Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 07428/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 07428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris