CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Adrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 9 aprile 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 455 e 640 cod. pen. e, ritenuto il concorso formale tra i reati, le aveva condannate alla pena di giustizia. Alle due imputate si contestava di avere speso due banconote false da venti euro consegnandole a [OSCURATO:PERSONA], gestore di un esercizio commerciale, in // pagamento di due confezioni di bolle di sapone del prezzo di euro 2,00 ciascuna e ricevendo in cambio la differenza, e di avere in tal modo, con artifizi e raggiri, truffato il predetto Zito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità e, in particolare, sulla circostanza che le banconote false fossero le stesse consegnate dalle due imputate al querelante. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto dalle due imputate le due banconote da venti euro, le aveva utilizzate per consegnare il resto ad un'altra cliente. Egli aveva riferito che questa persona, rimasta sconosciuta, era tornata presso il suo esercizio commerciale lamentando la falsità delle banconote ricevute come resto dallo Zito, che alle sue rimostranze gliele aveva cambiate ed aveva poi consegnato le banconote false ai Carabinieri all'atto di sporgere querela. Tuttavia, il mancato esame testimoniale di tale cliente, rimasta sconosciuta, o del gestore dell'altro esercizio commerciale presso il quale la stessa aveva tentato di spendere le banconote non consentiva di affermare che le banconote riconsegnate allo Zito da tale persona fossero proprio quelle spese dalle imputate. Sostiene la ricorrente che l'inosservanza del comma 1 dell'art. 195 cod. proc. pen. renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone non ha avuto conoscenza diretta. Né era stata valutata l'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano caratterizzate da imprecisione ed incertezza, avendo più volte asserito di non ricordare l'accaduto. Inoltre, quanto alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], nel corso del processo di primo grado il Pubblico ministero, avendo la testimone asserito di non ricordare i fatti, aveva proceduto alla lettura delle sue sommarie informazioni testimoniali che erano state utilizzate, nonostante la teste avesse dichiarato di confermarle pur ribadendo di non ricordare quanto accaduto. Anche le sommarie informazioni rese dalla teste erano inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione della legge penale, sostenendo che non è concepibile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e quello di truffa, non potendo la spendita di banconote false ritenersi condotta idonea ad integrare gli artifici o raggiri previsti dall'art.640 cod. pen. e non ricorrendo una induzione in errore che abbia determinato la persona offesa a commettere un atto di disposizione patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia (Sez. F, n. 38076 del 31/07/2008, Solpasso, Rv. 241440). Nel caso di specie il motivo è generico perché la ricorrente non deduce che il teste Zito non abbia saputo o voluto indicare, sebbene richiestone, l'identità della cliente che gli ha riconsegnato le banconote. Neppure la ricorrente deduce di avere chiesto al giudice la citazione della teste di riferimento. Ne consegue che, in applicazione del principio sopra esposto, la deposizione del teste Zito è pienamente utilizzabile. Peraltro, la prova appare superflua in ordine alla circostanza sopra indicata, atteso che la Corte di appello ha evidenziato che il teste Zito ha dichiarato di avere riconosciuto le banconote riconsegnategli dalla cliente come quelle ricevute dalle imputate. Quanto alla falsità delle banconote, essa è stata attestata dalla Banca di Italia. 1.2. Il ricorso è inammissibile anche laddove si contesta l'attendibilità del teste Zito, atteso che tale circostanza non aveva costituito oggetto delle censure formulate con l'atto di appello. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 1.3. Anche in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso risulta inammissibile. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Nel caso di specie manca nel ricorso l'illustrazione di detta incidenza, cosicché il motivo incorre nella sanzione dell'inammissibilità. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato che è configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri, integrati dalla spendita di monete falsificate, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2, n. 50697 del 24/10/2019, P., Rv. 277810; Sez. 5, n. 7558 del 12/12/2018, dep. 2019, Rappa, Rv. 276454). Peraltro, nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, la esibizione delle banconote false ha indotto lo Zito in errore in ordine alla bontà delle somme impiegate per pagare il prezzo, determinandolo a consegnare alle imputate i beni acquistati e la somma complessiva di euro 36,00 a titolo di resto, cosicché appaiono sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces