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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37423/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado emessa nei confronti dell'imputato, di condanna a pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il reato di lesioni.

Fatto di Ottobre 2012.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando, con i primi due motivi, la violazione delle norme sullo stato di necessità e sulla legittima difesa, anche ai sensi dell'ad 530/3 cpp.

L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che l'imputato, guardialinee in una partita di calcio aveva agito per difendere il calciatore Zurli dall'aggressione della persona offesa Marrini. 2.Tramite il terzo motivo ci si è doluti della illogicità di motivazione per aver ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra la condotta attribuita al giudicabile ( calcio alla schiena della persona offesa ) ed il dolore al rachide dorsale e cervicale che causa limitazione funzionale articolare, come diagnosticato dal dr Luccioli.

La Corte aveva ritenuto la semplice possibilità che le conseguenze lesive accertate dal medico fossero compatibili con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, non esprimendosi in termini di certezza o di elevata probabilità. 3.Nel quarto e quinto motivo sono state avanzate doglianze circa la mancata assunzione delle prove dei testi Zurli e Luccioli , richieste in appello, la cui necessità sarebbe emersa solo nel corso dell'istruttoria di primo grado. 4.Nel quinto motivo si è dedotta la motivazione illogica in relazione all'entità della pena, non determinata partendo dal minimo edittale.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, riguardando lo stesso tema delle negatoria delle cause di giustificazione invocate dalla difesa, legittima difesa e stato di necessità.

Sotto l'apparente veste del vizio di motivazione il ricorrente propone al Collegio la sua versione alternativa delle prove testimoniali, ponendole a base della doglianza, in nulla confrontandosi con la motivazione che intende censurare mentre i giudici del merito hanno già adeguatamente affrontato e risolto il tema in discussione.

Infatti, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla base delle testimonianze assunte ed ha esplicitamente affermato che nessun teste, neppure quelli indotti dalla difesa, aveva riferito che dopo il fallo commesso la persona offesa Marrini stava per colpire nuovamente Zurli, né che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse agitato la bandierina per difendersi dai compagni di squadra di Zurli, che lo stavano accerchiando.

Nella plausibile ricostruzione del fatto operata dai Giudici fiorentini si è dato atto che tutte le prove testimoniali concordavano nel descrivere la condotta dell'imputato nel senso che questi aveva colpito la persona offesa subito dopo che Marrini aveva commesso un fallo ai danni dell'avversario, Zurli, senza alcun cenno ad interventi aggressivi ai danni dell'imputato, donde l' assoluta assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'una o l'altra causa di giustificazione.

2. Inammissibile è, altresì,la censura di illogicità manifesta avanzata nel terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il ritenuto nesso causale tra il comportamento violento dell'imputato, che aveva colpito con un calcio o una ginocchiata alla schiena Marrini, e le lesioni dimostrate dai tre certificati medici acquisiti agli atti.

Sul punto le concordi sentenze di merito hanno sviluppato un ragionamento logico, ponendo in luce che nel secondo e terzo documento medico compare ed è confermata la presenza di dolore cervicale collegato ad un trauma dorsale, con limitazione funzionale articolare.

Del tutto plausibilmente la Corte territoriale ha collegato il trauma dorsale con dolore al rachide cervicale con la condotta violenta ritenuta dimostrata, se pure manifestatosi dopo alcuni giorni,con apprezzamento che, pertanto, non è oggetto di ponderazione da parte del Collegio, esulando dal perimetro di controllo di legittimità.

3. Nei motivi quarto e quinto il ricorrente ha censurato la motivazione per illogicità manifesta quanto alla mancata assunzione delle prove testimoniali richieste, indicate in quelle del medico redattore dei due certificati successivi a quelli del pronto soccorso e di Zurli.

In proposito va preliminarmente osservato che la doglianza appare mal posta, poiché correttamente la difesa avrebbe dovuto eccepire la mancata assunzione di prove decisive ex art 606 lett d) cpp, essendo destinati i motivi già per questa ragione all'inammissibilità. 3.1 In proposito non è inutile allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820.

In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senzauna rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 3.2 Nel caso in esame la Corte fiorentina ha fatto buon governo della regola interpretativa ora citata, valutando superflue entrambe le prove dedotte dalla difesa sulla base della conforme ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito, opzione che ancora una volta nell'atto di ricorso si contesta sterilmente, riproponendo la versione dell'evento privilegiata nelle impugnazioni, senza tener conto che essa è stata già disattesa e smentita dai Giudici del merito.

Nè la difesa si è occupata di rappresentare la necessaria decisività delle prove richieste ai fini dell'invocato ribaltamento del giudizio di condanna.4.Inammisibile è il sesto motivo di ricorso, incentrato sull'entità della pena ritenuta eccessiva.

Deve rilevarsi che all'epoca del commesso reato (2012) la pena edittale minima per il reato di lesioni era fissata in tre mesi di reclusione ed all'imputato ne sono stati irrogati cinque, tramite una corretta valutazione dei criteri indicati nell'art 133 cp; infatti, i Giudici del merito si sono riferiti alle gravi modalità della condotta ed alla negativa personalità del giudicabile, anche in considerazione del ruolo di guardialinee che egli ricopriva.

D'altra parte anche la presente censura trova il suo fondamento nella rappresentazione della dinamica dell'accaduto che la difesa, ostinatamente, ripropone, nonostante le plurime smentite adeguatamente rese nel giudizio di merito.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2.7.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado emessa nei confronti dell'imputato, di condanna a pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il reato di lesioni. Fatto di Ottobre 2012. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, lamentando, con i primi due motivi, la violazione delle norme sullo stato di necessità e sulla legittima difesa, anche ai sensi dell'ad 530/3 cpp. L'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che l'imputato, guardialinee in una partita di calcio aveva agito per difendere il calciatore Zurli dall'aggressione della persona offesa Marrini. 2.Tramite il terzo motivo ci si è doluti della illogicità di motivazione per aver ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra la condotta attribuita al giudicabile ( calcio alla schiena della persona offesa ) ed il dolore al rachide dorsale e cervicale che causa limitazione funzionale articolare, come diagnosticato dal dr Luccioli. La Corte aveva ritenuto la semplice possibilità che le conseguenze lesive accertate dal medico fossero compatibili con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, non esprimendosi in termini di certezza o di elevata probabilità. 3.Nel quarto e quinto motivo sono state avanzate doglianze circa la mancata assunzione delle prove dei testi Zurli e Luccioli , richieste in appello, la cui necessità sarebbe emersa solo nel corso dell'istruttoria di primo grado. 4.Nel quinto motivo si è dedotta la motivazione illogica in relazione all'entità della pena, non determinata partendo dal minimo edittale. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, riguardando lo stesso tema delle negatoria delle cause di giustificazione invocate dalla difesa, legittima difesa e stato di necessità. Sotto l'apparente veste del vizio di motivazione il ricorrente propone al Collegio la sua versione alternativa delle prove testimoniali, ponendole a base della doglianza, in nulla confrontandosi con la motivazione che intende censurare mentre i giudici del merito hanno già adeguatamente affrontato e risolto il tema in discussione. Infatti, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti sulla base delle testimonianze assunte ed ha esplicitamente affermato che nessun teste, neppure quelli indotti dalla difesa, aveva riferito che dopo il fallo commesso la persona offesa Marrini stava per colpire nuovamente Zurli, né che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse agitato la bandierina per difendersi dai compagni di squadra di Zurli, che lo stavano accerchiando. Nella plausibile ricostruzione del fatto operata dai Giudici fiorentini si è dato atto che tutte le prove testimoniali concordavano nel descrivere la condotta dell'imputato nel senso che questi aveva colpito la persona offesa subito dopo che Marrini aveva commesso un fallo ai danni dell'avversario, Zurli, senza alcun cenno ad interventi aggressivi ai danni dell'imputato, donde l' assoluta assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'una o l'altra causa di giustificazione. 2. Inammissibile è, altresì,la censura di illogicità manifesta avanzata nel terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il ritenuto nesso causale tra il comportamento violento dell'imputato, che aveva colpito con un calcio o una ginocchiata alla schiena Marrini, e le lesioni dimostrate dai tre certificati medici acquisiti agli atti. Sul punto le concordi sentenze di merito hanno sviluppato un ragionamento logico, ponendo in luce che nel secondo e terzo documento medico compare ed è confermata la presenza di dolore cervicale collegato ad un trauma dorsale, con limitazione funzionale articolare. Del tutto plausibilmente la Corte territoriale ha collegato il trauma dorsale con dolore al rachide cervicale con la condotta violenta ritenuta dimostrata, se pure manifestatosi dopo alcuni giorni,con apprezzamento che, pertanto, non è oggetto di ponderazione da parte del Collegio, esulando dal perimetro di controllo di legittimità. 3. Nei motivi quarto e quinto il ricorrente ha censurato la motivazione per illogicità manifesta quanto alla mancata assunzione delle prove testimoniali richieste, indicate in quelle del medico redattore dei due certificati successivi a quelli del pronto soccorso e di Zurli. In proposito va preliminarmente osservato che la doglianza appare mal posta, poiché correttamente la difesa avrebbe dovuto eccepire la mancata assunzione di prove decisive ex art 606 lett d) cpp, essendo destinati i motivi già per questa ragione all'inammissibilità. 3.1 In proposito non è inutile allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senzauna rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 3.2 Nel caso in esame la Corte fiorentina ha fatto buon governo della regola interpretativa ora citata, valutando superflue entrambe le prove dedotte dalla difesa sulla base della conforme ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito, opzione che ancora una volta nell'atto di ricorso si contesta sterilmente, riproponendo la versione dell'evento privilegiata nelle impugnazioni, senza tener conto che essa è stata già disattesa e smentita dai Giudici del merito. Nè la difesa si è occupata di rappresentare la necessaria decisività delle prove richieste ai fini dell'invocato ribaltamento del giudizio di condanna.4.Inammisibile è il sesto motivo di ricorso, incentrato sull'entità della pena ritenuta eccessiva. Deve rilevarsi che all'epoca del commesso reato (2012) la pena edittale minima per il reato di lesioni era fissata in tre mesi di reclusione ed all'imputato ne sono stati irrogati cinque, tramite una corretta valutazione dei criteri indicati nell'art 133 cp; infatti, i Giudici del merito si sono riferiti alle gravi modalità della condotta ed alla negativa personalità del giudicabile, anche in considerazione del ruolo di guardialinee che egli ricopriva. D'altra parte anche la presente censura trova il suo fondamento nella rappresentazione della dinamica dell'accaduto che la difesa, ostinatamente, ripropone, nonostante le plurime smentite adeguatamente rese nel giudizio di merito. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2.7.202
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