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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 20791/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE DI C:ASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e alle note illustrative depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 22 Febbraio 2022 dalla Corte di appello di Firenze che, decidendo in sede di rinvio da questa Corte che aveva annullato la pronunzia assolutoria di merito, ne ha affermato la responsabilità per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario l'imputato deducendo che con il ricorso la difesa aveva lamentato la mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], originariamente coimputato del ricorrente; per tale sua posizione Martini, pur essendo stato citato nel giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato condizionato, non aveva inteso rendere dichiarazioni; il proscioglimento del Martini intervenuto in forza della medesima sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la pronunzia as:solutoria in favore del Berni rendeva necessaria la rinnovazione della sua citazione per consentire la sua audizione, ormai non soggetta al suo consenso, al fine di precisare i contenuti delle dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio di garanzia, considerato che con memoria depositata nel medesimo giudizio, Martini aveva ridimensionato le sue iniziali accuse nei confronti del Berni.

La sentenza della Sesta sezione di questa Corte ha respinto il motivo di ricorso in questione ritenendolo generico, in quanto ha osservato che la frase estrapolata dalla memoria depositata dal Martini in udienza non doveva essere necessariamente interpretata nel senso proposto dalla difesa del Berni e non costituiva elemento idoneo a scagionare l'odierno ricorrente; che, comunque, la difesa non aveva esposto le ricadute della rinnovazione invocata sul quadro probatorio posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Secondo il difensore, la Corte di legittimità così facendo sarebbe incorsa in errore di fatto in quanto non avrebbe percepito correttamente gli argomenti enunciati nell'atto di ricorso e non avrebbe colto l'effettivo oggetto della impugnazione che emergerebbe ictu ocufi dalla semplice lettura degli atti processuali di parte.

In particolare mentre il legale aveva inteso sottolineare che nella memoria depositata in udienza Martini aveva affermato che le accuse da lui stesso formulate erano state provocate dal livore generato dalla lettura dell'ordinanza cautelare e che, qualora in occasione del colloquio con il Berni, avesse avuto sentore di una qualche minaccia avrebbe opposto un netto rifiuto, la Corte ha del tutto frainteso il significato della doglianza difensiva, incorrendo in errore di fatto che incide sulla decisione.

Rileva inoltre che il motivo di ricorso aveva dettagliatamente esposto i numerosi elementi probatori tratti dalle conversazioni intercettate che confortavano tale ricostruzione, a dispetto di quanto sostenuto nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché le censure proposte non rientrano nell'ambito dell'articolo 625 bis cod.proc.pen.

Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.U, n. 18651 del 2015, Moroni; Sez.6, n. 46065 del 17/07/2014, Marrelli).

Anche recentemente è stato ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, Sentenza n. 11172 del 15/12/2023 Cc. (dep. 18/03/2024 ) Rv. 286048 - 01) E' inoltre inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivc del ricorso, laddove il giudice non ha pretermesso l'esame del motivo, ma lo abbia trattato e abbia formulato una motivazione anche implicita.

Nella specie, il ricorrente lamenta non un errore percettivo, ma una difettosa valutazione della Corte di cassazione rispetto alla effettiva portata del motivo di ricorso e un'insoddisfacente interpretazione del contenuto della doglianza e della prova dichiarativa dedotta, oltre che una motivazione illogica e apparente del giudice di legittimità, così formulando censure che non possono essere sollevate con il ricorso straordinario.

Nel caso in esame la Corte di legittimità ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla censura dedotta dalla parte, palesando di comprenderla nel suo pieno significato: ha infatti osservato che la difesa si doleva del mancato accoglimento della istanza di rinnovazione dell'attività istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen., istituto del tutto diverso dall'istanza di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un soggetto, in ragione dei diversi spazi di discrezionalità riservati al giudicante e ai diversi criteri cui deve attenersi nell'ammissione delle prove richieste; che la frase estrapolata dalla memoria depositata in giudizio dalla persona offesa non aveva contenuto univoco e quindi non necessariamente doveva essere interpretata nel senso proposto dalla difesa, e cioè di una ritrattazione delle precedenti dichiarazioni; che comunque l'apporto dichiarativo del Martini non aveva assunto rilevanza decisiva rispetto al quadro probatorio acquisito a carico dell'imputato, costituito anche dal compendio intercettivo e che la difesa non aveva neppure illustrato le ricadute probatorie di detta ammissione, incorrendo nel vizio di genericità.

Alla stregua di questi elementi il collegio ha osservato che la rinnovazione dell'escussione della persona offesa richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. dalla difesa era stata correttamente respinta dalla Corte di merito, con adeguata e congrua argomentazione, nel rispetto dei propri poteri e dei criteri previsti dall'art. 603 cod.proc.pen..

In conclusione deve osservarsi che dalla lettura del provvedimento impugnato e del primo ricorso non emerge alcun errore percettivo e di fatto in cui sia incorsa la Corte nella comprensione del contenuto del motivo di censura o un'omessa valutazione di profili dedotti tali da inficiare il suo giudizio, ma, al più, una sintetica esposizione delle ragioni poste a sostegno delle proprie valutazioni, che, in forza dei principi sopra richiamati, non possono essere oggetto di sindacato in questa sede.

2. In ragione di queste considerazioni si impone la dic:hiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 8 MAGGIO 2024 Il Presidente est.

Maria i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE DI C:ASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi e alle note illustrative depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 22 Febbraio 2022 dalla Corte di appello di Firenze che, decidendo in sede di rinvio da questa Corte che aveva annullato la pronunzia assolutoria di merito, ne ha affermato la responsabilità per il reato di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso straordinario l'imputato deducendo che con il ricorso la difesa aveva lamentato la mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], originariamente coimputato del ricorrente; per tale sua posizione Martini, pur essendo stato citato nel giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato condizionato, non aveva inteso rendere dichiarazioni; il proscioglimento del Martini intervenuto in forza della medesima sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la pronunzia as:solutoria in favore del Berni rendeva necessaria la rinnovazione della sua citazione per consentire la sua audizione, ormai non soggetta al suo consenso, al fine di precisare i contenuti delle dichiarazioni rese in occasione dell'interrogatorio di garanzia, considerato che con memoria depositata nel medesimo giudizio, Martini aveva ridimensionato le sue iniziali accuse nei confronti del Berni. La sentenza della Sesta sezione di questa Corte ha respinto il motivo di ricorso in questione ritenendolo generico, in quanto ha osservato che la frase estrapolata dalla memoria depositata dal Martini in udienza non doveva essere necessariamente interpretata nel senso proposto dalla difesa del Berni e non costituiva elemento idoneo a scagionare l'odierno ricorrente; che, comunque, la difesa non aveva esposto le ricadute della rinnovazione invocata sul quadro probatorio posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Secondo il difensore, la Corte di legittimità così facendo sarebbe incorsa in errore di fatto in quanto non avrebbe percepito correttamente gli argomenti enunciati nell'atto di ricorso e non avrebbe colto l'effettivo oggetto della impugnazione che emergerebbe ictu ocufi dalla semplice lettura degli atti processuali di parte. In particolare mentre il legale aveva inteso sottolineare che nella memoria depositata in udienza Martini aveva affermato che le accuse da lui stesso formulate erano state provocate dal livore generato dalla lettura dell'ordinanza cautelare e che, qualora in occasione del colloquio con il Berni, avesse avuto sentore di una qualche minaccia avrebbe opposto un netto rifiuto, la Corte ha del tutto frainteso il significato della doglianza difensiva, incorrendo in errore di fatto che incide sulla decisione. Rileva inoltre che il motivo di ricorso aveva dettagliatamente esposto i numerosi elementi probatori tratti dalle conversazioni intercettate che confortavano tale ricostruzione, a dispetto di quanto sostenuto nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché le censure proposte non rientrano nell'ambito dell'articolo 625 bis cod.proc.pen. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.U, n. 18651 del 2015, Moroni; Sez.6, n. 46065 del 17/07/2014, Marrelli). Anche recentemente è stato ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, Sentenza n. 11172 del 15/12/2023 Cc. (dep. 18/03/2024 ) Rv. 286048 - 01) E' inoltre inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivc del ricorso, laddove il giudice non ha pretermesso l'esame del motivo, ma lo abbia trattato e abbia formulato una motivazione anche implicita. Nella specie, il ricorrente lamenta non un errore percettivo, ma una difettosa valutazione della Corte di cassazione rispetto alla effettiva portata del motivo di ricorso e un'insoddisfacente interpretazione del contenuto della doglianza e della prova dichiarativa dedotta, oltre che una motivazione illogica e apparente del giudice di legittimità, così formulando censure che non possono essere sollevate con il ricorso straordinario. Nel caso in esame la Corte di legittimità ha fornito sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla censura dedotta dalla parte, palesando di comprenderla nel suo pieno significato: ha infatti osservato che la difesa si doleva del mancato accoglimento della istanza di rinnovazione dell'attività istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen., istituto del tutto diverso dall'istanza di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di un soggetto, in ragione dei diversi spazi di discrezionalità riservati al giudicante e ai diversi criteri cui deve attenersi nell'ammissione delle prove richieste; che la frase estrapolata dalla memoria depositata in giudizio dalla persona offesa non aveva contenuto univoco e quindi non necessariamente doveva essere interpretata nel senso proposto dalla difesa, e cioè di una ritrattazione delle precedenti dichiarazioni; che comunque l'apporto dichiarativo del Martini non aveva assunto rilevanza decisiva rispetto al quadro probatorio acquisito a carico dell'imputato, costituito anche dal compendio intercettivo e che la difesa non aveva neppure illustrato le ricadute probatorie di detta ammissione, incorrendo nel vizio di genericità. Alla stregua di questi elementi il collegio ha osservato che la rinnovazione dell'escussione della persona offesa richiesta ex art. 603 cod.proc.pen. dalla difesa era stata correttamente respinta dalla Corte di merito, con adeguata e congrua argomentazione, nel rispetto dei propri poteri e dei criteri previsti dall'art. 603 cod.proc.pen.. In conclusione deve osservarsi che dalla lettura del provvedimento impugnato e del primo ricorso non emerge alcun errore percettivo e di fatto in cui sia incorsa la Corte nella comprensione del contenuto del motivo di censura o un'omessa valutazione di profili dedotti tali da inficiare il suo giudizio, ma, al più, una sintetica esposizione delle ragioni poste a sostegno delle proprie valutazioni, che, in forza dei principi sopra richiamati, non possono essere oggetto di sindacato in questa sede. 2. In ragione di queste considerazioni si impone la dic:hiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma 8 MAGGIO 2024 Il Presidente est. Maria i
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