CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 48798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza emessa il 27 giugno 2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura restrittiva della libertà personale nel periodo intercorso tra il 4 maggio 2012 al 5 settembre 2012 ( detenzione carceraria) e dal 6.9.2012 al 2.11.2013 (arresti domiciliari), per complessivi anni uno e mesi cinque di reclusione nell'ambiro del procedimento penale n.2457/12 RGNR nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il procedimento si era definitivamente concluso, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 6 febbraio 2019, divenuta irrevocabile, con la quale la pena originariamente inflitta era stata definitivamente ridotta a mesi nove e giorni 15. Era stata dunque richiesta la riparazione per il periodo di detenzione sofferto eccedente la condanna subita. 2. La Corte territoriale ha respinto l'istanza richiamando la disposizione di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui " quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima". Secondo la Corte, la riduzione di pena era dovuta al frastagliato impianto sanzionatorio ed ai confusi effetti retroattivi delle modifiche apportate dalla Corte Costituzionale, sopravvenuti rispetto al fatto commesso. 2.Ricorre per [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. La riduazione di pena non era affatto ricollegabile alle modifiche normative sopravvenute, ma piuttosto ad una diversa valutazione dei giudici di merito che, nel giudizio di appello, avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva contestata, ed avevano individuato una pena base più mite. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta dall'esame della vicenda processuale del ricorrente che quest'ultimo era stato condannato, con sentenza del 18 ottobre 2013, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990 (a seguito del riconoscimento dell'attenuante in ordine al reato di cui all'art. 7:3, comma 1, DPR 309/1990 originariamente contestato). Con la sentenza della Corte d'appello del 7 giugno 2017 i giudici di secondo grado, rilevando che l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, in ragione delle modifiche normative intervenute, non era più da considerarsi circostanza attenuante ma fattispecie autonoma di reato, operava il bilanciamento della contestata recidiva riconoscendo allo Spina le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena detentiva in anni uno di reclusione. Infine, pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione che aveva annullato la sopra citata sentenza soltanto sul punto relativo alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, la Corte territoriale, il 20 marzo 2019, rideterminava definitivamente la pena in mesi nove e giorni 15 di reclusione. 3. Così ricostruita la vicenda processuale del ricorrente, risulta evidente che, contrariamente a quanto argomentato nel provvedimento impugnato, non ricorre nel caso in esame alcuna ipotesi di abrogazione normativa. [OSCURATO:PERSONA], invero, è stato sempre riconosciuto colpevole della fattipecie criminosa di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990 che non è stata mai oggetto di abrogazione. Si osserva, per completezza, che, in materia di stupefacenti, l' ipotesi in cui è stata rilevata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 314, comma 5, cod. proc. pen., riguarda il caso del reato di cessione di sostanze stupefacenti inserite per la prima volta nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con i d.m. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011, caducati in forza della sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in I. 21 febbraio 2006, n. 4 (cfr. Sez. 4, n. 15237 del 14/02/2018, Cassotta, Rv. 272474 - 01).4. Si impone conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. Roma 19 ottobre 2023 Ilonsigliere estensore \ i Il Presidente o d na Mi(: cht_ Sa