CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato, uno tentato uno consumato, ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuta individuazione del prevenuto come l'autore del fatto, anche in relazione alla pessima qualità delle immagini tratte dalle videoriprese; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla dosimetria della pena; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, difetta di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione, e di conseguenza il riconoscimento del prevenuto, operata dal teste oculare del fatto era pienamente attendibile; - la pluralità di condanne patite dall'imputato non consentiva di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - la quantificazione della pena era congrua; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembr