che la sentenza emessa il 05/04/2012 avrebbe determinato la revoca delle sospensioni condizioni precedentemente concesse, ma dovendo la relativa pena essere dichiarata estinta, essa non poteva più spiegare tale effetto. Ha altresì dichiarato, solo nella parte motiva, inammissibile la richiesta di revoca parziale della sentenza elencata al n. 9 del casellario giudiziale, con cui la Tamburrino era stata condannata, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 485 e 493 cod. pen., ritenendo che tale provvedimento sia stato presumibilmente già adottato da un altro giudice, non comparendo tale condanna nel certificato giudiziale aggiornato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per l'erronea valutazione delle prove e dei documenti. La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca parziale della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017, elencata al n. 9 del casellario giudiziale, nella parte in cui è stata pronunciata condanna per reati successivamente abrogati, è errata in quanto non risulta vero che la sua annotazione sia stata eliminata dal certificato del casellario giudiziario, essendo detta sentenza ancora presente in quello emesso in data 03/03/2025, allegato al ricorso. In ogni caso, l'eventuale assenza dell'annotazione di quella sentenza in un diverso atto acquisito dal giudice imponeva la verifica delle ragioni di tale eliminazione, non potendo il giudice desumere da ciò che la richiesta di revoca, in realtà parziale, fosse stata già accolta da un diverso ufficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, per violazione del principio della domanda. Il giudice ha disposto l'estinzione della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, definitiva in data 14 gennaio 2013, senza alcuna richiesta di parte, non avanzata né dal pubblico ministero, né dall'interessata. Tale pronuncia viola, perciò, il principio del contraddittorio stabilito dall'art. 666 cod. proc. pen. Essa, inoltre, è errata perché dal certificato del casellario giudiziario e dallo stato di esecuzione, allegati al ricorso, emerge che detta pena è stata posta in esecuzione, tanto che in relazione ad essa la condannata ha usufruito di vari periodi di liberazione anticipata, ed ha ottenuto la detenzione domiciliare per espiare la pena residua. L'insussistenza dell'estinzione di tale pena per decorso del tempo rende detta condanna idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 settembre 2008, divenuta definitiva in data 25 maggio 2009, e in data 21 aprile 2010, definitiva il 28 maggio 2010, come richiesto nell'istanza originaria, essendo il rigetto di tale istanza basato su un presupposto erroneo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto. 2. La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca parziale della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017 è palesemente errata, in quanto fondata su un presupposto inesistente e, in ogni caso, non accertato dal giudice. La sentenza in questione è presente nel certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, al numero 9 dell'elenco dei provvedimenti emessi a carico della Tamburrino, per cui l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata è in contrasto con un documento ufficiale. Nel certificato non è riportata, con riferimento a tale sentenza, alcuna decisione di altro ufficio giudiziario relativa ad una eventuale declaratoria di revoca della stessa, revoca che peraltro può essere solo parziale, in quanto essa ha condannato la Tamburrino non solo per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 15/01/2016, ma anche per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., la cui condanna è definitiva e non suscettibile di revoca per abrogazione o depenalizzazione del reato. L'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui la richiesta del pubblico ministero sarebbe stata «verosimilmente ... oggetto di diversa definizione in altra sede» risulta pertanto incomprensibile, essendo impossibile l'eliminazione di una condanna per un reato non abrogato né depenalizzato, solo a seguito dell'intervenuta abrogazione o depenalizzazione di un diverso reato, giudicato con la medesima sentenza. Tale affermazione non è corretta anche perché il giudice non può limitarsi a ritenere «verosimile» l'esistenza di una decisione, presumendola adottata da un altro ufficio giudiziario, ma è tenuto a verificarne l'effettiva emissione e la sua definitività, non potendo fondare la propria valutazione sul contenuto di un certificato del casellario giudiziale senza averne prima verificato la piena e completa affidabilità. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, risultando non confermata dal certificato penale allegato dal ricorrente l'affermazione di una già intervenuta revoca della sentenza n. 1328/2011 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e divenuta definitiva il 06/06/2017, e non essendo peraltro plausibile che sia intervenuta una revoca totale di tale sentenza, in quanto avente ad oggetto anche un delitto che non è stato mai abrogato o depenalizzato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la declaratoria di intervenuta estinzione della pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 05 aprile 2012, divenuta definitiva in data 14 gennaio 2013, si fonda, a sua volta, su un presupposto errato. La pena irrogata per un delitto, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., si estingue a causa del decorso del termine stabilito senza che ad essa sia data esecuzione. Nel presente caso, però, dal certificato del casellario giudiziale allegato dal pubblico ministero e dalla posizione giuridica emessa dal D.A.P., risulta che tale condanna, ad anni tre e mesi sei di reclusione, è stata messa in esecuzione sin dal 14/01/2013, mediante detenzione in carcere della condannata e successiva concessione della detenzione domiciliare, e con applicazione della riduzione della sua durata a seguito della concessione di periodi di liberazione anticipata. E' errata, pertanto, l'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui a tale pena non è stata mai data esecuzione, nei dieci anni successivi alla irrevocabilità della sentenza, e sono conseguentemente errate sia la decisione di dichiarare estinta la pena inflitta con tale sentenza, sia quella di rigettare la richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze emesse in precedenza, essendo tale rigetto motivato esclusivamente con l'intervenuta estinzione della pena di cui alla predetta sentenza, in realtà mai verificatasi. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con riferimento ad entrambi i suoi motivi, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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