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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1993

Cassazione n. 25989/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1993 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .

Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, fuori dalla ricorrenza di prove postume, la motivazione della Corte di merito che non ritiene necessario procedere alla rinnovazione della completa ed esaustiva istruzione dibattimentale, non è censurabile con il ricorso per cassazione attesa la discrezionalità riconosciuta sul tema dal legislatore processuale (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); ritenuto altresì che i restanti motivi di ricorso, con cui, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di rapina e lesioni personali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1993 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, fuori dalla ricorrenza di prove postume, la motivazione della Corte di merito che non ritiene necessario procedere alla rinnovazione della completa ed esaustiva istruzione dibattimentale, non è censurabile con il ricorso per cassazione attesa la discrezionalità riconosciuta sul tema dal legislatore processuale (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); ritenuto altresì che i restanti motivi di ricorso, con cui, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di rapina e lesioni personali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio
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