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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:328
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0032_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa C-32/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], del suo stesso servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig.

I.M.

Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce:

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1). 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0032_IT [OSCURATO:PERSONA] causa C-32/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], del suo stesso servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce: [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1). 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris