CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di diffamazione; considerato che il primo motivo di ricorso (con cui si denuncia la violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica), il terzo motivo (con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato) e il quarto motivo (con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla determinazione delle statuizioni civili), prospettano irritualmente il vizio di motivazione (poiché hanno assunto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01), dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); il che esime dal dilungarsi per osservare che, comunque, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finiscono col perorare un'alternativa ricostruzione del fatto senza confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'esclusione dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede» (Sez. 5, n. 20058 del 06/11/2014, Pezzino, Rv. 264070 - 01); ritenuto che nulla muta, rispetto a quanto sopra esposto, la memoria presentata dal difensore dell'imputato, con cui si è inteso ribadire ribadita l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.