CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03679/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'assorbimento del secondo. Risulta infatti dagli atti che la persona offesa ha rimesso la querela personalmente dinanzi ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 5 febbraio 2024 e che l'imputato l'ha accettata con atto del 6 febbraio 2024. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ne consegue che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato in assenza di accordi in senso diverso tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso