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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46817/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Taranto confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 423-bis cod. pen. e per quello di cui all'art. 586 cod. pen., per avere appiccato il fuoco a un terreno di sterpaglie che, propagandosi fino al bosco di "fata Morgana" e le rispettive zone di interfaccia urbano-rurale, cagionava un incendio creando grave pericolo per l'incolumità pubblica, danneggiando aree, protette da vincoli paesaggistici e perché da tale fatto derivava, come conseguenza non voluta, la morte per ustione di [OSCURATO:PERSONA].

Nel confermare il provvedimento impugnato, per quanto qui di interesse, il Tribunale del riesame richiamava preliminarmente la ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza cautelare e poneva in rilievo che [OSCURATO:PERSONA], sia in occasione del suo interrogatorio, sia della convalida dell' arresto, aveva ammesso di avere appiccato il fuoco, con la sola finalità di pulire dalle erbacce l'area di proprietà comunale confinante con il proprio terreno e che, dopo che le fiamme si erano propagate, aveva immediatamente telefonato al numero 115 dei Vigili del fuoco che, tuttavia non riusciva a contattare, avvisando quindi suo fratello e la sua vicina di casa; egli affermava di essere tornato sul posto e di essersi prodigato per il suo spegnimento.

1.1. Quanto agli indizi di colpevolezza del delitto di cui all'articolo 586 cod. pen., cui la richiesta di riesame era limitata, il Tribunale avversava la tesi difensiva secondo cui il decesso di [OSCURATO:PERSONA] si era prodotto non già a seguito dell'incendio appiccato dall'indagato, ma a causa dell'incendio non domato dai vigili del fuoco nel corso del loro primo intervento: se i Vigili del fuoco fossero stati in grado di spegnere l'incendio già al primo tentativo, senza allontanarsi dal posto e dare così il tempo alle fiamme di riprendere vigore - come invece accaduto - l'incendio non avrebbe mai attinto l'abitazione di Fasanella.

Osservava il Tribunale, per contrastare detta conclusione, che il fatto d'incendio era unico, sia pur se non efficacemente domato dai Vigili del fuoco nel corso del primo intervento e che, conseguentemente, secondo la concezione condizionalistica della causalità accolta dal nostro ordinamento e codificata nell'art. 40 cod. pen., era impossibile non ricondurre il decesso della donna alla condotta dell'indagato che aveva appiccato le fiamme.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva sussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per la quale si procede.

Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente, poneva in risalto - come già evidenziato dal giudice per le indagini preliminari - la negativa personalità dell'indagato quale persona «preoccupantemente incentrata sul perseguimento del proprio esclusivo interesse personale per raggiungere il quale era disposto a mettere in pericolo l'incolumità pubblica».

Segnatamente, rilevavano i Giudici della cautela che, a fronte dello stato di abbandono in cui versava il limitrofo terreno comunale, l'indagato avrebbe dovuto e potuto allertare le autorità competenti affinché provvedessero alle necessarie operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

Egli invece aveva deciso di provvedere da sé, in pieno periodo estivo, in un orario particolarmente caldo e nonostante spirasse un forte vento.

Conclusivamente il Tribunale riteneva che l'indagato avesse dimostrato una spiccata insofferenza rispetto alle regole, avendo deciso di farsi giustizia da sé senza neppure fare un tentativo di rivolgersi ai competenti uffici comunali e una pressoché totale incapacità di autocontrollo, ciò che impediva di ritenere idonea la più mite misura degli arresti domiciliari, anche con le particolarità particolari modalità di controllo di quell'articolo 275-bis cod. proc. pen. 2.

Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo, avversa la motivazione del Tribunale del riesame in punto di gravi indizi del reato di cui all'art. 586 cod. pen., con particolare riferimento al profilo della interruzione del nesso causale.

Dopo avere richiamato la cronologia degli eventi occorsi il giorno dell'incendio, ha posto in particolare risalto la circostanza che l'incendio, appiccato alle 12:40 e che aveva raggiunto alle ore 13:00 già discrete dimensioni, era fatto oggetto di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco dalle ore 13:21 fino alle ore 15:10.

Intorno alle 15:28, tuttavia, veniva nuovamente segnalata una situazione di incendio estremamente sviluppato sicché i vigili del fuoco tornavano sul posto alle ore 15:50.

Era, pertanto, solo in seguito al ravvivarsi delle fiamme che era attinta l'abitazione dove rimaneva intrappolata Fasa nella.

Il ricorrente, riprendendo la tesi prospettata nel riesame, secondo cui il decesso della donna si sarebbe prodotto a causa dell'incendio non domato dai vigili del fuoco in occasione del loro primo intervento, insiste nel ritenere che il mancato spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco costituisce una concausa eccentrica ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 274 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto l'indagato soggetto capace di reiterare condotte analoghe essendo persona che, al fine di perseguire un proprio interesse personale, era disposta a mettere in pericolo l'incolumità pubblica e, al tempo stesso, afferma che l'incendio era stato determinato dalla volontà dell'indagato di ovviare alla grave incuria caratterizzante il terreno di proprietà del Comune.

Tale affermazione sarebbe contraddittoria perché non considera che la condotta dell'indagato presuppone una condizione, ossia l'inerzia dell'amministrazione comunale nel mantenere in stato di abbandono il terreno di sua proprietà, senza la quale questi non avrebbe agito.

La difesa pone altresì in evidenza che il Giudice della cautela non avrebbe attribuito adeguata considerazione al fatto che il ricorrente, pur essendosi allontanato subito dopo l'inizio dell'incendio, faceva immediatamente ritorno sul posto attivandosi nel tentare di arginarlo.

Nell'ultima parte del motivo si fa rilevare come erroneamente, al fine di escludere la possibilità di sostituire la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il Tribunale abbia trascurato la confessione dell'indagato, il fatto che egli tentò di contattare i vigili del fuoco, allertò il fratello e la vicina di casa, e si attivò per spegnere l'incendio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione delle esigenze cautelari, per le ragioni che si indicano appresso.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come anticipato, la difesa si è limitata ad avversare la possibilità di configurare a carico dell'indagato - dichiaratosi autore dell'incendio - dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 586 cod. pen.

E, tuttavia, in presenza di una motivazione, quale quella richiamata nella premessa del presente provvedimento, logica e corretta in diritto in punto di gravità indiziaria - fondata sulla granitica giurisprudenza di questa Corte in tema di nesso di causalità - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame, quando non addirittura manifestamente errate in diritto, nella parte in cui si afferma che il mancato spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del fuoco avrebbe interrotto il nesso causale.

Correttamente, sul punto, il Tribunale del riesame ha escluso che, rispetto alla condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ossia quella di appiccare il fuoco alle sterpaglie presenti sul terreno comunale, l'omesso immediato spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del fuoco, potesse costituire una concausa sopravvenuta tale da elidere il nesso di derivazione logica tra la prima e l'evento morte.

A tal fine ha chiarito/ con motivazione aderente alla giurisprudenza di legittimità in tema di causalità e concause ampiamente citata nel provvedimento impugnato i- che, nel momento in cui aveva appiccato il fuoco, il ricorrente non poteva fare sicuro affidamento su un pronto e risolutivo intervento dei Vigili del fuoco, essendo caratteristica intrinseca a ogni incendio la difficoltà di spegnimento.

Sicché le difficoltà incontrate dai Vigili del fuoco nel domare le fiamme, lungi da determinare una situazione di rischio del tutto nuova e diversa, avevano rappresentato la concretizzazione di quel rischio che la fattispecie incriminatrice mira a prevenire e che la sconsiderata condotta dell'indagato aveva innescato.

2. Osserva il Collegio che è, invece, ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. 2.1.

Questa Corte, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantonneno imminenti, ossia immediate.

E', dunque, sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non è necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va infatti inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa laddove la condotta si presenta come occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

2.2. Di questi principi il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, posto che - lungi dall'effettuare un adeguato giudizio prognostico sulla scorta di elementi obiettivi - ha reso una motivazione meramente assertiva in punto di negativa personalità dell'indagato, «quale persona incentrata sul perseguimento del proprio esclusivo interesse personale per raggiungere il quale era disposto a mettere in pericolo l'incolumità pubblica », ove non contraddittoria nella parte in cui afferma che questi volesse solo bruciare le sterpaglie che si erano accumulate sul terreno comunale e che non volesse la distruzione di ettari di bosco e men che mai la morte di una persona.

Infine, si è - come lamentato dal ricorrente - depotenziata la sua condotta collaborativa con una mera ipotesi, non a caso espressa in termini meramente probabilistici («non può escludersi»), secondo la quale il suo contributo nel cercare di contenere le fiamme coincideva con il suo personale interesse che le stesse non attingessero il terreno di sua proprietà.

3. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Taranto- Sezione del riesame per nuovo giudizio sul punto, ivi compreso quello dell'adeguatezza della misura di massimo rigore.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto Sezione per il riesame.

Manda alla cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di TARANTO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Taranto confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 423-bis cod. pen. e per quello di cui all'art. 586 cod. pen., per avere appiccato il fuoco a un terreno di sterpaglie che, propagandosi fino al bosco di "fata Morgana" e le rispettive zone di interfaccia urbano-rurale, cagionava un incendio creando grave pericolo per l'incolumità pubblica, danneggiando aree, protette da vincoli paesaggistici e perché da tale fatto derivava, come conseguenza non voluta, la morte per ustione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel confermare il provvedimento impugnato, per quanto qui di interesse, il Tribunale del riesame richiamava preliminarmente la ricostruzione del fatto contenuta nell'ordinanza cautelare e poneva in rilievo che [OSCURATO:PERSONA], sia in occasione del suo interrogatorio, sia della convalida dell' arresto, aveva ammesso di avere appiccato il fuoco, con la sola finalità di pulire dalle erbacce l'area di proprietà comunale confinante con il proprio terreno e che, dopo che le fiamme si erano propagate, aveva immediatamente telefonato al numero 115 dei Vigili del fuoco che, tuttavia non riusciva a contattare, avvisando quindi suo fratello e la sua vicina di casa; egli affermava di essere tornato sul posto e di essersi prodigato per il suo spegnimento. 1.1. Quanto agli indizi di colpevolezza del delitto di cui all'articolo 586 cod. pen., cui la richiesta di riesame era limitata, il Tribunale avversava la tesi difensiva secondo cui il decesso di [OSCURATO:PERSONA] si era prodotto non già a seguito dell'incendio appiccato dall'indagato, ma a causa dell'incendio non domato dai vigili del fuoco nel corso del loro primo intervento: se i Vigili del fuoco fossero stati in grado di spegnere l'incendio già al primo tentativo, senza allontanarsi dal posto e dare così il tempo alle fiamme di riprendere vigore - come invece accaduto - l'incendio non avrebbe mai attinto l'abitazione di Fasanella. Osservava il Tribunale, per contrastare detta conclusione, che il fatto d'incendio era unico, sia pur se non efficacemente domato dai Vigili del fuoco nel corso del primo intervento e che, conseguentemente, secondo la concezione condizionalistica della causalità accolta dal nostro ordinamento e codificata nell'art. 40 cod. pen., era impossibile non ricondurre il decesso della donna alla condotta dell'indagato che aveva appiccato le fiamme. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, riteneva sussistente quella del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per la quale si procede. Muovendo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente, poneva in risalto - come già evidenziato dal giudice per le indagini preliminari - la negativa personalità dell'indagato quale persona «preoccupantemente incentrata sul perseguimento del proprio esclusivo interesse personale per raggiungere il quale era disposto a mettere in pericolo l'incolumità pubblica». Segnatamente, rilevavano i Giudici della cautela che, a fronte dello stato di abbandono in cui versava il limitrofo terreno comunale, l'indagato avrebbe dovuto e potuto allertare le autorità competenti affinché provvedessero alle necessarie operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Egli invece aveva deciso di provvedere da sé, in pieno periodo estivo, in un orario particolarmente caldo e nonostante spirasse un forte vento. Conclusivamente il Tribunale riteneva che l'indagato avesse dimostrato una spiccata insofferenza rispetto alle regole, avendo deciso di farsi giustizia da sé senza neppure fare un tentativo di rivolgersi ai competenti uffici comunali e una pressoché totale incapacità di autocontrollo, ciò che impediva di ritenere idonea la più mite misura degli arresti domiciliari, anche con le particolarità particolari modalità di controllo di quell'articolo 275-bis cod. proc. pen. 2. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo, avversa la motivazione del Tribunale del riesame in punto di gravi indizi del reato di cui all'art. 586 cod. pen., con particolare riferimento al profilo della interruzione del nesso causale. Dopo avere richiamato la cronologia degli eventi occorsi il giorno dell'incendio, ha posto in particolare risalto la circostanza che l'incendio, appiccato alle 12:40 e che aveva raggiunto alle ore 13:00 già discrete dimensioni, era fatto oggetto di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco dalle ore 13:21 fino alle ore 15:10. Intorno alle 15:28, tuttavia, veniva nuovamente segnalata una situazione di incendio estremamente sviluppato sicché i vigili del fuoco tornavano sul posto alle ore 15:50. Era, pertanto, solo in seguito al ravvivarsi delle fiamme che era attinta l'abitazione dove rimaneva intrappolata Fasa nella. Il ricorrente, riprendendo la tesi prospettata nel riesame, secondo cui il decesso della donna si sarebbe prodotto a causa dell'incendio non domato dai vigili del fuoco in occasione del loro primo intervento, insiste nel ritenere che il mancato spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco costituisce una concausa eccentrica ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 274 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha ritenuto l'indagato soggetto capace di reiterare condotte analoghe essendo persona che, al fine di perseguire un proprio interesse personale, era disposta a mettere in pericolo l'incolumità pubblica e, al tempo stesso, afferma che l'incendio era stato determinato dalla volontà dell'indagato di ovviare alla grave incuria caratterizzante il terreno di proprietà del Comune. Tale affermazione sarebbe contraddittoria perché non considera che la condotta dell'indagato presuppone una condizione, ossia l'inerzia dell'amministrazione comunale nel mantenere in stato di abbandono il terreno di sua proprietà, senza la quale questi non avrebbe agito. La difesa pone altresì in evidenza che il Giudice della cautela non avrebbe attribuito adeguata considerazione al fatto che il ricorrente, pur essendosi allontanato subito dopo l'inizio dell'incendio, faceva immediatamente ritorno sul posto attivandosi nel tentare di arginarlo. Nell'ultima parte del motivo si fa rilevare come erroneamente, al fine di escludere la possibilità di sostituire la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il Tribunale abbia trascurato la confessione dell'indagato, il fatto che egli tentò di contattare i vigili del fuoco, allertò il fratello e la vicina di casa, e si attivò per spegnere l'incendio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla motivazione delle esigenze cautelari, per le ragioni che si indicano appresso. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come anticipato, la difesa si è limitata ad avversare la possibilità di configurare a carico dell'indagato - dichiaratosi autore dell'incendio - dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 586 cod. pen. E, tuttavia, in presenza di una motivazione, quale quella richiamata nella premessa del presente provvedimento, logica e corretta in diritto in punto di gravità indiziaria - fondata sulla granitica giurisprudenza di questa Corte in tema di nesso di causalità - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive, in larga parte già preventivamente confutate dai giudici del riesame, quando non addirittura manifestamente errate in diritto, nella parte in cui si afferma che il mancato spegnimento dell'incendio da parte dei Vigili del fuoco avrebbe interrotto il nesso causale. Correttamente, sul punto, il Tribunale del riesame ha escluso che, rispetto alla condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ossia quella di appiccare il fuoco alle sterpaglie presenti sul terreno comunale, l'omesso immediato spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del fuoco, potesse costituire una concausa sopravvenuta tale da elidere il nesso di derivazione logica tra la prima e l'evento morte. A tal fine ha chiarito/ con motivazione aderente alla giurisprudenza di legittimità in tema di causalità e concause ampiamente citata nel provvedimento impugnato i- che, nel momento in cui aveva appiccato il fuoco, il ricorrente non poteva fare sicuro affidamento su un pronto e risolutivo intervento dei Vigili del fuoco, essendo caratteristica intrinseca a ogni incendio la difficoltà di spegnimento. Sicché le difficoltà incontrate dai Vigili del fuoco nel domare le fiamme, lungi da determinare una situazione di rischio del tutto nuova e diversa, avevano rappresentato la concretizzazione di quel rischio che la fattispecie incriminatrice mira a prevenire e che la sconsiderata condotta dell'indagato aveva innescato. 2. Osserva il Collegio che è, invece, ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. 2.1. Questa Corte, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantonneno imminenti, ossia immediate. E', dunque, sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non è necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va infatti inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa laddove la condotta si presenta come occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. 2.2. Di questi principi il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, posto che - lungi dall'effettuare un adeguato giudizio prognostico sulla scorta di elementi obiettivi - ha reso una motivazione meramente assertiva in punto di negativa personalità dell'indagato, «quale persona incentrata sul perseguimento del proprio esclusivo interesse personale per raggiungere il quale era disposto a mettere in pericolo l'incolumità pubblica », ove non contraddittoria nella parte in cui afferma che questi volesse solo bruciare le sterpaglie che si erano accumulate sul terreno comunale e che non volesse la distruzione di ettari di bosco e men che mai la morte di una persona. Infine, si è - come lamentato dal ricorrente - depotenziata la sua condotta collaborativa con una mera ipotesi, non a caso espressa in termini meramente probabilistici («non può escludersi»), secondo la quale il suo contributo nel cercare di contenere le fiamme coincideva con il suo personale interesse che le stesse non attingessero il terreno di sua proprietà. 3. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Taranto- Sezione del riesame per nuovo giudizio sul punto, ivi compreso quello dell'adeguatezza della misura di massimo rigore. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto Sezione per il riesame. Manda alla cancell
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