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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30319/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'istanza del Procuratore generale presso la stessa Corte di appello tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2017.

2. A ragione, ha osservato che, a supporto della richiesta, era stata richiamata una nuova condanna con sentenza irrevocabile il 17 settembre 2021 per delitti commessi prima del passaggio in giudicato della prima condanna, non potendo così configurarsi le condizioni di cui all'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. 3.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro denunciando inosservanza della legge penale, sul rilievo che la revoca veniva richiesta in presenza delle condizioni che la impongono di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. L'art. 168, comma primo n. 2), cod. pen., prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Considerando il tenore letterale e la stessa ratio della disposizione, l'anteriorità della commissione del suddetto delitto deve comunque rapportarsi al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.

Il passaggio in giudicato invece della nuova condanna deve, tuttavia, sopraggiungere entro i termini stabiliti per l'esperimento della sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, cod. pen., che decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333; Sez. 1, n. 39867 del 24/9/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036).

3. Il provvedimento impugnato limitandosi ad escludere la diversa ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., riguardante il reato commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che dispone la sospensione condizionale, non ha compiuto la completa verifica richiesta dall'istanza avanzata dal pubblico ministero.

Anzi, la motivazione adottata giunge a negare, in contrasto con le disposizioni sopra illustrate, che un delitto anteriormente commesso possa dare luogo alla revoca del beneficio.

Ne deriva la fondatezza della denunzia della violazione della legge penale.

4. Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro che, uniformandosi alle coordinate normative sopra enunciate, provvederà, tramite l'esame degli atti, alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti previsti dall'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'istanza del Procuratore generale presso la stessa Corte di appello tendente ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2017. 2. A ragione, ha osservato che, a supporto della richiesta, era stata richiamata una nuova condanna con sentenza irrevocabile il 17 settembre 2021 per delitti commessi prima del passaggio in giudicato della prima condanna, non potendo così configurarsi le condizioni di cui all'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro denunciando inosservanza della legge penale, sul rilievo che la revoca veniva richiesta in presenza delle condizioni che la impongono di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'art. 168, comma primo n. 2), cod. pen., prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Considerando il tenore letterale e la stessa ratio della disposizione, l'anteriorità della commissione del suddetto delitto deve comunque rapportarsi al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale. Il passaggio in giudicato invece della nuova condanna deve, tuttavia, sopraggiungere entro i termini stabiliti per l'esperimento della sospensione condizionale dall'art. 163, comma primo, cod. pen., che decorrono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333; Sez. 1, n. 39867 del 24/9/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). 3. Il provvedimento impugnato limitandosi ad escludere la diversa ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., riguardante il reato commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che dispone la sospensione condizionale, non ha compiuto la completa verifica richiesta dall'istanza avanzata dal pubblico ministero. Anzi, la motivazione adottata giunge a negare, in contrasto con le disposizioni sopra illustrate, che un delitto anteriormente commesso possa dare luogo alla revoca del beneficio. Ne deriva la fondatezza della denunzia della violazione della legge penale. 4. Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro che, uniformandosi alle coordinate normative sopra enunciate, provvederà, tramite l'esame degli atti, alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti previsti dall'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
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