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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38396/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terze interessate e legali rappresentati, rispettivamente, della società "Colorificio il Tempio della Fenice" s.r.l. e "il Tempio dei Templari" s.r.l. chiedono l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme in sequestro.

Secondo i Giudici di merito non erano emersi elementi nuovi per ritenere di pertinenza delle ricorrenti le somme (euro 17.620,00 trovate in un armadio della camera da letto dell'indagato ed euro 40.790, custodite nella cassaforte di casa) sequestrate in data 20 aprile 2020 in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (figlio e fratello delle ricorrenti) perché trovato in possesso di circa 4 chilogrammi di hashish e 2,395,00 chilogrammi di cocaina e, quindi, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.

2. Le ricorrenti, con motivi comuni sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denunciano: 2.1.violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis e 310 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato la grave carenza che inficiava l'ordinanza impugnata - cioè il deficit motivazionale sulla laconica affermazione di insussistenza di fatti nuovi, da parte del giudice per le indagini preliminari - e, conseguentemente ha proceduto autonomamente alla ricostruzione del compendio indiziario omettendo, invece, di esaminare le censure difensive sulla "parzialità" e manifesta infondatezza delle conclusioni del primo giudice; 2.2.violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., poiché il Tribunale non ha esaminato la censura difensiva relativamente alla esistenza di fatti nuovi, esclusi tout court dal giudice per le indagini preliminari; si contrassegnano, infine, per apparenza di motivazione, le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato sull'appartenenza delle somme in sequestro alle odierne ricorrenti: il Tribunale ha travisato il tenore delle allegazioni difensive (sulla provenienza delle somme in sequestro dalle casse delle società) imputandole ai conti correnti nonché sul contenuto della consulenza che ne riconduce la provenienza ai valori finanziari presenti nella contabilità delle società e che erano destinate a sopportare spese imminenti, nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari".

Altrettanto apoditticamente il Tribunale ha valorizzato la pendenza delle indagini in corso sulla base del mero enunciato della Procura posto che agli atti non sono presenti tracce di attività investigative ulteriori.

3. Sono state presentate, con memoria scritta, note di udienza con le quali il difensore delle ricorrenti ha proposto argomentazioni sulla requisitoria della pubblica accusa, ribadendo la fondatezza dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.

Va ricordato, a smentita della ricostruzione sviluppata nel ricorso sui poteri del Tribunale della cautela in sede di appello in materia di impugnazioni reali, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione.

Questa Corte, nell'affermare il principio innanzi enunciato ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566), regola che discende dal disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen..

Ne consegue che anche ove il provvedimento del giudice per le indagini preliminari fosse stato connotato da deficit di motivazione - ma così non è nel caso in esame - ben poteva il Tribunale del riesame, esaminando le allegazioni e le censure difensive svolte dagli appellanti, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato poiché rientrava nei poteri devolutigli con l'impugnazione.

Anche se con formula estremamente sintetica il primo giudice aveva, peraltro, escluso la idoneità degli elementi allegati come "novum" ad integrare fatti suscettibili di apprezzamento ai fini della revoca della misura enunciando una conclusione ribadita dal Tribunale che ha esaminato le allegazioni difensive fondate sul contenuto della consulenza di parte che, secondo le argomentazioni svolte con il ricorso, aveva dimostrato la destinazione delle somme contanti cadute in sequestro (in particolare della somma di 40.790,00) al pagamento di rate di finanziamento erogato alla società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari"; che si trattava di somme ritirate dai conti correnti bancari delle società ricorrenti sui quali erano state versate somme corrispondenti attraverso bonifici eseguiti sia dalla società che da terzi e che, comunque, si trattava di somme compatibili con la disponibilità di cassa della società "Colorificio il Tempio della Fenice" (ove era indicata la disponibilità di euro 21.946,77 superiore alla somma in sequestro di euro 17.620,00) così come le somme presenti nella cassa sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari (euro 89.800,37).

Premesso che può essere dedotto, con il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, solo vizio di violazione di legge nel quale è sussumibile la mancanza o apparenza della motivazione, non è ravvisabile, al confronto con le allegazioni difensive, alcuna carenza o apoditticità delle argomentazioni del giudice della cautela tale da connotare i descritti vizi: è, pertanto, manifestamente infondato anche il dedotto vizio di violazione dell'art. 125 cod. proc. pen..

Il giudice del riesame era, infatti, tenuto a verificare la prospettazione delle ricorrenti sulla proprietà del denaro in sequestro e, facendo corretta applicazione dei criteri di inferenza logica, ha ritenuto che le argomentazioni difensive non fornissero una prova adeguata della sicura provenienza dal patrimonio delle società amministrate dalle ricorrenti, prova che non può essere tratta né dalla destinazione delle somme (o di una loro parte) al pagamento del finanziamento della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari"; né dal pregresso pagamento di una rata del medesimo finanziamento gravante sulla società e, men che mai, dai versamenti in contanti che, secondo la prospettazione della consulenza di parte, avevano alimentato i bonifici effettuati sul conto corrente della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari".

Si tratta, infatti, di elementi del tutto inidonei a tracciare la provenienza delle somme in sequestro dimostrandone così la provenienza da operazioni economiche svolte sui conti delle società interessate e che, pertanto, avrebbero potuto essere comprovate dalle operazioni di prelievo in contanti.

Né tale prova ò derivare dalla disponibilità di cassa delle società, attestata nella consulenza.

Anche in tal caso, infatti, è apodittico il giudizio di congruità della disponibilità delle somme, rapportata ai valori della cassa, in mancanza di prova della provenienza del denaro contante da prelievi eseguiti sui conti delle società tanto più che, come ha sottolineato il Tribunale della cautela, il prelievo in contanti (come detto non dimostrato) e la custodia delle somme presso l'abitazione risultava operazione incongrua rispetto al pagamento della rata di finanziamento a mezzo bonifico, secondo le modalità sperimentate per il pagamento delle rate pregresse. 2.Sono, infine, eccentriche rispetto al tema che può essere proposto dal terzo interessato con l'impugnazione cautelare, limitato alla propria effettiva titolarità o disponibilità di quanto in sequestro, le censure che investono la sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora e che attengono alla vicenda processuale e cautelare di [OSCURATO:PERSONA] (la notifica dell'avviso conclusioni indagini; la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva; ulteriori indagini eventualmente disposte dal pubblico ministero), tanto più che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (esaminate nel provvedimento impugnato) non emerge che le somme cadute in sequestro non fossero di sua proprietà. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terze interessate e legali rappresentati, rispettivamente, della società "Colorificio il Tempio della Fenice" s.r.l. e "il Tempio dei Templari" s.r.l. chiedono l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme in sequestro. Secondo i Giudici di merito non erano emersi elementi nuovi per ritenere di pertinenza delle ricorrenti le somme (euro 17.620,00 trovate in un armadio della camera da letto dell'indagato ed euro 40.790, custodite nella cassaforte di casa) sequestrate in data 20 aprile 2020 in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (figlio e fratello delle ricorrenti) perché trovato in possesso di circa 4 chilogrammi di hashish e 2,395,00 chilogrammi di cocaina e, quindi, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. 2. Le ricorrenti, con motivi comuni sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denunciano: 2.1.violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis e 310 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato la grave carenza che inficiava l'ordinanza impugnata - cioè il deficit motivazionale sulla laconica affermazione di insussistenza di fatti nuovi, da parte del giudice per le indagini preliminari - e, conseguentemente ha proceduto autonomamente alla ricostruzione del compendio indiziario omettendo, invece, di esaminare le censure difensive sulla "parzialità" e manifesta infondatezza delle conclusioni del primo giudice; 2.2.violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., poiché il Tribunale non ha esaminato la censura difensiva relativamente alla esistenza di fatti nuovi, esclusi tout court dal giudice per le indagini preliminari; si contrassegnano, infine, per apparenza di motivazione, le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato sull'appartenenza delle somme in sequestro alle odierne ricorrenti: il Tribunale ha travisato il tenore delle allegazioni difensive (sulla provenienza delle somme in sequestro dalle casse delle società) imputandole ai conti correnti nonché sul contenuto della consulenza che ne riconduce la provenienza ai valori finanziari presenti nella contabilità delle società e che erano destinate a sopportare spese imminenti, nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari". Altrettanto apoditticamente il Tribunale ha valorizzato la pendenza delle indagini in corso sulla base del mero enunciato della Procura posto che agli atti non sono presenti tracce di attività investigative ulteriori. 3. Sono state presentate, con memoria scritta, note di udienza con le quali il difensore delle ricorrenti ha proposto argomentazioni sulla requisitoria della pubblica accusa, ribadendo la fondatezza dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati. Va ricordato, a smentita della ricostruzione sviluppata nel ricorso sui poteri del Tribunale della cautela in sede di appello in materia di impugnazioni reali, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione. Questa Corte, nell'affermare il principio innanzi enunciato ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa. (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566), regola che discende dal disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen.. Ne consegue che anche ove il provvedimento del giudice per le indagini preliminari fosse stato connotato da deficit di motivazione - ma così non è nel caso in esame - ben poteva il Tribunale del riesame, esaminando le allegazioni e le censure difensive svolte dagli appellanti, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato poiché rientrava nei poteri devolutigli con l'impugnazione. Anche se con formula estremamente sintetica il primo giudice aveva, peraltro, escluso la idoneità degli elementi allegati come "novum" ad integrare fatti suscettibili di apprezzamento ai fini della revoca della misura enunciando una conclusione ribadita dal Tribunale che ha esaminato le allegazioni difensive fondate sul contenuto della consulenza di parte che, secondo le argomentazioni svolte con il ricorso, aveva dimostrato la destinazione delle somme contanti cadute in sequestro (in particolare della somma di 40.790,00) al pagamento di rate di finanziamento erogato alla società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari"; che si trattava di somme ritirate dai conti correnti bancari delle società ricorrenti sui quali erano state versate somme corrispondenti attraverso bonifici eseguiti sia dalla società che da terzi e che, comunque, si trattava di somme compatibili con la disponibilità di cassa della società "Colorificio il Tempio della Fenice" (ove era indicata la disponibilità di euro 21.946,77 superiore alla somma in sequestro di euro 17.620,00) così come le somme presenti nella cassa sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari (euro 89.800,37). Premesso che può essere dedotto, con il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, solo vizio di violazione di legge nel quale è sussumibile la mancanza o apparenza della motivazione, non è ravvisabile, al confronto con le allegazioni difensive, alcuna carenza o apoditticità delle argomentazioni del giudice della cautela tale da connotare i descritti vizi: è, pertanto, manifestamente infondato anche il dedotto vizio di violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. Il giudice del riesame era, infatti, tenuto a verificare la prospettazione delle ricorrenti sulla proprietà del denaro in sequestro e, facendo corretta applicazione dei criteri di inferenza logica, ha ritenuto che le argomentazioni difensive non fornissero una prova adeguata della sicura provenienza dal patrimonio delle società amministrate dalle ricorrenti, prova che non può essere tratta né dalla destinazione delle somme (o di una loro parte) al pagamento del finanziamento della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari"; né dal pregresso pagamento di una rata del medesimo finanziamento gravante sulla società e, men che mai, dai versamenti in contanti che, secondo la prospettazione della consulenza di parte, avevano alimentato i bonifici effettuati sul conto corrente della società "[OSCURATO:PERSONA] dei Templari". Si tratta, infatti, di elementi del tutto inidonei a tracciare la provenienza delle somme in sequestro dimostrandone così la provenienza da operazioni economiche svolte sui conti delle società interessate e che, pertanto, avrebbero potuto essere comprovate dalle operazioni di prelievo in contanti. Né tale prova ò derivare dalla disponibilità di cassa delle società, attestata nella consulenza. Anche in tal caso, infatti, è apodittico il giudizio di congruità della disponibilità delle somme, rapportata ai valori della cassa, in mancanza di prova della provenienza del denaro contante da prelievi eseguiti sui conti delle società tanto più che, come ha sottolineato il Tribunale della cautela, il prelievo in contanti (come detto non dimostrato) e la custodia delle somme presso l'abitazione risultava operazione incongrua rispetto al pagamento della rata di finanziamento a mezzo bonifico, secondo le modalità sperimentate per il pagamento delle rate pregresse. 2.Sono, infine, eccentriche rispetto al tema che può essere proposto dal terzo interessato con l'impugnazione cautelare, limitato alla propria effettiva titolarità o disponibilità di quanto in sequestro, le censure che investono la sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora e che attengono alla vicenda processuale e cautelare di [OSCURATO:PERSONA] (la notifica dell'avviso conclusioni indagini; la sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva; ulteriori indagini eventualmente disposte dal pubblico ministero), tanto più che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (esaminate nel provvedimento impugnato) non emerge che le somme cadute in sequestro non fossero di sua proprietà. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente
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