CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 11 gennaio 2003; avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] IFATrO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribuna- le di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (eseguito dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.) ritenendo il fatto non grave e il soggetto non pericoloso. Ricorre il Pubblico Ministero e deduce violazione di legge e, segnatamente dell'art. 381 cod. proc. pen., nella parte in cui avrebbe (erroneamente) ritenuto la non gravità del fatto (nonostante le modalità della condotta) e, parallelamen- te, sotto il profilo della pericolosità, non provata l'esistenza di un precedente specifico (in quanto rimasto allo stato di mera allegazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, il controllo che deve operare il giudice della convalida è un con- trollo di mera ragionevolezza, che va eseguito ex ante, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gra- vità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabi- lità (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich, Rv. 252949). Ebbene, il Tribunale, evidenziando l'atteggiamento collaborativo assunto dal- l'arrestato e la sua assoluta incensuratezza, ha valutato - alla luce della situazio- ne esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare - la gravità del fatto e la pericolosità dell'arrestato, ritenendo insussistente tanto l'una, quanto l'altra. A fronte di ciò il Procuratore ricorrente ha sostituito una propria valutazione a quella legittimamente operata dal giudice. Sia sotto il profilo della gravità del fatto (in relazione al quale, peraltro, non è dato comprendere come l'aver "con- fermato per iscritto" le generalità avrebbe reso più lungo e difficoltoso l'accerta- mento successivo), sia sotto il profilo della personalità dell'arrestato (introducen- do dati relativi a diverso procedimento del quale non è nota neanche l'effettiva esistenza). In questi termini, alla luce dei limiti connaturati al sindacato di legittimità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors