CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 maggio 1969; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 giugno 1969; avverso la sentenza del 10 dicembre 2025 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], cha ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, confermando la pronuncia di primo grado resa dal Giudice di pace, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione a lui ascritto in rubrica. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse della parte civile, si compone di un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce l'omessa notifica al difensore di parte civile del decreto di citazione in grado d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il giudizio di appello è stato celebrato secondo il rito cartolare. Dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale de vizio denunciato), è emerso che il messaggio di posta del 4 agosto 2025, recante in oggetto "notifica del decreto di citazione", in realtà conteneva, in allegato, atto radicalmente diverso, afferente alla fissazione di un reclamo avverso ordinanza di archiviazione. Sicché non vi è prova che il difensore di parte civile abbia avuto conoscenza effettiva del decreto di citazione in appello. E tanto determina la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 del codice di procedura penale, tempestivamente eccepita. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 252470). 2 P.Q.M