CNELTesto definitivoSezione AgricolturaDecisione del 1 gennaio 2025
CNEL n. A031/2025
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: A031
Titolo CCNL: Dirigenti dell'agricoltura
Titolo accordo: CCNL per i Dirigenti dell'agricoltura
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AGRICOLTURA
Sottosettori: operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura
Parti datoriali: CONFAGRICOLTURA; FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA; FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA
Parti sindacali: CONFEDERDIA; ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE CIDA
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-05-21
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245030
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245030
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALEDI LAVORO PER
I DIRIGENTI DELL'AGRICOLTURA
21 maggio 2025
(1" gennaio 2025 - 31 dicembre2028)
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II giorno 21 maggio 2025, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma,
Corso Vittorio Emanuele II, 101
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal Presidente Datt.
Massimiliano Giansanti, assistito da Sandro Gambuzza, Vice Presidente, da Roberto Caponi, Direttore
Generale, nonché Direttore dell'Area Politiche del Lavoro, Welfare e Sicurezza sul Lavoro, e da Gaetana
Pagano, Gianpiero Del Vecchio, Alessandra Vella, Francesco Farci e Crisa La Civita, funzionari dell'Area
Politiche del Lavoro, Welfare eSicurezza sul Lavoro
nonché dai componenti la delegazione confederale trattante composta da: Massimo Mazzanti, Gianluca
Cavicchioli, Laura Galvani
Con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata da Francesco
Martinoni, Presidente
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata da Alessandro
Mocciaro, Presidente
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEi DIRIGENTI, QUADRI ED IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA
(CONFEDERDIA) rappresentata dal Presidente Claudio Paitowsky, dai Vicepresidenti Giuseppa Bassi,
Tommaso Brandoni e Mario Simonelli, dai componenti la Delegazione Cosimo De Leva, Leonardo Di Blasi,
Eddy Facca, Andrea Mongillo e da Nunzio Cellucci
e
I'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE facente parte della Federazione Nazionale
Dirigenti e Alte Professionalità dell'Agricoltura e dell'Ambiente, aderente alla CONFEDERAZIONE
ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' (C.I.D.A.), rappresentata dal Presidente Ermanno
Comegna, assistito da Gian Marco Casadei
sulla base del Verbale di Accordo del 21 maggio 2025 si è stipulato il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura.
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Art.1
OGGETTO ESFERA DI APPLICAZIONEDELCONTRATTO
II presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese
condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività
affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono lavori di creazione,
sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato- e i dirigenti da esse dipendenti.
II CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e
delle altre disposizioni di leggevigenti, quali atitolo esemplificativo:
le aziende ad ordinamento produttivo misto;
le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole efrantoi;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di
allevamento pesci ealtri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
le aziende faunistico -venatorie;
le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche;
- le aziende agricole che svolgono attività di agricolturasociale.
Art. 2
DEFINIZIONEDELDIRIGENTE
Agli effetti del presente Contratto si considerano dirigenti coloro che - investiti di tutti o di una parte
importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di
essa, con struttura e funzioni autonome- hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel
campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera
da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al
datore di lavoro o achi per esso.
Art. 3
ASSUNZIONE
II dirigente può essere assunto in qualunque periodo dell'anno e, salvo che sia diversamente stabilito tra le
parti, l'assunzione si intende atempo indeterminato.
1 Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali eforestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
3
II contratto a tempo determinato deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo
solo nei casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
sostituzione di dirigenti assenti con diritto al mantenimento del posto;
assunzione per una definita opera.
Èconsentita altresì l'assunzione del dirigente con contratto di lavoro atempo determinato purché di durata
non superiore a 5 anni. II dirigente può comunque recedere dal contratto trascorso un triennio e osservata
la disposizione dell'articolo 2118 e.e..
L'assunzione, sia nel caso di contratto a tempo indeterminato sia nel caso di contratto a termine, deve
risultare da atto scritto nel quale siano specificati: la data d'inizio del rapporto, la qualifica, l'eventuale
periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi. L'assunzione del dirigente deve essere
comunicata all'ENPAIA ed all'INPSnelle forme di legge.
Le clausole concordate devono uniformarsi alle norme sancite nel presente Contratto e non possono, nella
loro portata complessiva, essere di minor valore rispetto aquelle previste dal presente Contratto.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.
L'applicazione del presente Contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il
rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente Contratto, con esclusione di quelle relative al preavviso, si applicano anche nel caso
di contratto atempo determinato.
Art. 4
DIRIGENTI DI PIU' AZIENDE
Le norme del presente Contratto collettivo si applicano anche nei confronti dei dirigenti che esplicano la
loro attività presso aziende appartenenti adiversi datori di lavoro.
In tal caso ciascun rapporto deve essere regolato distintamente e l'ammontare dello stipendio, in deroga
anche all'art. 8, deve essere concordato direttamente tra le parti con espresso riferimento al numero delle
giornate di prestazioni convenuto nell'arco del mese e deve risultare per iscritto unitamente alle funzioni
attribuite al dirigente.
Anche il periodo feriale spettante al dirigente di più aziende è concordato direttamente fra le parti, nei
limiti della disciplina dell'istituto delle ferie fissata nel presente Contratto ed in proporzione all'attività
svolta nelle singole aziende.
Le norme di cui sopra si applicano ai rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra idue contraenti;
b) attività riferita al complesso della gestione aziendale o a parte di essa con struttura e funzioni
autonome;
e) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica.
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Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione
e, quindi, escluso dalla disciplina del presente Contratto.
Art. 5
PRESTAZIONE RIDOTTA IN UNA SOLA AZIENDA
II presente Contratto, purché ricorrano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del 4" comma dell'art. 4 e
fatto salvo quanto stabilito nel 2" comma dello stesso articolo, si applica anche aquei dirigenti che prestano
servizio presso un'unica azienda agricola e, contemporaneamente, esercitano in maniera prevalente altre
attività diverse da quelle considerate nell'art.4.
Le speciali condizioni di svolgimento del rapporto del dirigente autorizzato a dedicarsi ad altre att ività e la
sua retribuzione "determinata con lo stesso criterio di cui al 2° comma del precedente art. 4", debbono
risultare da atto scritto in cui vanno, altresì, precisati tutti quei dati ed elementi che, nel rispetto della reale
situazione di fatto giustifichino le clausole concordate.
Art. 6
PERIODO DI PROVA
II periodo di prova, non superiore a 6 mesi, deve risultare da atto scritto, in mancanza del quale il dirigente
si intende assunto in via definitiva.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso.
Al dirigente èconcesso un termine di 60 giorni per la riconsegna dell'eventuale abitazione fornitagli.
Compiuto il periodo di prova pattuito, l'assunzione diviene definitiva senza necessità di ulteriore conferma.
II servizio prestato in periodo di prova deve computarsi agli effetti dell'anzianità di servizio.
Qualora il contratto sia risolto prima del compimento del periodo di prova pattuito, il dirigente ha diritto
allo stipendio per l'intero mese durante il quale è avvenuta la risoluzione.
Al dirigente, nel caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, spettano altresì per tale
periodo di servizio i dodicesimi relativi alle ferie e la quota del trattamento di fine rapporto di cui agli artt.
13e24 del presente Contratto.
Le frazioni di mese sono computate per l'intero.
Art. 7
DISCIPLINA DELLEFUNZIONI DELDIRIGENTE
II dirigente è tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformità e nei limiti del mandato conferitogli dal
datore di lavoro, dedicando all'azienda, o a quella parte di essa che gli è stata affidata, tutta l'attività
richiesta nel campo tecnico ed in quello economico amministrativo.
Egli è responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell'attività
produttiva o amministrativa, o di entrambe, dell'azienda affidatagli.
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Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonché
l'incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici.
II dirigente è responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente
si trovi nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla osservanza di leggi e regolamenti o comunque
di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di
lavoro o chi per lui.
II dirigente, ove desideri svolgere un'attività al di fuori dei compiti a lui derivati dal rapporto, dovrà
preventivamente ottenere l'autorizzazione dal datore di lavoro.
Èvietato al dirigente:
a) di assumere incarichi incompatibili con le funzioni da esso esplicate nell'azienda;
b) di svolgere, anche se non retribuita, attività contrastante o comunque in concorrenza con gli
interessi dell'azienda da cui dipende.
Art. 8
RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal
dirigente.
Lo stipendio base mensile2 èaumentato, per il biennio 2025-2026, del seguente importo:
a) con decorrenza 1°giugno 2025: 165,00 euro;
b) con decorrenza 1" gennaio 2026: 100,00 euro.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a €
4.950,00 dal 1°giugno 2025 ea€5.050,00 dal 1°gennaio 2026.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro
una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto di operare una trattenuta mensile a carico del dirigente pari a €
15,00 mensili.
Tale trattenuta èeffettuata mensilmente all'atto del pagamento della retribuzione.
I generi in natura eventualmente forniti dall'azienda sono valutati in base ai prezzi fissati dalle mercuriali
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le vendite all'ingrosso franco azienda,
al momento del prelevamento.
II datore di lavoro è tenuto afornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno
delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda. Qualora il mezzo di trasporto
non sia fornito dall'azienda, ma dallo stesso dirigente, questi ha diritto ad un compenso atitolo di rimborso
spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e dovrà essere concordato direttamente tra datore di
2 L'aumento di cui alle lettere a) e b) incide sullo stipendio base mensile fissato nell'art. 8 del precedente CCNLdel 23 febbraio 2022
come integrato dall'accordo biennale del 8giugno 2023 (Allegato n. 1).
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lavoro e dirigente, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe stabilite dall'Automobile Club d'Italia (ACI)
per il costo chilometrico riferito al mezzostesso.
Sia la retribuzione che l'eventuale compenso di cui al comma precedente, sono corrisposte con mensilità
posticipate.
Art. 9
COINTERESSENZA
La retribuzione può essere convenuta, tra datore di lavoro e dirigente, esclusivamente con il sistema della
cointeressenza o, anche, parte in quota fissa in denaro o natura e parte in una percentuale di
cointeressenza.
Icriteri sui quali si basano tali forme di retribuzione e le modalità relative debbono risultare da atto scritto;
comunque l'importo totale annuo da percepirsi dal dirigente non può essere inferiore alla retribuzione
minima prevista dall'art.8.
Art. 10
PREMI DI PRODUZIONE
Tra datore di lavoro e dirigente può essere convenuta la corresponsione di premi annuali di produzione da
computarsi sui maggiori utili realizzati dall'azienda o su altri parametri da convenirsi, dal momento della
assunzione del dirigente o dal momento in cui viene adottato il premio di produzione.
Icriteri di determinazione dei premi e le modalità di corresponsione debbono risultare da atto scritto.
Art. 11
13a E14a MENSILITA'
Il dirigente ha diritto alla corresponsione della 13 e 140 mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione
percepita nei mesi di dicembre e agosto.
La 13 mensilità deve essere corrisposta al dirigente entro il 15 dicembre, mentre la 14° mensilità entro il
10agosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno.
In quest'ultimo caso il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base
alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro durante il periodo di prova.
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Art. 12
AUMENTI PERIODICI PERANZIANITA' DI SERVIZIO
Al dirigente, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda con tale mansione, spetta - per ogni
biennio di anzianità e con effetto dal primo giorno del mese successivo - una maggiorazione dello stipendio
nella misurafissa di euro 73,003.
Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti nel numero di dodici.
Nell'ipotesi in cui il dirigente abbia maturato- presso la stessa azienda - in categoria impiegatizia una
anzianità di servizio e non sia intervenuta la effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del
passaggio alla nuova categoria, lo stesso dirigente conserverà il numero degli aumenti periodici di anzianità
maturati nella categoria di provenienza, con diritto alla loro rivalutazione secondo il valore di cui al primo
comma. In tale caso, il dirigente avrà diritto agli ulteriori eventuali aumenti periodici di anzianità, sino a
raggiungere il numero di dodici.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo aumento.
Art. 13
FERIEANNUALI
II dirigente ha diritto per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un
periodo di ferie retribuito non inferiore a30 giorni.
Le festività ricadenti all'inizio, durante ed al termine del periodo di ferie debbono essere aggiunte al
numero dei giorni di ferie sopra stabiliti.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli invalidi di Guerra, il
congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal
datore di lavoro, non sono computabili nelle ferie.
II datore di lavoro, sentite le indicazioni del dirigente e tenuto conto delle esigenze aziendali, fisserà il
periodo delle ferie.
II periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze lo impongano il datore di lavoro
ed il dirigente possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a 15
giorni, purché sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo sopra stabilito.
II datore di lavoro ha facoltà in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in
tale caso il diritto di rimborso al dirigente delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il
ritorno in sede.
Qualora esigenze di servizio non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di
ferie che può essere concesso entro e non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo, verrà corrisposta allo
stesso una indennità sostitutiva per igiorni non goduti, valutabili a norma dell'art. 8 e da corrispondersi alla
fine di tale periodo.
3 II valore dello scatto di anzianità è stato portato da euro 72,30 a euro 73,00 a partire dal 1°gennaio 2002. Tale nuovo importo si
applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, per gli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data e per quelli che
matureranno successivamente.
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In caso di risoluzione del rapporto dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di
esse, il dirigente ha diritto alla indennità sostitutiva per ferie non godute.
Quando all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non abbia maturato il diritto al periodo
completo di ferie annuali, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio
prestati nell'anno.
Art. 14
CONGEDO MATRIMONIALE
II dirigente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di almeno 20 giorni con
retribuzione normale. IIdirigente èconsiderato ad ogni effetto in attività di servizio.
Art. 15
TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio,
debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio
che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1 marzo 2022 sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del
10 per cento atitolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1°marzo2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori del territorio comunale
sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta
all'estero.
Art. 16
VARIAZIONI DI SERVIZIO -TRASFERIMENTO INALTRAAZIENDA
II passaggio del dirigente da un servizio ad un altro in una stessa azienda o da un'azienda ad un'altra dello
stesso datore di lavoro non costituisce interruzione del rapporto di lavoro.
II dirigente trasferito stabilmente da un'azienda ad un'altra dello stesso datore di lavoro ha diritto al
rimborso delle spese sostenute, previa documentazione, per il trasporto della sua famiglia e del mobilio,
maggiorato del 10 per cento.
II trasferimento deve essere portato a conoscenza del dirigente, almeno due mesi prima della sua
attuazione, salvo casi giustificati da urgenti necessità aziendali.
II dirigente assunto specificatamente per una determinata azienda può non accettare il trasferimento ad
un'altra azienda, nel quale caso il rapporto si risolve ed il dirigente ha diritto all'indennità sostitutiva del
preavviso ed al trattamento di fine rapporto.
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Art. 17
SERVIZIO MILITARE
Per la chiamata di levavalgono le disposizioni di legge.
In caso di richiamo ordinario il datore di lavoro deve conservare il posto al dirigente e corrispondergli per
tre mesi un'indennità mensile pari allo stipendio in denaro. Limitatamente atale periodo di tempo il datore
di lavoro è tenuto a conservare alla famiglia del dirigente l'abitazione e gli annessi, nonché le eventuali
concessioni godute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere
l'equivalente in denaro, nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione.
II dirigente richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento
giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
Iperiodi di chiamata di leva e di richiamo di cui sopra, sono computati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 18
TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE, RIDUZIONE, LIQUIDAZIONE
Salvo il caso che il dirigente sia stato in precedenza liquidato di ogni sua spettanza (compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso se non dato nei termini), il trasferimento dell'azienda o, comunque, il
cambiamento della titolarità dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro ed il dirigente conserva il diritto
alle spettanze maturate e non liquidate anche nei confronti del nuovo titolare o, se i titolari siano più di
uno, nei confronti di tutti gli obbligati in via solidale.
Nel caso di trasformazione o riduzione, il rapporto di lavoro non si risolve e il dirigente conserva il diritto
alle spettanze maturate e non liquidate all'atto della trasformazione o riduzione dell'azienda.
II dirigente che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare dell'azienda o le conseguenze
derivanti dalla trasformazione o dalla riduzione dell'azienda, ha diritto a tutte le indennità spettantegli
come nel caso di licenziamento.
Nel caso di liquidazione di società, enti cooperativi, ecc., il dirigente rimane in servizio sino al termine della
liquidazione medesima.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 2112 e.e..
Art. 19
MALATTIE, INFORTUNI ETUTELA DELLA MATERNITA'
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio il dirigente ha diritto alla conservazione
del posto e dell'alloggio per dodici mesi ed al seguente trattamento:
a) quatt ro mesi di stipendio intero e cinque di mezzo stipendio in caso di anzianità di servizio sino ai
cinque anni;
b) sei mesi di stipendio intero e sei mesi di mezzostipendio in caso di anzianità di servizio superiore ai
cinque anni.
Le interruzioni suddette non si sommano, quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine
dell'interruzione precedente.
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Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di
altri dodici mesi.
In caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici di cui all'allegato n. 2, debitamente
documentati, il lavoratore può richiedere al termine dei periodi cui sopra, un'aspettativa non retribuita di
durata non superiore a6 mesi.
Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del dirigente
corrispondendogli la indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto, salvi restando
tutti gli altri diritti acquisiti dal dirigente in dipendenza del presente Contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento
della direzione dell'azienda, al dirigente infortunato cui sia stata riconosciuta una invalidità totale e
permanente al lavoro, non spetta la conservazione del posto. In tal caso però il datore di lavoro ha diritto di
sostituire il dirigente infortunato dalla data in cui ne sia riconosciuta la invalidità totale e permanente. II
dirigente ha però diritto di usufruire del trattamento economico nonché dell'alloggio per i periodi previsti
dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione del trattamento di fine
rapporto e di preavviso nella misura prevista rispettivamente dagli artt. 24 e 23.
In materia di maternità e paternità si applicano le vigenti disposizioni di legge ed i relativi regolamenti
attuativi. A decorrere dal 1° luglio 2013 il datore di lavoro è tenuto a integrare l'indennità riconosciuta
dall'INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità fino al raggiungimento del 100 per cento
della retribuzione alla quale la dirigente/il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo Regolamento ENPAIA delle prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni , a decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento economico spettante al dirigente in stato di
infortunio previsto dal 1°comma del presente articolo èsostituito dal seguente:
1) dal 1°al 3" giorno di assenza, l'onere del trattamento economico è interamente acarico del datore
di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA
nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera; l'indennità è determinata in ragione di un
ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli
eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità
aggiuntive nonché da ogni aumento derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva;
3) dal 91° giorno di assenza e fino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, che,
qualora non disciplinato contrattualmente non può superare i 24 mesi, l'indennità giornaliera è
interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura del 100% della retribuzione giornaliera, così
come previsto al punto 2);
4) dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data di guarigione clinica
accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità permanente, l'indennità giornaliera è
interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera, così
come previsto al punto 2).
Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) il trattamento economico spettante al dirigente, per la parte dovuta dal
Fondo ENPAIA, èanticipata dal datore di lavoro.
4 Cfr. Regolamento Enpaia delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali deliberato del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13luglio 2000 (Allegato n. 3).
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II dirigente, però, non appena ottenuta l'indennità dal Fondo ENPAIA è obbligato a restituire
tempestivamente al datore di lavoro l'importo da questi anticipato.
Art. 20
PREVIDENZA EDASSISTENZA
A- ENPAIA
Idatori di lavoro, di cui all'art. 1del presente Contratto sono tenuti, ai sensi della legge 29 novembre 1962,
n. 1655, ad iscrivere i propri dirigenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli
Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Roma, viale Beethoven 48, per le seguenti forme di
assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte equota risparmio);
3) accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova, deve essere inviata
all'ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità complete
del dirigente, nonché la retribuzione globale di cui all'art. 8del presente Contratto.
Le variazioni della retribuzione devono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro
verificarsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all'ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge, sia per la parte a loro
carico, sia per la parte acarico dei dirigenti.
La parte di contributo acarico dei dirigenti ètrattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile.
I contributi sono calcolati dall'Ente in base alla retribuzione corrisposta e, comunque, in base ad una
retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all'Ente nei modi e nei
termini di cui alla legge sopra menzionata.
B- INPS
I datori di lavoro- in base alla legislazione vigente - debbono altresì procedere all'iscrizione all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - sede provinciale - dei dirigenti per le forme di assicurazione e di
previdenza sociale stabilite dalla normativavigente.
Idatori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all'INPS, su apposito modulo, provvedere aversare
i contributi base e percentuali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti, e per altre forme
assicurative e previdenziali, commisurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque,
nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabiliti per legge.
IIversamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge.
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Art. 21
PREVIDENZA EASSISTENZA PER I DIRIGENTI DI PIU' AZIENDEOA PRESTAZIONE RIDOTTA
I dirigenti con rapporto di lavoro presso più aziende e quelli che prestano servizio ridotto presso un'unica
azienda, debbono essere iscritti all'ENPAIA ed all'INPS, a cura dei datori di lavoro dai quali dipendono, nei
modi e nei termini di cui al precedente art. 20.
Icontributi dovuti ai predetti Enti debbono essere versati in relazione alle giornate di effettiva prestazione
di lavoro convenute nell'arco di ciascun mese, come previsto dai precedenti artt. 4 e 5 prendendo a base la
retribuzione effettiva corrisposta, nel rispetto del minimale giornaliero di retribuzione imponibile stabilito
per legge.
IIversamento di tali contributi deve essere effettuato nei modi etermini di legge.
Art. 22
RISOLUZIONE DELRAPPORTO
Tanto il licenziamento come le dimissioni debbono darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e
con rispetto dei termini di preavviso di cui all'art. 23.
Art. 23
PREAVVISO DI RISOLUZIONE DELRAPPORTO
II preavviso di cui all'art. 22 èdisciplinato secondo iseguenti termini.
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di mansioni non superiore ai 2anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di
preavviso.
Nel caso in cui il dirigente abbia maturato presso la stessa azienda, in categoria impiegatizia, un'anzianità di
servizio e non sia intervenuta l'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del passaggio a
dirigente, i termini di preavviso sono i seguenti:
1) per anzianità di servizio in categoria impiegatizia inferiore a 10anni:
a) 5 mesi di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di mansione non superiore ai 2 anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7
mesi di preavviso;
2) per anzianità di servizio in categoria impiegatizia di 10anni ed oltre:
a) 7 mesi di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di mansione non superiore ad 1anno;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità nella stessa mansione, con
un massimo di altri 5 mesi di preavviso.
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Di conseguenza il termine complessivo di preavviso come sopra dovuto non può, comunque, essere
superiore ai dodici mesi.
In caso di dimissioni da parte del dirigente, il termine utile di preavviso è stabilito in tre mesi.
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuto dall'una e dall'altra parte
contraente una indennità sostitutiva di esso pari alla retribuzione corrispondente al periodo di omesso
preavviso. Itermini di preavviso, in ogni caso, decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Èin facoltà del dirigente che riceve la comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, di troncare il
rapporto sia all'inizio e sia durante il preavviso senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il
periodo di preavviso non compiuto.
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e di corresponsione della indennità sostitutiva del
preavviso, è in facoltà del dirigente di continuare ad usufruire dell'abitazione per un periodo massimo di
due mesi dalla data di notifica del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, deve concedere al
dirigente adeguati permessi per la ricerca di altre occupazioni.
Tali permessi devono essere concessi nei giorni richiesti dal dirigente, quando questi debba partecipare a
concorsi per la assunzione del nuovo impiego.
Art. 24
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore
di lavoro accantona presso l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura
(ENPAIA) di cui all'art. 20, lett. A).
Il tratt amento di fine rapporto si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro a partire dal 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono
integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1" giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito al
trattamento di fine rapporto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti dell'agricoltura (per
ultimo ved. artt. 25, 27e 28 del CCNL dirigenti dell'agricoltura del 5.8.1981). I riferimenti al trattamento di
fine rapporto contenuti nei cit. artt. 27e 28 sono superati dalle norme della citata legge n. 297 del 1982.
Art. 25
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del dirigente le indennità spettanti in conseguenza della risoluzione del rapporto,
compresa quella sostitutiva del preavviso, dovuta in base all'ultimo comma dell'art. 2118 del e.e., come per
il caso di licenziamento, debbono essere corrisposte - secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c.- al
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coniuge, ai figli e, se viventi a carico del dirigente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado.
Art. 26
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Ai dirigenti i quali si trovino nelle condizioni qui di seguito precisate, sempre che non abbiano goduto
presso altre aziende delle concessioni che con il presente articolo sono disposte, l'anzianità, agli effetti della
maturazione degli aumenti periodici di anzianità5, del preavviso e di quanto previsto dal 3° comma dell'art.
24, deve essere maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui di seguito si precisa:
1) decorati al valore dell'Ordine Militare, feriti di guerra, promossi per meriti di guerra: sei mesi;
2) mutilati e invalidi di guerra: un anno;
3) ex combattenti con anzianità di servizio presso un'azienda inferiore a tre anni se hanno prestato
servizio in zona operazione: sei mesi;
4) ex combattenti con anzianità di servizio nell'azienda, superiore a tre anni e non superiore a sei: i
due terzi del servizio prestato in zona di operazione e, comunque, un periodo non inferiore ai sei
mesi;
5) ex combattenti con anzianità di servizio nell'azienda superiore asei anni: tutto il servizio prestato in
zona di operazione e, comunque, un periodo non inferiore asei mesi.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o sei anni di servizio e il dirigente
non abbia beneficiato dell'intera anzianità convenzionale spettante in relazione al servizio militare prestato
in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenzionale spettante e non conteggiato con gli
stessi criteri di cui sopra deve essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, il
dirigente deve presentare il proprio stato di servizio militare o il foglio matricolare rilasciati dalle Autorità
Militari e i brevetti di decorazioni, ferite, mutilazioni.
II diritto delle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta sola, pertanto il datore di lavoro, sul
certificato da rilasciarsi al dirigente secondo il disposto dell'art. 30, deve annotare se il dirigente che ne
abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni convenzionali di anzianità ed in che misura.
Nel caso, avendone diritto, il dirigente non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianità di cui al
presente articolo, deve esserne indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.
Art. 27
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Al fine di aggiornare la propria preparazione tecnico- professionale in relazione all'attività aziendale, i
dirigenti, previa intesa con il datore di lavoro, potranno partecipare, per il tempo necessario, a corsi di
aggiornamento professionale promossi da istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti o da organismi
professionali notoriamente operanti nel settore.
5 Gli effetti dell'eventuale ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità decorrono dall'entrata in vigore del presente Contratto.
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Le Parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato
For.Agri., di cui all'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, l'organismo di riferimento per l'attuazione e lo
sviluppo dellaformazione continua per idirigenti agricoli.
II Fondo viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti di cui
all'articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo
delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Art. 28
ASPETTATIVA
Nelle aziende con oltre 5 dirigenti può essere concessa al dirigente non in periodo di prova che ne faccia
motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di
aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi. Durante tale periodo non è dovuta
retribuzione né decorre l'anzianità agli effetti degli artt. 12, 23 e 24 del presente Contratto.
Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può beneficiare dell'aspettativa un solo dirigente.
II datore di lavoro, ditta o società darà comunicazione scritta al dirigente sia in caso di accoglimento che di
rigetto della richiesta.
Nell'arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso dirigente un periodo di aspettativa che
complessivamente superi isei mesi.
Art. 29
MODALITA' DELLACESSAZIONEDELRAPPORTO
Èfatto obbligo al dirigente di effettuare al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento
in tronco, all'atto della notifica di esso, la riconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro in
relazione alle mansioni espletate; tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino
con i relativi documenti, ecc.. Effettuata la riconsegna di quanto già affidato al dirigente, il datore di lavoro
gliene rilascerà ricevuta.
La cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ENPAIA ed all'INPS - sede provinciale- a cura del
datore di lavoro, il quale è tenuto ad inviare all'uopo, esplicita denuncia controfirmata di norma dal
dirigente.
La denuncia di cui al comma precedente deve essere trasmessa all'ENPAIA non oltre il termine di 5 giorni
dal verificarsi della cessazione del rapporto e deve contenere la data di inizio e di cessazione del rapporto,
quella di inizio e di scadenza del periodo di preavviso trascorso in servizio, ovvero l'ammontare
dell'indennità sostitutiva e l'indirizzodel dirigente.
In caso di cessazione per causa di morte del dirigente, la denuncia può essere effettuata anche dagli aventi
diritto.
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Art. 30
CERTIFICATO DI SERVIZIO
Il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare al dirigente che lascia il servizio, qualunque sia il motivo
determinante le dimissioni o il licenziamento ed all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale
risulti il tempo in cui ildirigente ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate.
II datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioè se tra dirigente e
datore di lavoro sia sorta contestazione circa idiritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta
sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.
Art. 31
CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie di carattere collettivo che insorgano in sede di applicazione del presente Contratto sono
demandate, a richiesta di una delle parti, ad una Commissione paritetica, composta di 4 membri, di cui 2
designati dall'Organizzazione datoriale firmataria del presente Contratto e due designati dalle
Organizzazioni dei Dirigenti firmatarie del presente Contratto, per il tentativo di conciliazione.
Le stesse controversie collettive in materia di applicazione del presente Contratto potranno essere deferite
anche a Commissioni paritetiche a livello provinciale o regionale, i cui membri saranno designati dalle
Organizzazioni firmatarie del presente Contratto.
Art. 32
CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
È istituito a cura delle Associazioni provinciali competenti aderenti alle Organizzazioni firmatarie del
presente contratto, un Collegio di conciliazione ed arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle controversie
individuali insorte in materia di applicazione delle norme del presente Contratto.
II Collegio è composto da tre membri, due dei quali sono designati, rispettivamente dalla Organizzazione
datoriale territorialmente competente e dalla Organizzazione dei Dirigenti, sempre territorialmente
competente, alla quale sia stato conferito apposito mandato da parte del dirigente agricolo. II terzo
membro, con funzioni di Presidente, sarà scelto, di comune accordo, dalle due anzidette Organizzazioni
territoriali come sopra indicate.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i
nominativi compresi in una apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata o, in
mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal
Presidente del Tribunale competente per territorio.
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II Còllegio dura in carica sino alla data di scadenza del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Ciascuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria, previo diretto accordo, saranno svolte da una delle Organizzazioni territoriali
competenti.
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II Collegio sarà investito della vertenza su richiesta di una delle anzidette Organizzazioni provinciali
competenti, la quale inoltrerà al medesimo Collegio, a mezzo raccomandata con A.R., il ricorso sottoscritto
dalla parte individuale interessata.
II Collegio ha sede presso l'Organizzazione Provinciale della Confederazione Generale dell'Agricoltura
Italiana.
Salvo diverso accordo tra le parti individuali, la competenza territoriale è stabilita con riferimento all'ultima
sede di lavoro del dirigente.
IICollegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della istanza da parte dell'Organizzazione
richiedente.
IICollegio, presenti le parti interessate o, eventualmente il loro rappresentante, esperirà, in via preliminare,
il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, ciascuna delle parti, entro il termine di 20 giorni successivi alla data
del verbale di mancata intesa, può promuovere, anche attraverso l'Organizzazione sindacale cui è iscritta o
conferisca mandato, il deferimento della controversia allo stesso Collegio che ha esperito il tentativo di
conciliazione, notificando contestualmente, all'altra parte, la richiesta dell'arbitrato.
In tal caso il Collegio si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta, mediante lodo, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 4 e5 della Legge n. 533/1973.
Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50%tra le Organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
Le parti si danno atto che:
a) il Collegio di Conciliazione e arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della
Legge 11 agosto 1973, n. 533;
b) nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è
impugnabile e ciò in base agli artt. 411, terzo comma, del codice di procedura civile e 2113, quarto
comma, del codice civile, come modificati dagli artt. 1e 6della cit. Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 33
PRESTAZIONI INTEGRATIVESANITARIE
II FIA Sanitario (Fondo sanitario impiegati agricoli) eroga prestazioni integrative sanitarie in favore della
categoria impiegatizia agricola.
Sono iscritti al fondo tutti idirigenti ai quali si applica il presente contratto (all. n. 5).
L'eventuale disdetta da parte del dirigente ha validità annuale e deve essere comunicata a mezzo di lettera
raccomandata al datore di lavoro eal fondo entro il 31 marzo di ciascun anno.
Adecorrere dall'1.1.2025 la contribuzione acarico del datore di lavoro è determinata in €620,00 annui.
IIdatore di lavoro dovrà effettuare il versamento della intera contribuzione dovuta al fondo in 2 rate di pari
importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 10giugno di ciascun anno.
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Le modalità di iscrizione e quelle relative alla erogazione delle prestazioni ed alla loro natura sono
disciplinate dal Regolamento redatto acura del fondo.
Art. 34
PRESTAZIONI INTEGRATIVE PENSIONISTICHE
II Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole eaffini èAgrifondo.
Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i dirigenti ai quali si applica il presente contratto (all. n. 6).
A decorrere dal 1° gennaio 2010, la contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura dell'l ,2 per cento
della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e dell'l ,2 per cento della retribuzione imponibile
acarico del lavoratore.
Art. 35
RESPONSABILITA' CIVILE E/ O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
II datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi, conseguenti acolpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente
espletate.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa,
con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di €70,00 annui, la copertura delle spese
legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.
Art. 36
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
Idatori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti aversare, afavore delle rispettive Organizzazioni nazionali
stipulanti il presente contratto, un contributo annuo atitolo di assistenza contrattuale.
La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla
propria.
Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare
alle finalità di cui al primo comma del presente articolo.
Nota a verbale
Le somme eventualmente già versate volontariamente atale titolo in periodi precedenti, saranno ripartite
secondo i criteri del predetto accordo (Allegato n. 7).
Art. 37
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente stabilite da accordi individuali.
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Art. 38
COMMISSIONE NAZIONALEPARITETICA PER LEPARI OPPORTUNITA'
Le parti stipulanti, tenuta presente la Raccomandazione CE del 13/12/1984 n. 635, si impegnano a
verificare ed adottare le opportune misure per la valorizzazione del lavoro femminile e, in particolare,
nell'ambito delle azioni positive per le "pari opportunità", ad operare per la sua crescita professionale
(formazione) al fine di consentire al personale direttivo femminile ogni possibile sviluppo di carriera, a
parità di meriti, titoli ecapacità, con il personale direttivo maschile.
A tal fine, sarà istituita una "Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità", composta da
quattro membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei dirigenti, con
il compito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non
consentono una effettiva parità di opportunità per il personale direttivo femminile nel lavoro (accesso,
formazione, professionalità), nonché le misure atte asuperarli.
I risultati dell'attività svolta dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie
del CCNL per le opportune valutazioni e per l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma, semestralmente e annualmente riferisce sull'attività svolta alle parti
stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un
rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri
della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a istituire la "Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità" di cui al
secondo comma del presente articolo entro il 31 dicembre 2026.
Art. 39
CONGEDO PER LEVITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
AIie donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di
legge6.
Art. 40
DECORRENZA EDURATA
II presente contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028, salvo le specifiche
decorrenze indicate nei singoli articoli.
Quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale escade il 31 dicembre 2026'.
6 Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.
7 In data 8 giugno 2023 si è proceduto al rinnovo del biennio economico 2023-2024, come riportato all'Allegato n. 1.
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Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti
contraenti a mezzo Peeo lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza.
Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza efino ache non sia
intervenuta una nuova regolamentazione collettiva.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della
scadenza amezzo Peeo raccomandataA.R..
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro
presentazione.
Art. 41
ESCLUSIVITA' DI STAMPA- ARCHIVI CONTRATTI
II presente CCNL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme
l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede itesti originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione
collettiva e ai sensi dell'art. 17 della legge n. 936/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, Via David Lubin, 2, Roma, copia del
presente CCNL. Inoltre ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in
legge 29 luglio 1996, n. 402 il presente CCNL, acura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto
sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL o qualsiasi
estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può
avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.
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Allegato n. 1
VERBALE DI ACCORDO
L'anno 2023 il giorno 8 del mese di giugno, in Roma presso la sede della Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)- Corso Vittorio Emanuele Il, n. 101
tra
- Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri e Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia),
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di procedere all'adeguamento del trattamento retributivo in applicazione dell'articolo 39,
secondo comma, del CCNL23 febbraio 2022.
II nuovo aumento retributivo mensile sarà il seguente:
con decorrenza 1° luglio 2023 di €115,00 mensili%;
con decorrenza 1°aprile 2024, di €115,00 mensili.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a €
4.670,00 adecorrere dal 1° luglio 2023 e pari a€4.785,00 adecorrere dal 1" aprile 2024.
p. la Confederdia p. la Confagricoltura
p. la Ass. Naz. Dir. Aziende Agricole C.I.D.A.
8 L'aumento incide sullo stipendio base mensile fissato nell'art. 8 del CCNL (23 febbraio 2022)
22
Allegato n. 2
ELENCO "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI"
Cranio e sistema nervoso centrale e periferico
• Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
■ Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi e per correzioni di altre
condizioni patologiche
■ Cranioplastiche
• Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico
■ Interventi per derivazione liquorale diretta o indiretta
• Operazione per encefalo meningocele
■ Lobotomia ed altri interventi di psicochirurgia
• Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
• Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
• Interventi per epilessia focale
■ Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie e altre affezioni
meningomidollari
• Neurotomia retrogasseriana- sezione intracranica di altri nervi
■ Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale
• Emisferectomia
• Interventi associati sul simpaticotoracico esui nervi splancnici
• Surrenalectomia ealtri interventi sulla capsula surrenale
• Vagotomia per via toracica
Faccia e bocca
■ Plastica per paralisi del nervo facciale
■ Correzione naso asella
• Riduzione fratt ure mandibolari con osteosintesi
• Parotidectomia con conservazione del facciale
• Asportazione della parotide per neoplasie maligne
• Interventi per neoplasie maligne della lingua e del pavimento orale con svuotamento
ganglionare contemporaneo
• Interventi ampliamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e
della tonsilla con svuotamento ganglionare
• Demolizione dell'osso frontale
• Resezione del massiccio facciale per neoformazioni maligne
■ Demolizione del massiccio facciale con svuotamento orbitari
■ Resezione del mascellare superiore
■ Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario
■ Fratt ure del condilo edell'apofisi coronoide mandibolare. Trattamento chirurgico eortopedico
23
■ Fratture dei mascellari superiori- trattamento chirurgico eortopedico
Collo
■ Tiroidectomia totale per neoplasie maligne
Esofago
■ Interventi per diverticolo dell'esofago
■ Resezione dell'esofago cervicale
■ Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo
■ Collocazione di protesi endoesofagea per via toraco-laparotomica
■ Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico
■ Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria
■ Operazione sull'esofago per stenosi benigne, per tumori, resezioni parziali basse, alte etotali
Torace
■ Mastectomia radicale allargata con svuotamento linfoghiandolare della mammaria interna edel
cavo ascellare
■ Interventi sul mediastino per tumori
■ Resezioni segmentarie e lobectomia
■ Pneumectomia
■ Decorticazione polmonare
■ Pleuro pneumectomia
■ Toracectomia
■ Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi
■ Resezione bronchiale con reimpianto
■ Interventi per fistole bronchiali cutanee
■ Asportazione del timo
■ Toracoplastica totale
Chirurgia Cardiaca
■ Pericardiectomia
■ Sutura del cuore per ferite
■ Interventi per corpi estranei del cuore
■ Interventi per malformazioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici
■ Commissurotomia
■ Operazione per embolia dell'arteria polmonare
■ Valvuloplastica della mitrale o dell'aorta
■ Sostituzione valvolare con protesi
■ lnfartectomia in fase acuta
■ Resezione aneurisma del ventricolo sinistro
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■ By-passaorta-coronarico con vena
■ By-passaorta-coronarico e resezione aneurisma del ventricolo sinistro
■ Impianto di arteria mammaria secondo Vineberg, singolo edoppio
■ Impianto di pace-maker epicardio per via toraco-tomica o frenico-pericardica
■ Asportazione dei tumori endocavitari del cuore
■ Trapianto del cuore.
Stomaco e duodeno
■ Resezione gastrica
■ Gastrectomia totale
■ Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica
■ Intervento per fistola gastro-digiuno-colica
■ Cardiomiotomia extramucosa.
Peritoneo e intestino
■ Laparotomia per contusioni eferite penetranti dell'addome con lesioni di organi interni
parenchimaIi
■ Idem con lesioni dell'intestino - resezione intestinale
■ Occlusione intestinale di varia natura- resezione intestinale
■ Resezione del tenue
■ Resezione ilio-cecale
■ Colectomia segmentaria
■ Colectomia totale
Retto e ano
■ Amputazione del retto per via sacrale
■ Amputazione del retto per via addomino-perineale
Fegato e vie biliari
■ Epatotomia semplice per cisti da echinococco
■ Resezione epatica
■ Epatico ecoledocotomia
■ Papillotomia per via trans-duodenale
■ Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
■ Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecisti gastrostomia, colecisti enterostomia)
■ Trapianto del fegato
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Pancreas e milza
■ Interventi di necrosi acutadel pancreas
■ Interventi per cisti e pseudocisti del pancreas:
- enucleazione delle cisti
- marsupializzazione
- Interventi per fistole pancreatiche
- Interventi demolitivi del pancreas:
- totale o della testa
- della coda
■ Splenectomia
■ Anastomosi mesenterica-cava
■ Trapianto del pancreas
■ Anastomosi porta-cava espleno-renale
Vasi
■ Interventi per aneurismi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavia, tronco
brachioefalico, iliache
■ Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extracranica o succlavia o
arteria anonima
■ Disostruzione by-passaorta addominale
■ Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica superiore o celiaca
■ Resezione arteriosa con plasticavasale
■ Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale
Pediatria
■ Idrocefalo ipersecretivo
■ Polmone cistico epolicistico (lobectomia, pneumectomia)
■ Cisti etumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma)
■ Atresia dell'esofago
■ Fistola dell'esofago
■ Atresia dell'ano semplice- abbassamento ad domino perineale
■ Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare-abbassamento addomino perineale
■ Eleratoma sacrococcigeo
■ Megauretere:
- resezione con reimpianto
- resezione con sostituzione di ansa intestinale
- Nefrectomia per tumore di Wilms
- Megacolon- operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson
- Fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale
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Ortopedia e traumatologia
■ Disarticolazione interscapolo toracica
■ Emipelvectomia
■ Artroprotesi di anca
■ Protesidifemore
■ Artroprotesi di ginocchio
■ Artroprotesi di gomito
■ Protesi di Thompson
■ Protesi di spalle egomito
■ Protesi di polso
■ Protesi di ginocchio
■ Vertebrotomia
Urologia
■ Intervento per fistola vescica-rettale
■ Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia
■ lleocisto plastica- colecisti plastica
■ Cistectomia totale
■ Intervento per fistola vescica-intestinale
■ Intervento per estrofia della vescica
■ Nefrectomia allargata per tumore
■ Nefroureterecotmiatotale
■ Trapianto del rene
Apparato genitale
■ Orchiectomia per neoplasie maligne con linfoadenectomia
■ Intervento vaginale eaddominale per incontinenza urinaria
■ Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma)
■ Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi
■ Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico
■ Cura chirurgica di fistolavescica-vaginale
■ Cura chirurgica di fistola ureterale
■ Cura chirurgica di fistola retto-vaginale
■ Metroplastica
■ Pannisterectomia radicale per via addominale
■ Pannisterectomia radicale per viavaginale
■ Eviscerazione pelvica
■ Vulvectomia totale
Oculistica
■ lridocicloretrazione
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■ Trabeculoctomia
■ Trapianto della cornea
Otorinolaringoiatria
■ Chirurgia della sordità otosclerotica
■ Timpanoplastica
■ Chirurgia endoauricolare della vertigine
■ Chirurgia translabirintica della vertigine
■ Decompressione del nervo facciale
■ Decompressione del nervo facciale con innesto o rafia
■ Resezione del nervo petroso superficiale
Laringe
■ Laringectomia orizzontale sopraglottica
■ Laringectomia parziale verticale
■ Laringectomia totale
■ Faringolaringectomia
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Allegato n. 3
FONDAZIONE ENPAIA
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI ELEMALATTIE
PROFESSIONALI
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2000 a seguito delle osservazioni
contenute nella nota di approvazione condizionata del Ministero del Lavoro del 14 giugno 2000
Art. 1. Campo di applicazione
L'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, in favore
dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell'agricoltura nonché degli altri soggetti previsti dalla detta
legge, è disciplinata dal presente regolamento.
Art. 2. Eventi protetti
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio sul lavoro avvenuti in occasione della prestazione
dell'attività lavorativa che determina l'obbligo dell'iscrizione all'Ente.
L'assicurazione è estesa, nei limiti indicati dal presente regolamento, agli infortuni che colpiscono
l'assicurato al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, purché non si verifichino nella prestazione
di diversa attività di lavoro autonomo o subordinato o, comunque, di altra attività professionale.
L'assicurazione comprende altresì le malattie professionali contratte nello svolgimento ed a causa delle
lavorazioni espletate nell'esercizio dell'attività lavorativa che determina l'obbligo dell'iscrizione all'Ente, che
siano comprese nella tabella Ballegata al presente regolamento ovvero risultino, comunque, causate dallo
svolgimento delle predette.
Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la
sua opera nelle lavorazioni che le hanno causate acondizione che ricorra il detto nesso di causalità.
All'assicurazione prevista nel secondo comma possono essere iscritti, a domanda, anche lavoratori
autonomi e subordinati non rientranti nella previsione di cui all'art. 1 purché operanti nel settore
dell'agricoltura e nei limiti e con le modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi del d.lgs. 509/94, art.3, comma 2.
Art. 3. Nozione d'infortunio
Ai fini del presente regolamento è considerato infortunio sul lavoro l'evento prodotto da causa violenta,
determinante lesioni obiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità temporanea o permanente
ovvero la morte.
Èconsiderato infortunio ricompreso nell'assicurazione di cui al secondo comma dell'art. 2 l'evento che sia
diretta ed esclusiva conseguenza di causa imprevista, esterna eviolenta determinante le conseguenze di cui
al comma precedente.
Art. 4. Eventi esclusi dalla protezione assicurativa
Sono esclusi dalla protezione assicurativa gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture dei tendini che non
siano diretta conseguenza delle lavorazioni effettuate e, in ogni caso, gli infortuni:
a) imputabili ad interventi di qualsiasi natura che l'assicurato pratichi direttamente o faccia praticare
da altri su se stesso, anche se incruenti e se relativi alla normale cura della persona, salve le
conseguenze di operazioni chirurgiche, cure e accertamenti medici resi necessari da infortunio
indennizzabile;
b) conseguenti ad azione suicida;
c) imputabili ad infermità mentali;
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d) derivanti da delitti tentati o compiuti dagli assicurati, da stato di ubriachezza, da assunzione di
sostanze stupefacenti o allucinogeni non a scopo terapeutico, ovvero da ogni altro comportamento
doloso dell'assicurato o anche gravemente colposo quando si tratti degli infortuni previsti al
secondo comma dell'art. 2;
e) imputabili a partecipazione arisse, salvo il caso di accertata legittima difesa;
f) derivanti da uso di mezzi subacquei e aerei non attinente all'attività professionale dell'assicurato,
da pratica di speleologia e di sport agonistici non aventi carattere meramente ricreativo e, in ogni
caso, dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci, bob, rugby, football
americano, pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce o
ghiacciai, immersione con autorespiratore e paracadutismo o altre attività sportive o ricreative che
presentino un analogo grado di pericolosità;
g) determinati da rischi di guerra, insurrezioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e movimenti tellurici,
inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine e da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni
provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazioni radioattive.
Art. 5. Durata dell'assicurazione
Ferma l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, dell'art. 2116 e.e.,
l'assicurazione contro gli infortuni di cui al secondo comma dell'art. 2, ha efficacia a condizione che abbia
già avuto luogo la prescritta comunicazione, da parte del datore di lavoro, ai fini dell'iscrizione presso
l'Ente.
L'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di impiego.
Art. 6. Diritto alle prestazioni
L'assicurato ha diritto alle prestazioni se l'evento si verifica in pendenza del rapporto di lavoro anche se
detto rapporto è sospeso quando l'assicurato, per norma di legge, di regolamento o per clausola di
contratto collettivo abbia diritto aconservare ilposto di lavoro con accredito dei contributi figurativi.
Art. 7. Prestazioni
L'assicurazione dà diritto alle seguenti prestazioni:
a) indennitàgiornaliera per invalidità assolutatemporanea;
b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale;
e) indennità per il caso di morte;
d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo per l'applicazione di apparecchi protesici, e per
indispensabili cure fisioterapiche nella misura stabilita annualmente dalla Commissione, di cui al
successivo art.23;
e) indennità di ricovero.
Con la stessa procedura può anche essere previsto che l'Ente assuma a proprio carico le spese per
l'applicazione delle protesi e per il ricorso a cure fisioterapiche in base ad apposita convenzione con
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Art. 8. Indennità giornaliera
L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 7 è erogata nel caso in cui l'assenza dal servizio per
invalidità assoluta temporanea si protragga per oltre tre giorni dall'infortunio e a decorrere dal quarto
giorno di assenza.
L'indennità spetta, per ciascun giorno lavorativo di assenza, nelle misure seguenti:
a) 80%della retribuzione giornaliera, determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del
mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli emolumenti corrisposti a titolo di
straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonché di ogni aumento automatico
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derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva per il periodo che intercorre tra il quarto
ed il novantesimo giorno di assenza dal lavoro;
b) 100% della retribuzione, di cui alla precedente lettera a), per il periodo che intercorre tra il
novantunesimo giorno di assenza dal lavoro e la data di cessazione del diritto alla conservazione del
posto, a norma di legge, regolamento o contratto collettivo ovvero, nel caso in cui il diritto alla
conservazione del posto non risulti disciplinato, per un periodo massimo di 24 mesi;
c) 80% della retribuzione giornaliera, di cui alla precedente lettera a), ma con l'ulteriore esclusione
degli aumenti automatici innanzi precisati, dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del
posto fino alla data della guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità
permanente.
Se il lavoratore colpito da infortunio è stato assunto con contratto di impiego cui sia stato apposto termine
o condizione risolutiva, il diritto a fruire dell'indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea si
estende fino alla data della guarigione clinica anche se questa si verifichi dopo la cessazione del rapporto di
impiego. In tal caso, l'indennità spettante dalla data di cessazione del rapporto di impiego fino alla
guarigione clinica, è calcolata ai sensi della precedente lettera c).
La retribuzione da prendere a base del calcolo di cui al comma precedente è quella risultante all'Ente alla
data dell'infortunio o comunque quella in relazione alla quale vengono determinati i contributi dovuti.
L'indennità giornaliera è liquidata in unica o più soluzioni a domanda da produrre entro il termine di 30
giorni dalla data dell'infortunio e subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione.
Qualora l'infortunio comporti la necessità di ricovero ospedaliero, indipendentemente dai trattamenti di cui
sopra, viene erogata all'assicurato, per un periodo massimo di 60 giorni, una indennità giornaliera in cifra
fissa, il cui ammontare saràstabilito annualmente dalla Commissione di cui al successivo art. 23.
Art. 9. Invalidità permanente assoluta o parziale
Agli effetti del presente regolamento è considerata invalidità permanente assoluta quella che tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Èconsiderata invalidità permanente parziale quella che diminuisca, soltanto in parte e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
II grado minimo indennizzabile è fissato per gli infortuni nella misura del 5%e per le malattie professionali
nella misuradel 16%.
II grado di invalidità permanente èdeterminato per gli infortuni in base all'allegata tabella A.
Se l'invalidità permanente da infortunio sul lavoro è aggravata da difetti fisici, mutilazioni preesistenti
all'infortunio, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio deve essere
rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma aquella ridotta per effetto delle preesistenti invalidità. II
rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro
preesistente ed il numeratore la differenzatra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.
Se l'assicurato, già colpito da infortunio o da più infortuni ritenuti assistibili dall'Ente e dai quali è derivata
un'invalidità permanente non indennizzata in quanto di grado inferiore al 5%, è colpito da altro successivo
infortunio dal quale derivi un'invalidità permanente allo stesso organo o sistema funzionale leso dal
precedente o dai precedenti infortuni, si tiene conto dell'invalidità permanente derivante dai diversi
infortuni e, qualora il grado percentuale complessivo risulti non inferiore al 5%, viene liquidata la
corrispondente indennità.
In caso di perdita di più arti od organi di più parti di essi, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro è
determinato, di volta in volta, tenendo conto di quanto in conseguenza dell'infortunio e per effetto delle
singole lesioni, risulti ridotta l'attitudine al lavoro.
Art. 10. Indennità per invalidità permanente
L'indennità per invalidità permanente prevista alla lettera b) dell'art. 7), calcolata sulla base della
retribuzione annuale di cui all'art. 14 e proporzionalmente ridotta in rapporto al grado dell'invalidità
determinato a norma dell'art. 9è stabilita in base ai seguenti massimali:
quattro volte la retribuzione annuale, se il grado di invalidità ècompreso tra il 5%ed il 15%;
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sei volte la retribuzione annuale, se il grado dell'invalidità è compreso tra il 16%e il 30%;
otto volte la retribuzione annuale, se il grado dell'invalidità è compreso tra il 31%e il 60%;
dieci volte la retribuzione annuale, se il grado dell'invalidità è compreso tra il 61%e 1'80%;
dodici volte la retribuzione annuale, se ilgrado dell'invalidità ècompreso tra 1'81%ed il 100%.
Per coloro i quali hanno la qualifica di dirigente e come tali sono stati denunciati all'Ente ai fini
dell'imposizione del contributo previsto al punto 3 dell'art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655,
l'indennità per invalidità permanente non può essere inferiore adieci volte la retribuzione annuale.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'indennità, come sopra determinata, è
aumentata del 20%.
Le indennità sono, altresì, incrementate, in relazione all'età dell'assicurato al momento dell'infortunio, delle
percentuali fissate al successivo art. 12.
Nel caso di infortunio e di malattia professionale le indennità come sopra determinate sono ulteriormente
incrementate, a titolo di indennizzo del danno biologico, di un vitalizio annuo, erogato in rate bimestrali a
decorrere dalla data dell'invalidità medesima, in misura determinata tenendo conto dell'età dell'assicurato
e in relazione alle fasce di invalidità indicate nel primo comma (v. tabelle Ce Dallegate).
IIvalore del punto èdeterminato periodicamente dalla Commissione di cui al successivo art.23.
Per le invalidità di grado inferiore o pari al 30%, l'indennizzoverrà erogato sotto forma di capitale.
Art. 11. Indennità per il caso di morte
L'indennità prevista alla lettera c) dell'art. 7, per il caso di morte dell'assicurato in conseguenza
dell'infortunio, è pari a dieci volte la retribuzione annuale, incrementata, in relazione all'età compiuta
dall'assicurato all'atto del decesso, della percentuale di cui al successivo art. 12.
L'indennità, calcolata sulla base della retribuzione annuale determinata ai sensi dell'art. 14, è corrisposta ai
superstiti secondo le norme indicate all'art. 13.
L'indennità è dovuta sempreché la morte si verifichi entro due anni dalla data dell'infortunio o dalla
manifestazione della malattia professionale.
Nel caso di morte per infortunio professionale, l'indennità è ulteriormente incrementata del 20%.
Art. 12. Percentuali di incremento delle indennità
Le indennità di cui agli articoli 10 e 11 per invalidità permanente superiore al 30%e per il caso di morte,
sono incrementate, in funzione dell'età dell'assicurato, delle seguenti percentuali:
fino al compimento del 30°anno di età del 40%;
dal 31° anno fino al compimento del 35° anno di etàdel 30%;
dal 36°anno fino al compimento del 40°anno di etàdel 25%;
dal 41°anno fino al compimento del 45° anno di etàdel 20%;
dal 46°anno fino al compimento del 50°anno di etàdel 15%.
Art. 13. Aventi diritto all'indennità per il caso di morte
L'indennità prevista alla lettera c) dell'art. 7 per il caso di morte è devoluta secondo le norme seguenti:
a) se il defunto lascia figli legittimi o legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti ed affidati
viventi a carico - di età inferiore a 21 anni, oppure di qualsiasi età se permanentemente inabili a
proficuo lavoro, l'indennità èfra essi ripartita in parti uguali;
b) se il defunto non lascia figli o equiparati nelle condizioni di cui alla lettera a), ma genitori, legittimi o
naturali od adottivi- viventi acarico- l'indennità èfra essi ripartita in parti uguali;
c) se il defunto non lascia figli o equiparati, né genitori o equiparati, nelle condizioni indicate alle
lettere a) e b), ma fratelli o sorelle - viventi a carico minori di anni 21, oppure di qualsiasi età se
permanentemente inabili a proficuo lavoro, l'indennità èfra essi ripartita in parti uguali;
d) qualora sia sopravvivente il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia addebitabile
in tutto o in parte la separazione ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151 esso ha diritto:
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1) al 40% dell'indennità se concorre con i figli o equiparati di cui alla lettera a), mentre il
restante 60%èassegnato ai discendenti;
2) al 50% dell'indennità, se concorre con i genitori o equiparati di cui alla lettera b), mentre
l'altra metà èassegnata agli ascendenti;
3) al 60% dell'indennità, se concorre con i fratelli o sorelle di cui alla lettera c), mentre il
restante40%èassegnato ai collaterali;
4) qualora non esistano né figli, né genitori, né fratelli o sorelle né persone equiparate nelle
condizioni indicate alle lettere a), b) e c) l'indennità è per intero devoluta al coniuge
superstite.
Per le persone di cui alla lettera a), regolarmente iscritte ad Università od Istituti Universitari, Conservatori
di musica ed Accademie di Belle Arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e che non hanno già conseguito
una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi
superiori od universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempreché risulti per essi la condizione
della vivenza acarico dell'assicurato al momento della sua morte.
Una quota dell'indennità spettante o che sarebbe spettata al coniuge superstite può essere attribuita dal
giudice al coniuge od ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1/12/1970 n. 898, così come
modificato dall'art. 13della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Art. 14. Retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità
Per retribuzione annuale agli effetti di quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento
s'intende la retribuzione dei dodici mesi precedenti il mese in cui si èverificato l'evento e risultante all'Ente
o in ogni modo rilevante ai fini contributivi, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655.
Art. 15. Obblighi dell'assicurato
L'assicurato è tenuto a dare notizia dell'infortunio al datore di lavoro non oltre cinque giorni dall'evento
fornendo tutte le notizie e la documentazione necessarie che consentano al datore di lavoro di effettuare la
denuncia di cui al secondo comma dell'art. 16.
In caso di ingiustificato ritardo nell'adempimento l'assicurato perde il diritto alle prestazioni anteriormente
maturate.
L'assicurato, pena la perdita del diritto alle prestazioni contemplate dal presente regolamento, deve
sottoporsi agli eventuali accertamenti disposti dall'Ente.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore dì lavoro entro il
termine di quindici giorni dalla sua manifestazione a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il
tempo antecedente la denuncia. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico che deve
contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'assicurato, e del luogo ove questi si trovi eventualmente
ricoverato, una dettagliata relazione sulla sintomatologia accusata.
Art. 16. Denuncia dell'infortunio e della malattia professionale
La denuncia dell'infortunio, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente e corredata da un certificato
medico in originale, deve essere inviata all'Ente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal
datore di lavoro entro quindici giorni da quello in cui lo stesso ne ha avuto notizia.
La denuncia deve indicare le generalità dell'infortunato; l'impresa o l'ente presso cui presta servizio; il
giorno, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio; le cause e le circostanze dell'infortunio; le
generalità e il domicilio delle persone presenti all'infortunio e degli eventuali responsabili; se l'infortunio è
stato denunciato ad altro ente. II certificato medico deve attestare la natura e la sede delle lesioni, il
rapporto con le cause e le circostanze denunciate, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti.
In caso di infortunio professionale il datore di lavoro dovrà, altresì, trasmettere copia autentica della
denuncia di infortunio inoltrata all'autorità giudiziaria competente.
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Ove in conseguenza dell'infortunio si rendano necessari il ricovero ospedaliero od accertamenti diagnostici
od esami di laboratorio o cure medico-chirurgiche ambulatoriali o terapie fisiche, deve essere comunicato
all'Ente il luogo di cura nel quale è stato effettuato il ricovero o l'ambulatorio cui sono state richieste le
altre prestazioni.
II datore di lavoro deve trasmettere la denuncia delle malattie professionali nello stesso termine di cui al
primo comma, corredandola del certificato medico in originale e di una relazione nella quale, sotto la
propria personale responsabilità, risultino le mansioni di fatto esplicate dal lavoratore negli ultimi cinque
anni.
II mancato rispetto dei termini di denuncia, comporta, per il datore di lavoro la perdita del diritto al
rimborso delle retribuzioni pagate all'infortunato nei giorni precedenti a quello in cui è stata effettuata la
denuncia.
Art. 17. Denuncia dell'infortunio mortale
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro ventiquatt ro ore dall'infortunio, a cura dei soggetti di cui al
precedente art. 13; la denuncia può essere effettuata anche dal datore di lavoro o dal medico. Se la morte,
conseguenza dell'infortunio, si verifica in un momento successivo la denuncia della morte deve essere
parimenti effettuata per telegrafo, entro ventiquattro ore dal decesso dell'assicurato, a cura dei soggetti
prima indicati.
Se la denuncia di morte, conseguenza di infortunio non è effettuata nei termini indicati ai commi
precedenti e i soggetti tenuti ad effettuarla provano tuttavia di non avervi potuto provvedere, la denuncia
produce effetti, ai fini della corresponsione degli indennizzi ai termini del presente regolamento, purché sia
effettuata entro il terzogiorno successivo aquello dell'avvenuta cognizione dell'evento stesso esempreché
l'evento abbia dato luogo ad apertura di inchiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria su rapporto delle
Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Ente sia posto in grado di svolgere tutti gli accertamenti necessari per
acquisire la provacerta che l'evento mortale sia conseguenza diretta ed esclusivadell'infortunio.
In ogni caso i soggetti di cui all'art. 13 sono tenuti a fornire, a proprie spese tutti gli attestati e le prove
richieste nonché ad ottenere, su richiesta dell'Ente, dalle autorità competenti il permesso di ispezione,
autopsia ed esumazione della salma.
L'eventuale ingiustificata opposizione a quanto l'Ente disponesse per ottenere le prove od accertare fatti e
circostanze relativi all'infortunio, come pure l'impiego di mezzi e documenti fraudolenti, determinano la
perdita di ogni diritto alle indennità.
I soggetti di cui all'art. 13 sono altresì tenuti a presentare all'Ente gli atti ed i documenti necessari per
l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità, in relazione aquanto disposto dal precedente art. 13.
Art. 18. Proseguimento dell'invalidità temporanea al lavoro e della necessità di cure
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo prognosticate nel certificato medico inviato con la prima
denuncia, perduri lo stato di invalidità temporanea assoluta al lavoro o la necessità di cure, l'assicurato è
tenuto atrasmettere all'Ente a mezzo lettera raccomandata, entro cinque giorni dalla scadenza medesima,
un nuovo certificato medico in originale dal quale risultino tutti gli elementi che giustificano la prosecuzione
dell'invalidità al lavoro o della necessità delle cure e la loro ulteriore presumibile durata.
L'assicurato, dovrà analogamente provvedere a quanto previsto al precedente comma durante l'intero
periodo di invaliditàtemporanea assoluta o di cura.
Art. 19. Esito dell'infortunio
L'infortunato è tenuto atrasmettere all'Ente, entro il 30° giorno dal conseguimento della guarigione clinica
o dal termine del periodo di cura, un certificato medico in originale di esito dell'infortunio.
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Art. 20. Decisioni dell'Ente
Entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai precedenti artt. 16, 17, 18 e 19, l'Ente,
comunica all'assicurato o agli aventi diritto le proprie decisioni in merito alle prestazioni richieste.
In caso di contestazione si applica il procedimento di cui al successivo art. 22.
Art. 21. Accertamento dell'invalidità permanente ai fini dell'indennizzo
Qualora dalla certificazione definitiva emergano elementi che lasciano prevedere conseguenze di carattere
permanente indennizzabili ai sensi del presente regolamento, l'Ente procede agli accertamenti che ritiene
necessari e comunica all'assicurato le proprie decisioni circa la esistenza o meno del diritto all'indennità di
cui all'art. 7 lettera b) nonché l'eventuale ammontare della indennità medesima.
Qualora lo stato delle lesioni non consenta la determinazione del grado dell'invalidità permanente,
l'accertamento di cui al precedente comma può essere rinviato fino ad un anno.
Art. 22. Ricorso amministrativo
L'assicurato, che non ritenga di accettare le decisioni dell'Ente ha facoltà di inoltrare ricorso all'Ente stesso,
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, precisando i motivi della mancata accettazione.
Ove la mancata accettazione riguardi l'esistenza od il grado dell'invalidità permanente, l'assicurato deve
allegare alla domanda un certificato medico nel quale siano precisati il grado percentuale dell'invalidità
permanente che ritiene debba essergli riconosciuto e tutti gli elementi atti a comprovarlo, nonché la
relativa documentazione.
L'Ente, dopo eventuali ulteriori accertamenti, sottopone gli atti alla Commissione di cui al successivo art. 23
per la relativa decisione che deve essere adottata entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione della
mancata accettazione.
L'assicurato entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione adottata dalla
Commissione, o comunque decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, ha facoltà di
chiedere la costituzione del Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 26.
Art. 23. Commissione per l'assicurazione contro gli Infortuni
Èistituita la Commissione per l'assicurazione contro gli infortuni che esamina e delibera sui ricorsi e sulle
istanze in materia di infortuni e di malattie professionali, ed esprime pareri su ogni altra questione prevista
dal presente Regolamento o ad essa sottopostadal Direttore Generale.
La Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è composta dal Presidente
dell'Ente, che la convoca e la presiede, da cinque Consiglieri di amministrazione, di cui due in
rappresentanza dei datori di lavoro, due in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché dal Direttore Generale.
La Commissione elabora e vara, altresì, programmi di iniziative atti ad informare i lavoratori del comparto
agricolo al fine di prevenire i rischi connessi allo svolgimento dell'attività operativa.
AIie sedute della Commissione partecipa il Presidente del Collegio dei Sindaci.
Art. 24. Aggravamento dell'invalidità permanente
In caso di aggravamento dell'invalidità permanente, l'assicurato ha facoltà di chiedere la revisione della
misura dell'invalidità stessa, sempre che l'aggravamento sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio
già riconosciuto.
La richiesta di revisione èammessa per non più di tre volte entro il periodo massimo di sei anni dalla data di
comunicazione di cui all'articolo 21.
La prima revisione può aver luogo dopo che siano trascorsi almeno un anno dalla data dell'infortunio e
almeno sei mesi da quella della comunicazione di cui al comma precedente.
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Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta prima di un anno dalla precedente.
La domanda di revisione deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata corredata da una relazione
medica dalla quale risultino le cause dell'aggravamento ed il nuovo grado di invalidità permanente.
Ove l'Ente respinga in tutto od in parte la domanda di revisione l'assicurato che non accetti la decisione può
avvalersi della procedura di cui all'art 22.
In caso di accoglimento della domanda di revisione, l'indennità, spettante per il nuovo grado di invalidità
viene liquidata sulla base dei massimali di cui al precedente art. 10, determinati con riferimento alla
retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della
domanda di revisione stessa, qualora l'assicurato al momento della domanda risulti ancora iscritto all'Ente.
Nel caso contrario, l'indennità di cui al precedente comma, viene liquidata aggiornando il vecchio
massimale in relazione al nuovo grado di invalidità e maggiorandolo dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTATintervenuto tra la data di comunicazione
della precedente decisione dell'Ente equella in cui è stata inoltrata la domanda di revisione.
Art. 25. Revisione su iniziativa dell'Ente
La revisione del grado di invalidità può essere disposta dall'Ente alle condizioni e nei termini di cui all'art.
precedente.
Art. 26. Collegio arbitrale
II Collegio arbitrale è composto di tre esperti, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo
di comune accordo, o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di
Corte di Appello in cui l'assicurato è residente.
Ciascuna delle parti ètenuta a provvedere all'onorario dell'esperto da essa designato, il compenso del terzo
arbitro è, in ogni caso, posto acarico dell'Ente.
Art. 27. Azione di surrogazione
L'Ente ha facoltà di esercitare l'azione di surrogazione nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo
responsabile fino alla concorrenza dell'onere sostenuto.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10e 11 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 28. Prescrizione
L'azione per conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento si prescrive nel termine di tre anni
dalla data dell'infortunio o da quella di manifestazione della malattia professionale indennizzabile.
In caso di morte dell'assicurato la prescrizione non decorre anteriormente al decesso quando la malattia
professionale non sia accertabile se non mediante esame autoptico.
II termine di prescrizione è interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo del
giudizio presso la cancelleria del giudice adito e a condizione che il ricorso con in calce il decreto di
fissazione dell'udienza di discussione sia notificato nel termine di legge.
Art. 29. Osservanza dei termini
Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento per quanto concerne le denunce, le
comunicazioni, l'invio di documenti nonché l'inoltro di eventuali ricorsi s'intende per data di effettuazione
degli adempimenti medesimi quella risultante dal timbro dell'Ufficio postale di spedizione.
Qualora i documenti di cui al primo comma siano consegnati direttamente, s'intende per data di
adempimento quella apposta sui documenti stessi dagli Uffici dell'Ente all'atto della consegna.
36
Art. 30. Applicabilità di altre disposizioni legislative e regolamentari
AIie malattie professionali, salvo le disposizioni speciali espressamente previste nel presente regolamento,
si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per gli infortuni.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le
norme del Codice Civile e, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
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Allegato n. 4
FONDAZIONE ENPAIA
REGOLAMENTO DELFONDO PER ILTRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Regolamento modificato con delibera consiliare n. 59/2018 del 20 Dicembre 2018 e approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data09 Agosto 2019.
Articolo 1
Fondo per iltrattamentodifine rapporto
L'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, in caso di cessazione del
rapporto di impiego, corrisponde, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, il
trattamento di fine rapporto che è dovuto secondo la vigente disciplina agli iscritti al Fondo di cui all'art. 2,
punto 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1655.
Nei successivi articoli, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura è
denominato per brevità «Ente».
Articolo 2
Computodeltrattamentodifine rapporto
L'Ente, sulla base della retribuzione annua contributiva denunciata ai sensi dell'art. 6 della legge 29
novembre 1962 n. 1655, provvede a fine anno a conteggiare e accreditare a nome di ciascuno iscritto
1/13,5 dell'anzidetta retribuzione, depurata di quanto corrisposto atitolo occasionale.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di
mese uguali o superiori a 15 giorni.
Le somme accreditate a nome di ciascun iscritto - con esclusione della quota maturata nell'anno e di
quanto eventualmente corrisposto, ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, a titolo di anticipazione - sono
incrementate, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'l ,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, accertato dall'lstat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice lstat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a
quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano
come mese intero.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110
e.e., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve
essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
L'importo di cui all'accantonamento in parola è ridotto inoltre dell'importo corrispondente alla
contribuzione aggiuntiva, dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e detratto, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dal contributo dovuto all'Ente.
Articolo 3
Trattamentodi fine rapporto
All'atto della cessazione del rapporto di impiego l'Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di
trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nominativo di
ciascuno ai sensi dell'articolo precedente.
In caso di cessazione del rapporto di impiego per causa di morte, l'anzidetto importo è corrisposto agli
aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c..
Nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di altro atto di autorità che non
comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso
inquadramento previdenziale, la somma dei saldi accantonati per ciascun dipendente al 31 dicembre
dell'anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione
38
risultante alla data del pagamento, viene affidata al datore di lavoro oppure al diverso ente di previdenza al
quale deve essere iscritto il lavoratore, qualora lo stesso sia abilitato agestire il TFR.
Nel predetto computo sono considerati i saldi dei dipendenti in servizio alla data di cessazione del rapporto
assicurativo con la Ditta.
Dall'importo determinato ai sensi del comma precedente va detratto quanto corrisposto a titolo di
anticipazione, ex artt. 5 e 6 del presente Regolamento, al dipendente interessato, e quanto non versato dal
datore di lavoro a titolo di contribuzione per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto
ex art. 4 dello Statuto dell'Ente.
La contribuzione relativa all'anno in cui è intervenuta la cancellazione del lavoratore viene stornata, e
rimborsata al datore di lavoro solo ove già versata.
Articolo 4
Facoltà di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo
Nei casi in cui, per giustificato motivo, la data di iscrizione al Fondo risulti posteriore aquella della effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, per il personale impiegatizio dipendente, che la decorrenza della iscrizione al
Fondo abbia esattamente acoincidere con la data dalla quale ha avuto effettivamente inizio il rapporto.
L'accoglimento della richiesta cui al comma precedente, subordinato alla presentazione di tutti gli atti e
documenti ritenuti necessari per l'istruttoria della richiesta stessa, comporta per il datore di lavoro l'obbligo
di versare all'Ente un importo pari a quello spettante al dipendente per trattamento di fine rapporto, al
momento dell'accoglimento della richiesta, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del
rapporto e quella di iscrizione al Fondo.
L'importo dovuto in applicazione di quanto stabilito con il presente articolo deve essere versato dal datore
di lavoro in unica soluzione ovvero, a richiesta, in forma rateale. La richiesta per il pagamento rateale deve
essere inoltrata dal datore di lavoro al Consiglio di Amministrazione che stabilisce i termini e le modalità di
pagamento, nonché la misura degli interessi da addebitare in aggiunta all'importo dovuto.
In caso di versamento rateale dell'importo di cui trattasi, qualora intervenga la cessazione del rapporto di
impiego dell'iscritto cui la rateazione si riferisce, l'importo residuo deve essere versato in unica soluzione
non oltre trentagiorni dalla data della cessazione stessa.
Articolo 5
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
L'Ente corrisponde agli iscritti che ne facciano espressa richiesta l'anticipazione sul trattamento di fine
rapporto di cui al precedente articolo 3, alle condizioni e nei limiti appresso elencati.
II prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in
costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10%degli aventi titolo di cui al precedente comma e comunque del 4%del
numero totale dei dipendenti.
Le richieste possono essere accolte in ordine di priorità per:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per ifigli, documentato con atto notarile;
c) estinzione, anche parziale, del mutuo eventualmente contratto con la Fondazione al fine dell'acquisto o
della costruzione della 1°casa di abitazione.
L'anticipazione può essere ottenuta in via ordinaria una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e dal
lavoratore con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo quale dipendente di uno stesso datore di lavoro. Agli
anzidetti fini gli interessati dovranno inviare all'Ente, unitamente alla domanda di anticipazione
accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui innanzi, una
dichiarazione del datore di lavoro attestante il numero dei dipendenti in servizio, il numero dei dipendenti
con almeno otto anni di anzianità nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria. Per
l'individuazione del beneficiario della prestazione si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.
II Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella misura ed entro i limiti indicati nel presente Regolamento,
può concedere una seconda anticipazione per comprovate esigenze riconducibili a quelle già menzionate
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nel presente articolo. In caso di coesistenza tra richieste di prima anticipazione e di seconda, queste ultime
sono soddisfatte solo in via subordinata alle prime ed entro i limiti specificati nel terzo comma del presente
articolo.
In caso di concorrenza di richieste di anticipazione del TFR e di prestito ex art. 2, comma 4, dello Statuto
l'importo complessivamente erogabile non può superare il 70%del maturato atitolo di trattamento di fine
rapporto.
II Fondo non può essere chiamato a corrispondere l'anticipazione in favore dei dipendenti dei tipi di
aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni nonché delle
aziende inadempienti.
Articolo 6
Anticipazione: trattamento di miglior favore
I dipendenti delle Ditte che non raggiungono i limiti del 10% e del 4% di cui all' articolo precedente,
sempreché le Ditte stesse siano in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della
domanda, possono ugualmente fruire delle anticipazioni inoltrando apposita richiesta all' Ente.
Tali domande verranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, con priorità per
quelle di prima anticipazione, e nei limiti delle disponibilità fissate di anno in anno con apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro il tetto massimo del 50% delle somme
complessivamente corrisposte, a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto, nell' anno
precedente.
Articolo 7
Estratto conto
Sulla base delle retribuzioni denunciate l'Ente provvede ad aggiornare i conti individuali degli iscritti,
riportanti quanto spettante a ciascuno di essi a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre
dell'anno precedente.
L'Ente provvede a rendere accessibili sull'area riservata del proprio sito web tale estratto conto,
intendendosi così assolti gli incombenti di cui al combinato disposto degli artt. 2, penultimo comma della
legge 297/1982 e4 del D.L.352/1978.
Su richiesta, gli iscritti ed i datori di lavoro potranno ricevere, anche in formato cartaceo, il suddetto
estratto conto.
Ogni contestazione riguardante detto estratto conto deve essere effettuata entro il termine di sessanta
giorni dalla data di comunicazione, sul sito web dell'Ente, dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, oppure
dalla data di ricezione del medesimo in formato cartaceo.
Articolo 8
Denuncia di cessazione del rapporto di impiego
La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata a cura del datore di lavoro mediante
denuncia on line da trasmettere entro 15 giorni dalla data di cessazione.
La denuncia deve contenere le seguenti notizie:
a) data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego;
b) qualifica del dipendente e mansioni svolte in concreto;
c) luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo del dipendente.
L'Ente ha facoltà di richiedere al datore di lavoro o al dipendente o agli aventi diritto notizie e
documentazione ritenuta necessaria.
L'Ente non risponde delle conseguenze connesse aritardi nella trasmissione della denuncia e dei documenti
richiesti come pure ad inosservanza di leggi.
Articolo 9
Ricorsi
Avverso i provvedimenti dell'Ente concernenti l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione.
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II termine per ricorrere, ai sensi del precedente comma, è di giorni 90 dalla data di comunicazione del
provvedimento adottato dall'Ente; la seguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso.
Articolo 10
Entrate e bilancio tecnico
Sono entrate del Fondo:
a) i contributi destinati ad alimentarlo;
b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario determinati in rapporto alla giacenza
media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio realizzato nel medesimo esercizio
dall'investimento dei beni patrimoniali;
c) le somme incassate per sanzioni civili e proventi vari di pertinenza.
Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è facoltà del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente disporre la compilazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale,
ai sensi dell'art. 8dello Statuto.
Qualora le risultanze del bilancio tecnico richiedano variazioni della quota contributiva il Consiglio di
Amministrazione adotta le conseguenti determinazioni, e richiede al Ministro per il Lavoro e delle Politiche
Sociali la successiva approvazione nei modi etermini di legge.
Articolo 11
Disposizioni transitorie e finali
Nei confronti di coloro che, alla data del 1° giugno 1982, risultavano già iscritti al Fondo, la prestazione del
Fondo stesso che sarebbe spettata agli iscritti all'atto dell'entrata in vigore della legge 297/1982 è calcolata
secondo la disciplina regolamentare vigente fino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il
trattamento di cui al precedente art. 2.
Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2. Ai fini del
«recupero» dell'indennità di contingenza, relativa al periodo 19 febbraio 1977 - 31 maggio 1982 si
applicano le disposizioni di cui al secondo eterzo comma dell'art. 6della legge 297/1982.
Si applica altresì il terzultimo comma del citato art. 5della legge 297/1982.
Articolo 12
Aumenti retributivi
Ai fini della determinazione della prestazione spettante agli iscritti alla data del l Q giugno 1982, gli aumenti
retributivi che non siano automatico effetto di una norma contrattuale collettiva entrano a far parte della
retribuzione quiescibile solo acondizione che il rapporto di lavoro cessi dopo che sia interamente trascorso
un biennio dalla data della denuncia degli aumenti stessi.
In caso contrario non si terrà conto di detti aumenti ed i contributi relativi alle quote di retribuzione rimaste
escluse dal computo della prestazione in argomento verranno rimborsati al datore di lavoro contribuente.
Articolo 13
Entrata in vigore
II presente regolamento è inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 8 dello
Statuto dell'Ente approvato con D.P.R. n. 1002 del 28 luglio 1967 e modificato con D.P.R. n. 1025 del 1°
luglio 1981. Gli effetti del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° giugno 1982.
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Allegato n. 5
Fae-simile di rinuncia al Fondo Prestazioni Integrative Sanitarie
II sottoscritto........................................................... dirigente dell'Azienda.................... dichiara con la
presente di rinunziare alla iscrizione al Fondo per Prestazioni Integrative Sanitarie previsto dall'art. 33 del
presente CCNL.
In fede
Data, .
42
Allegato n. 6
Fae-simile di rinuncia al Fondo Prestazioni Integrative Pensionistiche
II sottoscritto dirigente dell'Azienda dichiara con la presente di rinunziare
all'iscrizione al Fondo per Prestazioni Integrative Pensionistiche previsto dall'art. 34 del presente CCNL.
In fede
Data, .
43
Allegato n. 7
ACCORDO SULCONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
IIgiorno 23 febbraio 2022
Tra
La Confederazione Generale dell'Agricoltura (Confagricoltura)
E
La Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
L'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura, sottoscritto il 23
febbraio 2022
si conviene esi stipula quanto segue:
1) con decorrenza 1°gennaio 2022, la misura del contributo di assistenza contrattuale èfissata in euro
10,00 annui a carico del datore di lavoro per ogni dirigente alle proprie dipendenze e in euro 10,00
annui acarico di ogni dirigente agricolo;
2) il contributo di assistenza contrattuale deve essere corrisposto in dodicesimi per ogni mese o
frazione di mese di duratadel rapporto di lavoro;
3) la quota del contributo a carico del dipendente verrà trattenuta dal datore di lavoro sulla
retribuzione mensile erogata eda questi versata unitamente alla propria.
per la Dir-Agri Confederdia
per I'Ass. Naz. Dir.Aziende Agricole C.I.D.A.
per la Confagricoltura
44
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
All.1
INDICE
Oggetto esferadi applicazione del contratto
Definizione del dirigente
Assunzione
Dirigenti di più aziende
Prestazione ridotta in una sola azienda
Periodo di prova
Disciplina delle funzioni del dirigente
Retribuzione
Cointeressenza
Premi di produzione
13° e 14° mensilità
Aumenti periodici per anzianità di servizio
Ferie annuali
Congedo matrimoniale
Trasferte
Variazione di servizio - Trasferimento in altra azienda
Servizio militare
Trasferimento, trasformazione, riduzione, liquidazione
Malattie, infortuni etutela della maternità
Previdenza eassistenza
Previdenza eassistenza per i dirigenti di più aziende o a prestazione ridotta
Risoluzione del rapporto
Preavviso di risoluzione del rapporto
Trattamento di fine rapporto
Indennità in caso di morte
Anzianità convenzionale
Aggiornamento professionale
Aspettativa
Modalità di cessazione del rapporto
Certificato di servizio
Controversie collettive
Controversie individuali - Collegio di conciliazione e arbitrato
Prestazioni integrative sanitarie
Prestazioni integrative pensionistiche
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Contributo di assistenza contrattuale
Condizioni di miglior favore
Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
Congedo per le vittime di violenza di genere
Decorrenzaedurata
Esclusivitàdi stampa- Archivio contratti
Verbale di accoro 8giugno 2023
Pagina
45
AII. 2
AII. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
Elenco "Grandi interventi chirurgici"
Fondazione Enpaia - Regolamento delle prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
Fondazione Enpaia - Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto
Fae-simile di rinuncia al Fondo Prestazioni integrative sanitarie
Fae-simile di rinuncia al Fondo Prestazioni integrative pensionistiche
Accordo sul contributo di Assistenza contrattuale
46
Confederazione Generale dell'Agricoltura\ltaliana
(Co fagricoltura)
c KA '.............½ ··"' f;:,;=::'. .
Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed
Impiegati dell'Agricoltura
(Confederdia)
········"~ ···········
............................................................·,'-~-- .
i
Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole
/
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47