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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39127/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte e la memoria di replica degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 maggio 2021, il Tribunale di Benevento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 20 comma 1 D. Lgs. 139/2006 - per avere, quale proprietario di un'autorimessa di tipo privato di circa 380 mq, omesso di presentare la S.C.I.A. per la sicurezza antincendio, in Benevento in data 15 marzo 2018 - e lo ha condannato alla pena di euro 3000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito ex art 568, comma 5, cod.proc. pen. in ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione e inosservanza della legge penale, per avere il Tribunale ritenuto sussistente il reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, basandosi sulla sola circostanza che il ricorrente risultava proprietario di tale immobile, senza considerare che l'art. 20 D. Lgs. 139/2006 non si accontenta di tale situazione, richiedendo invece l'esercizio di unmattività" di autorimessa, che, tuttavia, doveva ritenersi esclusa in base a quanto evidenziato dalla prova dichiarativa secondo cui tali locali sarebbero stati destinati a deposito di cose e sarebbero inoltre risultati privi di allacciamenti idrici ed elettrici, necessari all'esercizio di un'attività.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod, richiesta in subordine alla richiesta di assoluzione; in particolare, non era stato tenuto conto, della presenza di un esiguo numero di veicoli nei locali(tre), della predisposizione degli estintori come misure di sicurezza, nonché dell'avviata suddivisione degli ambienti in locali di minore metratura, richiesta tramite la CILA, per evitare possibili contestazione relative all'uso dei locali stessi, che, a fronte dell'accertamento dell'esercizio dell'attività di autorimessa ammonterebbe ad una condotta riparatoria.

Con il terzo motivo deduce violazione e inosservanza della legge penale, per avere il Tribunale negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto di tutti gli elementi summenzionati, quali la mancanza di elemento oggettivo e soggettivo, della inadeguatezza dei locali ad essere definiti come "autorimessa", lo scarso numero di veicoli presenti, nonché l'avviata suddivisione in locali di minor metratura.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come evincibile dalla sentenza impugnata, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non era stata espressamente richiesta dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni.

Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, secondo cui II giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3, n. 11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1, n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2, n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678).

3. E', invece, fondato il secondo motivo ricorso.

Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego.Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.

Il Tribunale a fronte di una specifica richiesta di verifica sull'applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l'obbligo di pronunciarsi.

4. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434).

Il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131- bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte e la memoria di replica degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2021, il Tribunale di Benevento ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 20 comma 1 D. Lgs. 139/2006 - per avere, quale proprietario di un'autorimessa di tipo privato di circa 380 mq, omesso di presentare la S.C.I.A. per la sicurezza antincendio, in Benevento in data 15 marzo 2018 - e lo ha condannato alla pena di euro 3000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito ex art 568, comma 5, cod.proc. pen. in ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione e inosservanza della legge penale, per avere il Tribunale ritenuto sussistente il reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, basandosi sulla sola circostanza che il ricorrente risultava proprietario di tale immobile, senza considerare che l'art. 20 D. Lgs. 139/2006 non si accontenta di tale situazione, richiedendo invece l'esercizio di unmattività" di autorimessa, che, tuttavia, doveva ritenersi esclusa in base a quanto evidenziato dalla prova dichiarativa secondo cui tali locali sarebbero stati destinati a deposito di cose e sarebbero inoltre risultati privi di allacciamenti idrici ed elettrici, necessari all'esercizio di un'attività. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod, richiesta in subordine alla richiesta di assoluzione; in particolare, non era stato tenuto conto, della presenza di un esiguo numero di veicoli nei locali(tre), della predisposizione degli estintori come misure di sicurezza, nonché dell'avviata suddivisione degli ambienti in locali di minore metratura, richiesta tramite la CILA, per evitare possibili contestazione relative all'uso dei locali stessi, che, a fronte dell'accertamento dell'esercizio dell'attività di autorimessa ammonterebbe ad una condotta riparatoria. Con il terzo motivo deduce violazione e inosservanza della legge penale, per avere il Tribunale negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto di tutti gli elementi summenzionati, quali la mancanza di elemento oggettivo e soggettivo, della inadeguatezza dei locali ad essere definiti come "autorimessa", lo scarso numero di veicoli presenti, nonché l'avviata suddivisione in locali di minor metratura. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non era stata espressamente richiesta dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni. Trova, dunque, applicazione il principio di diritto, secondo cui II giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3, n. 11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1, n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2, n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678). 3. E', invece, fondato il secondo motivo ricorso. Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego.Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito. Il Tribunale a fronte di una specifica richiesta di verifica sull'applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l'obbligo di pronunciarsi. 4. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434). Il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131- bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale
Sentenza Cassazione n. 39127/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris